La massima

Il criterio che il giudice deve utilizzare per valutare se una penale sia eccessiva ha natura oggettiva, ma non nel senso secondo il quale occorrano ragioni di pubblico interesse che ne giustifichino l’ammontare; la natura “oggettiva” del criterio discende, invece, dal fatto che il giudice non deve tenere conto della posizione soggettiva del debitore e del riflesso che la penale può avere sul suo patrimonio ma solo dello squilibrio tra le posizioni delle parti; il riferimento all’interesse del creditore ha, poi, la funzione di indicare lo strumento per mezzo del quale valutare se la penale sia manifestamente eccessiva o meno; la difficoltà del debitore nell’eseguire la prestazione risarcitoria deve essere a sua volta oggettiva perchè tale difficoltà non riguarda, come detto, la situazione economica del debitore, ma l’esecuzione stessa della prestazione, ad esempio quando venga a mancare una proporzione tra danno, costo ed utilità.

Suprema Corte di Cassazione

Sezione II

sentenza del 10 maggio 2012, n. 7180

…omissis…

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce il vizio di omessa pronuncia e di insufficiente motivazione sulla “eccezione di carenza di motivazione in cui è incorso il giudice di primo grado su un punto essenziale” (così testualmente); il ricorrente sostiene che il primo giudice non aveva motivato sull’eccezione di non cumulabilità di caparra e clausola penale e che la Corte di Appello avrebbe dovuto motivare sull’eccezione e sulla censura di carenza di motivazione.

1.1 Il motivo è manifestamente infondato perchè la Corte di Appello ha, invece, ben motivato sull’eccezione, sia rilevando che non poteva essere introdotta come motivo di gravame essendo stata sollevata solo nelle difese finali, sia per l’insussistenza della dedotta incompatibilità con riferimento all’art. 1385 c.c., comma 3, che attribuisce alla parte non inadempiente la facoltà di scegliere tra la ritenzione della caparra e il risarcimento del danno; così motivando il giudice di appello ha correttamente fatto riferimento alle due diverse scelte di recedere o di chiedere la risoluzione per inadempimento alle quali consegue la ritenzione della caparra oppure il risarcimento del danno come da penale.

Nè la sentenza impugnata può ritenersi affetta dal vizio di motivazione sulla censura di difetto di motivazione della sentenza di primo grado, posto che il motivo di nullità si era convertito in motivo di gravame e quindi il giudice di appello era tenuto a decidere e motivare (come ha, infatti, deciso e motivato) sull’eccezione di incompatibilità e non sulla nullità della sentenza appellata perchè ai sensi dell’art. 161 c.p.c., la nullità della sentenza si converte in motivo di impugnazione.

2. Con il secondo motivo, così testualmente formulato “violazione falsa applicazione di norme di diritto ex art. 363 c.p.c., (rectius art. 360 c.p.c.) comma 1, n. 3, della clausola penale non cumulabilità con la caparra confirmatoria il ricorrente assume che l’attore avrebbe chiesto sia la caparra che la penale, mentre le due modalità satisfattorie non sarebbero tra loro cumulabili, specie dopo l’intervenuta diffida ad adempiere e formula il quesito di diritto domandando se ai fini del risarcimento del danno la caparra conffirmatoria, trattenuta dal promittente venditore dopo il decorso del termine della diffida ad adempiere, sia cumulabile con la clausola penale.

2.1 Il motivo è manifestamente infondato in quanto risulta dalla sentenza di appello che la caparra versata era stata portata in detrazione dalla penale con la conseguenza che non sussiste il lamentato cumulo e il quesito, fondato su un presupposto di fatto insussistente, non è pertinente alla fattispecie; in ordine alla rilevanza della diffida ad adempiere sul cumulo tra penale e caparra, valgono le stesse considerazioni circa l’insussistenza del lamentato cumulo e l’inapplicabilità della caparra (infatti defalcata) laddove la parte non inadempiente opti per la risoluzione per inadempimento e non per il recesso.

3. Con il terzo motivo così testualmente formulato: “ex art. 360, comma 1, n. 3 – violazione e falsa applicazione degli artt. 1382 – 1384 c.c.” il ricorrente lamenta l’eccessività della penale in quanto richiesta per una somma percentualmente maggiore rispetto al 25% del prezzo di L. 700.000.000 fissato per la vendita; lamenta inoltre che il criterio di equità per la riduzione della penale non è stato applicato, come a suo dire avrebbe dovuto essere applicato, con riferimento a “motivazioni di carattere oggettivo e di pubblico interesse” che potessero giustificare così elevata penale, ma il giudice di appello si sarebbe limitato ad osservare che l’appellante non aveva congruamente motivato la sua richiesta, mentre la richiesta era motivata dalle esposte difficoltà economiche; l’illustrazione del motivo si conclude con un quesito con il quale il ricorrente domanda: – se è legittima l’affermazione di congruità della penale per omessa allegazione di motivi addotti a sostegno della richiesta di riduzione, mentre i motivi erano addotti;

se è legittima la reiezione della domanda di riduzione della penale senza motivazione sulle ragioni di carattere oggettivo e di pubblico interesse che la giustifichino per l’importo pattuito e richiesto.

3.1 Occorre preliminarmente richiamare i principi costantemente affermati da questa Corte in merito al sindacato del giudice sull’entità della penale:

la pattuizione di una penale non si sottrae alla disciplina generale delle obbligazioni, per cui deve escludersi la responsabilità del debitore quando costui prova che l’inadempimento od il ritardo dell’adempimento dell’obbligazione cui accede la clausola penale, sia determinato dall’impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile; infatti connotato essenziale della clausola penale è la sua connessione con l’inadempimento colpevole di una delle parti e pertanto essa non è configurabile allorchè sia collegata all’avverarsi di un fatto fortuito o, comunque, non imputabile alla parte obbligata (Cass. 1/8/2003 n. 11748; 30/1/1995 n. 1097);

l’apprezzamento del giudice di merito sull’imputabilità dell’inadempimento contrattuale costituisce un accertamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità se congruamente e correttamente motivato (Cass. 1/8/2003 n. 11748 cit.; 10/1/2000 n. 170; 28/7/1987 n. 6538);

l’apprezzamento sulla eccessività dell’importo fissato con clausola penale dalle parti contraenti, per il caso di inadempimento o di ritardato adempimento, nonchè sulla misura della riduzione equitativa dell’importo medesimo, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito il cui esercizio è incensurabile in sede di legittimità, se correttamente fondato, a norma dell’art. 1384 c.c., sulla valutazione dell’interesse del creditore all’adempimento con riguardo all’effettiva incidenza dello stesso sull’equilibrio delle prestazioni e sulla concreta situazione contrattuale, indipendentemente da una rigida ed esclusiva correlazione con l’entità del danno subito (Cass. 16/2/2012 n. 2231; Cass. 16/3/2007 n. 6158; Cass. 18/3/2003 n. 3998; 26/6/2002 n. 9295; 8/5/2001 n. 6380; 14/4/1994 n. 3475).

3.2. Premesso, in fatto, che dalla sentenza di appello risulta che il prezzo convenuto non era di L. 700.000.000 (come si sostiene nel motivo di ricorso), ma di L. 740.000.000 e pertanto il rapporto percentuale tra il prezzo e la penale (L. 170.000.000)è del 25% e sulla base dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, risulta evidente la manifesta infondatezza del motivo.

Infatti la Corte di Appello ha osservato che non sussisteva causa non imputabile all’inadempiente perchè non rilevavano le semplici difficoltà economiche, anche se causate da condotte di terzi.

La Corte territoriale, inoltre, ha preso in considerazione l’interesse del creditore all’adempimento in funzione della necessità di autofinanziamento della costruzione e pertanto ha utilizzato un criterio conforme ai principi affermati da questa Corte secondo i quali la penale “può” ma non “deve” essere ridotta dal giudice, avuto riguardo all’interesse che il creditore aveva all’adempimento.

Il criterio che il giudice deve utilizzare per valutare se una penale sia eccessiva ha natura oggettiva, ma non nel senso, sostenuto dal ricorrente, secondo il quale occorrano ragioni di pubblico interesse che ne giustifichino l’ammontare; la natura “oggettiva” del criterio discende, invece, dal fatto che il giudice non deve tenere conto della posizione soggettiva del debitore e del riflesso che la penale può avere sul suo patrimonio ma solo dello squilibrio tra le posizioni delle parti; il riferimento all’interesse del creditore ha, poi, la funzione di indicare lo strumento per mezzo del quale valutare se la penale sia manifestamente eccessiva o meno; la difficoltà del debitore nell’eseguire la prestazione risarcitoria deve essere a sua volta oggettiva perchè tale difficoltà non riguarda, come detto, la situazione economica del debitore, ma l’esecuzione stessa della prestazione, ad esempio quando venga a mancare una proporzione tra danno, costo ed utilità (cfr., in motivazione, Cass. S.U. 13/9/2005 n. 18128).

I quesiti, sopra sinteticamente richiamati, risultano, quindi, del tutto privi di pertinenza rispetto alla concreta fattispecie, essendovi adeguata motivazione sull’inesistenza di ragioni di carattere oggettivo che possano giustificare la riduzione ed essendo irrilevante una indagine su un pubblico interesse che dovrebbe giustificare la riduzione.

3.3 Con la memoria difensiva il ricorrente deduce la vessatorietà della clausola penale e l’inefficacia della clausola penale in quanto non specificamente approvata per iscritto (eccezione già respinta sia in primo che in secondo grado), ma la censura è inammissibile in quanto non proposta quale motivo di ricorso e, quindi, non più proponibile con la memoria illustrativa dei motivi già proposti; per le stesse ragioni sono inammissibili, le censure, in memoria difensiva, attinenti all’assenza di pregiudizio del promittente venditore, neppure pertinenti rispetto alla ratio decidendi della sentenza appellata che ha ravvisato la giustificazione della penale nel danno conseguente al venir meno della fonte di finanziamento costituita dagli acconti.

4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna P.G. a pagare a N.M. le spese di questo giudizio di cassazione che si liquidano in Euro 3.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

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