Corte di Cassazione – Sezione II – sentenza del 9.12.2011, n. 45924. Il reato di cui all’art. 639 c.p., può configurarsi allorchè gli sputi, per la particolare densità, o perchè reiterati, risultino idonei ad imbrattare il bene, sporcandolo e insudiciandolo.

La massima

Il reato di cui all’art. 639 c.p., può configurarsi allorchè gli sputi, per la particolare densità, o perchè reiterati, risultino idonei ad imbrattare il bene, sporcandolo e insudiciandolo.

Il testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE
Sentenza 9 dicembre 2011, n. 45924

 

Svolgimento del processo
Il Giudice di Pace di Castel Baronia, con sentenza in data 21/1/2010, condannava P.M. alla pena di Euro 50 di multa, per il reato di cui all’art. 639 c.p., per aver deturpato e imbrattato con uno sputo l’autovettura di D.A.G.. il Tribunale di Ariano Irpino, con sentenza in data 18/4/2011, in riforma della sentenza, impugnata dell’imputatolo assolveva perchè il fatto non sussiste ritenendo che il semplice sputo non fosse idoneo a produrre un’alterazione quantomeno temporanea e superficiale della res, necessaria ai fini della configurazione del reato.
Proponevano ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ariano Irpino e il difensore della parte civile. Il primo deduceva l’inosservanza o erronea applicazione della legge penale rilevando che l’atto di sputare ripetutamente su beni altrui, sporcando e insudiciando, costituisce comportamento idoneo a imbrattare il bene stesso e a configurare il reato di cui all’art. 639 c.p.. Nell’interesse della parte civile venivano dedotti i seguenti motivi
a) Violazione dell’art. 639 c.p., ritenendo gli sputi materia sgradevole e repellente, quindi atti a imbrattare, mentre il Tribunale ha fatto riferimento, erroneamente, ad un unico sputo, ma nel caso di specie, trattavasi di innumerevoli episodi.
Lamentava, inoltre, l’avvenuta confusione da parte del Tribunale dell’elemento oggettivo del reato con quello soggettivo;
b) Violazione di legge con riferimento alla mancata individuazione del dolo generico sufficiente per la configurazione del reato di cui all’art. 639 c.p., risultando anche erronea la formula assolutoria che avrebbe dovuto essere quella del “fatto non costituisce reato” e non quella adottata del “fatto non sussiste”.
Motivi della decisione
I ricorsi sono fondati.
Il Tribunale, invero, rileva come “lo sputo non appare idoneo a produrre una alterazione temporanea e superficiale della res, necessaria ai fini della configurazione dell’elemento soggettivo del reato”, non considerando che nella fattispecie trattavasi di diversi “sputi” e confondendo l’elemento soggettivo del reato con quello oggettivo della idoneità della condotta.
Il reato di cui all’art. 639 c.p., può configurarsi allorchè gli sputi, per la particolare densità, o perchè reiterati, risultino idonei ad imbrattare il bene, sporcandolo e insudiciandolo.
Va, conseguentemente, annullata la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Ariano Irpino che nella piena libertà di valutazione propria del giudice di merito, dovrà procedere a nuovo esame al fine di valutare se, nel caso di specie, gli sputi siano stati idonei o meno a imbrattare l’autovettura di D.A.G..
Riserva al Tribunale la regolamentazione delle spese della parte civile.

P.Q.M.

Annulla l’impugnata sentenza con rinvio al Tribunale di Ariano Irpino per nuovo giudizio.

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