Suprema Corte di Cassazione
sezione II
sentenza del 12 maggio 2014, n.19472
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETTI Ciro – Presidente –
Dott. CASUCCI Giuliano – rel. Consigliere –
Dott. DAVIGO Piercamillo – Consigliere –
Dott. IASILLO Adriano – Consigliere –
Dott. RAGO Geppino – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
B.M.A. N. IL (OMISSIS);
M.S.T. N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 3137/2012 CORTE APPELLO di PALERMO, del
02/04/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/05/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIULIANO CASUCCI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Galasso Aurelio,
che ha concluso per l’annullamento senza rinvio per prescrizione per
il capo B) e rigetto nel resto per M.; rigetto del ricorso di
B..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 6 marzo 2012, la Corte di appello di Palermo, 1A sezione penale, ha confermato la sentenza del Tribunale Trapani sezione distaccata di Alcamo, con la quale gli appellanti B. M.A. e M.S.T. erano stati dichiarati colpevoli rispettivamente del reato di ricettazione di telefono cellulare compendio di furto in danno di P.V. e P. D. e di favoreggiamento personale per avere M. aiutato la B. ad eludere le investigazioni dell’Autorità avendo dichiarato falsamente che quest’ultima aveva trovato il telefono smontato e abbandonato vicino ad un cassonetto della spazzatura di (OMISSIS) ed erano stati condannati, riconosciute ad entrambi le attenuanti generiche e con l’attenuante di cui al capoverso dell’art. 648 c.p., alla pena di venti giorni di reclusione e Euro duecento di multa la prima e di venti giorni di reclusione il secondo, pene interamente condonate.
Contro tale decisione hanno proposto tempestivo ricorso gli imputati, a mezzo del difensore che, previa richiesta di correzione dell’errore materiale della indicazione della data in calce alla motivazione della sentenza di appello (2.4.2013 anzichè 6.3.2012) ne ha chiesto l’annullamento per i seguenti motivi:
– violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. e) in relazione all’art. 603 c.p.p., commi 1 e 2 per avere la Corte di appello ritenuto la richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, finalizzata ad ottenere nuova audizione delle persone offese ovvero del M.llo C. per accertare che il Bar “(OMISSIS)” (luogo del furto) e il Bar (OMISSIS) (luogo in prossimità del quale il telefono venne trovato dai ricorrenti) sono lo stesso locale, non necessaria, senza tenere conto che le giustificazioni degli imputati sono state ritenute inattendibili in ragione del breve intervallo temporale intercorso fra il momento del furto e quello del ritrovamento;
– violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b). In relazione all’erronea applicazione dell’art. 648 c.p. e conseguentemente per non aver ritenuto sussistente il delitto di cui all’art. 624 c.p. (perchè una volta ritenuta inattendibile la versione difensiva la B. avrebbe dovuto essere ritenuta responsabile del furto del telefono lasciato su un tavolo del bar) e in subordine quello di cui all’art. 647 c.p. (in adesione al canone ermeneutico secondo il quale il codice IMEI stampato nel vano batteria dell’apparecchio identifica la cosa ma non la proprietà del bene) con proscioglimenti di B. per improcedibilità dell’azione penale per mancanza di querela valida perchè proposta da P.D., il telefono essendo di proprietà di P.V., minorenne;
– mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione che muove dall’erroneo presupposto che il telefono cellulare sia provento di furto, posto che dalla lettura della denuncia-querela risulta che essa non fu sporta per furto ma per l’impossessamento del telefono lasciato su un tavolino;
– mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione per insussistenza dell’elemento soggettivo del reato di cui all’art. 648 c.p., in quanto la sentenza impugnata è frutto di copia-incolla per come risulta dai frequenti refusi rinvenibili senza tenere conto in particolare che gli imputati hanno fornito spiegazione delle circostanze del rinvenimento del telefono cellulare;
– violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b) in relazione all’erronea applicazione dell’art. 378 c.p., mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della sentenza impugnata, conseguentemente alì insussistenza del reato presupposto;
– violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b).
In relazione agli artt. 133 e 163 c.p. per mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, fondata sulla capacita a delinquere dimostrata per aver concordato una falsa versione dei fatti, in contraddizione col rilievo dato alla loro incensuratezza ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche;
– intervenuta prescrizione del reato di cui al capo A, il fatto risalendo al (OMISSIS).
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, perchè la sentenza impugnata ha compiutamente spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto non necessario procedere alla rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale al rilievo che l’accertamento del luogo di asserito rinvenimento da parte dell’imputata del telefono non riveste quella portata dirimente suscettibile di ribaltare la pronuncia di condanna”. Ed invero la Corte palermitana dal breve intervallo temporale intercorso tra la sottrazione del telefono e la sua utilizzazione ha desunto il convincimento che il telefono doveva essere perfettamente funzionante, elemento dal quale ha tratto anche l’ulteriore convincimento della consapevolezza della provenienza illecita del bene.
2. Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
La sentenza impugnata, al fine di giustificare la ricorrenze degli elementi del delitto di ricettazione ha proceduto all’analisi della sua natura sussidiaria per inferirne che “se…l’estraneità al delitto presupposto non è elemento costitutivo della ricettazione, ma mera clausola di riserva ai fini di preventiva risoluzione di concorso apparente di norme, l’accusa non è onerata della relativa prova”, sicchè “…in tema di ricettazione non v’ è bisogno della prova positiva che il soggetto attivo non sia stato concorrente nel delitto presupposto, bastando che non è emersa la prova del contrario”. E’ da tali premesse, non criticate dal ricorrente, che prende le mosse la successiva constatazione dell’inesistenza della prova di responsabilità nel reato presupposto, in ragione dell’intrinseca inattendibilità delle giustificazioni difensive fornite dalla B.. E’ l’inverosimiglianza delle stesse (già ampiamente spiegata dal primo giudice) a dare corpo al ragionamento inferenziale dei giudici di merito, che, in quanto non manifestamente illogico, si sottrae a censure in questa sede. La soluzione in radice delle doglianze difensive supera le successive proposizioni di alternativa possibilità di qualificare il fatto come appropriazione indebita anzichè furto e la questione della validità della querela posta da P.D., in quanto a norma dell’art. 648 c.p., comma 3, le disposizioni dettate dal delitto di ricettazione si applicano anche quando manchi una condizione di procedibilità riferita al delitto presupposto.
3. Per le suddette ragioni, è manifestamente infondato anche il terzo motivo di ricorso.
4. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi per il quarto motivo di ricorso. Le critiche difensive, che addebitano alla Corte palermitana di aver predisposto una motivazione frutto di copia-incolla in ragione di due refusi e della (ritenuta) non appropriata citazione di una massima giurisprudenziale, non valgono a scalfirne la tenuta logica, per molti versi apprezzabile e rigorosa. In particolare, in adesione ai canoni ermeneutici dettati da questa Corte di legittimità, la sentenza impugnata ha valorizzato non l'”omessa” ma l'”inattendibile” indicazione di provenienza del telefono cellulare.
5. Dal rigetto dei motivi che precedono, afferenti specificamente la posizione di B.M.A., consegue l’inammissibilità anche del quinto motivo di ricorso.
6. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi in ordine al sesto motivo di ricorso. Proprio le argomentazioni, poste a fondamento della scelta della Corte territoriale di formulare un giudizio di prognosi negativa (che ha escluso la giovane età e l’incensuratezza dal catalogo degli elementi prognostici significativi) di astensione dal compimento di ulteriori reati, escludono la denunciata contraddizione con le ragioni che hanno indotto il primo giudice a riconoscere la sussistenza dei presupposti delle attenuanti generiche (incensuratezza).
7. Il settimo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Il delitto di ricettazione è punito nel massimo edittale con la pena detentiva di otto anni. L’art. 648 c.p., comma 2, non è ipotesi autonoma di reato, ma circostanza aggravante ad effetto speciale, della quale non si deve tenere conto agli effetti della prescrizione, che quindi, per l’effetto interruttivo, è di dieci anni.
Va ribadito che in tema di ricettazione, l’ipotesi attenuata prevista dall’art. 648 c.p., comma 2, non costituisce una autonoma previsione incriminatrice, ma una circostanza attenuante speciale sicchè, ai fini dell’applicazione della prescrizione, deve aversi riguardo alla pena stabilita dal comma 1 del predetto articolo (Cass. Sez. 2, 10.1.2013 n. 4032).
8. Il ricorso deve in conseguenza essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione dei profili di colpa rinvenibili nelle rilevate cause di inammissibilità, si quantifica in Euro 1.000,00 ciascuno.
9. Alla correzione dell’errore materiale relativo alla data di pronuncia della sentenza da parte della Corte d’Appello di Palermo, erroneamente indicata in “6 marzo 2012” anzichè in “2 aprile 2013” dovrà in conseguenza procedere, su istanza della parte interessata, il giudice a quo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 7 maggio 2014.
Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2014
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