Suprema Corte di Cassazione
sezione II
sentenza 9 dicembre 2015, n. 24850
Ritenuto in fatto
1. – La società “Russottfinance s.p.a.” convenne in giudizio la Provincia Regionale di Messina, chiedendo pronunciarsi sentenza di esecuzione in forma specifica del contratto preliminare col quale essa attrice aveva promesso di vendere all’ente provinciale – che si era obbligato ad acquistare – il compendio immobiliare dell’Hotel Riviera.
2. – Il Tribunale di Messina, ritenendo l’ente convenuto inadempiente all’obbligo di acquistare, dispose il trasferimento in suo favore del compendio immobiliare predetto, condannando la Provincia Regionale di Messina a pagare il saldo del prezzo, maggiorato degli interessi e della rivalutazione monetaria, ma ridotto in relazione alla minore superficie utile realizzata dalla società venditrice; rigettò le altre domande risarcitorie proposte dalla società attrice.
3. – Sui gravami proposti da entrambe le parti, la Corte di Appello di Messina rideterminò la decorrenza del maggior danno da svalutazione monetaria dovuto dall’ente provinciale alla società attrice in relazione alla seconda rata del prezzo; compensò per un terzo le spese del primo grado del giudizio; confermò nel resto la pronuncia di primo grado, compensando per un terzo anche le spese del giudizio di appello.
4. – Avverso la sentenza di appello ricorre per cassazione “Russottfinance s.p.a.” sulla base di quattro motivi.
Resiste con controricorso la Provincia Regionale di Messina. La ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ..
Considerato in diritto
1. – Il ricorso proposto dalla Russottfinance s.p.a. è affidato ai seguenti motivi:
1.1. – Col primo motivo di ricorso, si deduce il vizio di motivazione della sentenza impugnata, con riferimento al rigetto della domanda di risarcimento del danno per la cessazione dell’attività alberghiera e per la disdetta anticipata dei contratti di locazione commerciale;
1.2. – Col secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per l’asserita omessa pronuncia della Corte territoriale in ordine alla domanda di risarcimento del danno per l’aggravamento della posizione finanziaria della società attrice e per il maggior aggravio di interessi di mora sulle sue esposizioni, asseritamente derivato dall’accertato inadempimento della Provincia Regionale di Messina;
1.3. – Col terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 1223 cod. civ., nonché il vizio di motivazione della sentenza impugnata, con riferimento al mancato riconoscimento del risarcimento del danno per la ritardata apertura dell’Hotel (OMISSIS) e per i costi sopportati per effetto dell’esecuzione del loro arbitrale pronunziato nella controversia tra la Russottfinance e la Edil GN.;
1.4. – Col quarto motivo di ricorso, si deduce genericamente la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto, in relazione alla statuizione con la quale la Corte territoriale ha rideterminato la decorrenza del maggior danno da rivalutazione monetaria.
2. – Le censure non possono trovare accoglimento.
2.1. – Il primo motivo è inammissibile. La Corte territoriale ha puntualmente motivato il diniego del risarcimento del danno per la cessazione dell’attività alberghiera e per la disdetta anticipata dei contratti di locazione commerciale. Ha spiegato che la cessazione dell’attività alberghiera risale all’1.11.1990, ossia ad epoca assai antecedente alla stipula del contratto preliminare con la Provincia Regionale di Messina, e va ricondotta alla strategia societaria della Russottfinance; alla medesima strategia societaria va ricondotta la cessazione delle locazioni di alcuni locali facenti parte del compendio immobiliare poi promesso in vendita.
Non si ritiene, peraltro – per ovvi motivi – di riportare qui integralmente tutte le suddette argomentazioni, sembrando sufficiente al Collegio far rilevare che le stesse non sono né illogiche né insufficienti; e che, anzi, l’estensore della sentenza ha esposto in modo ordinato e coerente le ragioni che giustificano la decisione adottata.
Riducendosi le censure del ricorrente a doglianze relative al merito della valutazione delle prove e alla prospettazione di una lettura alternativa di fatti, le stesse risultano inammissibili.
2.2. – Il secondo motivo è infondato.
Non sussiste la pretesa omessa pronuncia della Corte territoriale in ordine alla domanda di risarcimento del danno per l’aggravamento della posizione finanziaria della società attrice e per il maggior aggravio di interessi di mora sulle sue esposizioni. Peraltro, la motivazione sul punto (p. 11 e segg. della sentenza impugnata) è congrua ed esente da vizi logici e giuridici.
2.3. – Anche il terzo motivo è infondato.
La Corte territoriale ha fatto puntuale applicazione del principio di diritto, dettato da questa Corte, secondo cui l’ambito del danno risarcibile per inadempimento contrattuale è circoscritto dal criterio della cosiddetta regolarità causale, nel senso che sono risarcibili i danni diretti ed immediati, ed inoltre i danni mediati ed indiretti che rientrano nella serie delle conseguenze normali del fatto, in base ad un giudizio di probabile verificazione rapportato all’apprezzamento dell’uomo di ordinaria diligenza; alla regola secondo cui in presenza di un evento dannoso tutti gli antecedenti senza i quali esso non si sarebbe verificato debbono essere considerati come sue cause (abbiano essi agito in via diretta e prossima ovvero in via indiretta e remota) fa eccezione il principio di causalità efficiente, in base al quale la causa prossima sufficiente da sola a produrre l’evento esclude il nesso eziologico fra questo e le altre cause antecedenti. L’accertamento di tale nesso di causalità è riservato al giudice del merito, il cui apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi (Sez. L, Sentenza n. 2009 del 06/03/1997, Rv. 502839; Sez. 1, Sentenza n. 26042 del 23/12/2010, Rv. 615614).
Nella specie, la Corte di merito ha ritenuto che la ritardata apertura dell’Hotel (OMISSIS) e i costi sopportati per effetto dell’esecuzione del loro arbitrale pronunziato nella controversia tra la Russottfinance e la Edil GN. non fossero da ricondurre eziologicamente all’inadempimento contrattuale della Provincia Regionale di Messina. I giudici di merito hanno chiarito, con dovizia di argomenti, le ragioni della loro decisione (v. p. 11 e segg. della sentenza impugnata); la conclusione dei giudici di merito è conforme al richiamato principio di diritto; le argomentazioni svolte nella sentenza non sono illogiche, cosicché la statuizione sul punto rimane insindacabile in sede di legittimità.
Piuttosto, sono le censure mosse col ricorso che non prendono compiutamente in esame le argomentazioni svolte dai giudici di merito nel provvedimento impugnato, risultando così generiche e, anche sotto tale profilo, inammissibili, limitandosi a proporre a questa Corte una ricostruzione dei fatti alternativa rispetto a quella dei giudici di merito.
E tuttavia, come questa Corte ha più volte sottolineato, compito della Corte di cassazione non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, né quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici del merito (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 3267 del 12/02/2008, Rv. 601665), dovendo invece la Corte di legittimità limitarsi a controllare se costoro abbiano dato conto delle ragioni della loro decisione e se il ragionamento probatorio, da essi reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto entro i limiti del ragionevole e del plausibile; ciò che, come dianzi detto, nel caso di specie è dato riscontrare.
2.4. – Infine, il quarto motivo – relativo alla decorrenza della rivalutazione monetaria non più (come statuito dal Tribunale) dalla data di rilascio del locale occupato dal ristorante (OMISSIS) , ma dalla data della consegna dell’immobile alla Provincia Regionale di Messina – è inammissibile, in quanto con esso si lamenta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 n. 3 cod. proc. civ.) senza indicare quale sarebbero state le norme di legge violate o erroneamente applicate.
Sul punto va ricordato il principio di diritto, costantemente ribadito nella giurisprudenza di questa Corte suprema, secondo cui, quando nel ricorso per cassazione è denunziata violazione o falsa applicazione di norme di diritto, il vizio della sentenza previsto dall’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., deve essere dedotto, a pena di inammissibilità, mediante la puntuale indicazione delle norme asseritamente violate e mediante specifiche argomentazioni, intese motivatamente a dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto, contenute nella sentenza gravata, debbono ritenersi in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla dottrina e dalla prevalente giurisprudenza di legittimità (Sez. 6-5, Ordinanza n. 635 del 15/01/2015, Rv. 634359).
3. – Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 3.200,00 (tremiladuecento), di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge.
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