Il testo integrale
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 9 ottobre 2013 n. 22982[1]
Se è vero che, in tema di liquidazione di diritti ed onorari di avvocato e procuratore a carico del cliente, la disposizione comune alle tre tariffe forensi (civile, penale e stragiudiziale) contenuta nel D.M. 14 febbraio 1992, n. 238 prevede che gli interessi di mora decorrano dal terzo mese successivo all’invio della parcella, quando tuttavia insorge controversia tra avvocato ed il cliente circa il compenso per prestazioni professionali il debitore non può essere ritenuto in mora prima della liquidazione del debito, che avviene con ordinanza che conclude il procedimento ex art. 28 della legge 13 giugno 1942 n. 794 (che è di particolare, sollecita definizione), sicché è da quella data – e nei limiti di quanto liquidato dai giudice – e non da prima che va riportata la decorrenza degli interessi
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