Corte di Cassazione bis

Suprema Corte di Cassazione

sezione II

sentenza 8 aprile 2015, n. 7039

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Presidente

Dott. NUZZO Laurenza – rel. Consigliere

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18587/2009 proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) (Studio Legale (OMISSIS)), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

CURATELA FALLIMENTO della S.n.c. (OMISSIS) (gia’ di (OMISSIS)) (OMISSIS), nonche’ dei soci in proprio (OMISSIS) e (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1617/2008 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 08/10/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/02/2015 dal Consigliere Dott. LAURENZA NUZZO;

udito l’Avvocato (OMISSIS), con delega dell’Avvocato (OMISSIS), difensore della ricorrente, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso e deposita nota spese;

udito l’Avvocato (OMISSIS), con delega dell’Avvocato (OMISSIS) difensore dei resistenti che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL CORE Sergio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 9.10.1997 (OMISSIS) conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Rimini, la (OMISSIS) s.n.c. esponendo:

con contratto preliminare (OMISSIS) la convenuta le aveva promesso in vendita l’immobile sito in (OMISSIS), al prezzo, interamente corrisposto, di lire 320.000.000 oltre IVA;

successivamente era stata indotta, con dolo, dalla promittente venditrice, a stipulare la scrittura (OMISSIS) di “scioglimento consensuale del preliminare”; con tale scrittura privata la (OMISSIS) si era obbligata alla restituzione della somma di lire 345.000.000, prospettandole la possibilita’ di scegliere, alla data del 30.7.1998, un appartamento di suo gradimento nella zona preferita, offrendo a garanzia del pagamento due appartamenti in costruzione, risultati poi inesistenti.

Tanto esposto, l’attrice chiedeva l’annullamento, per vizio del consenso del contratto 15.7.7 e la pronuncia di sentenza costitutiva, ex articolo 2932 c.c., di trasferimento dell’immobile oggetto del preliminare; in subordine, la risoluzione del preliminare per inadempimento della promittente venditrice con condanna della stessa alla restituzione delle somme ricevute ed al risarcimento del danno. Intervenuta declaratoria di fallimento della societa’ (OMISSIS), la causa veniva dichiarata interrotta all’udienza del 27.3.2001 e riassunta dall’attrice.

Costituitosi in giudizio il curatore del fallimento, il Tribunale adito, con sentenza 19.2.2003, dichiarava improcedibili le domande proposte dalla (OMISSIS) nei confronti del fallimento; dichiarava, inoltre, l’inefficacia del sequestro conservativo concesso in corso di causa in danno della societa’; compensava tra le parti le spese di lite nella misura della meta’ e condannava l’attrice al rimborso della residua meta’.

Avverso tale sentenza la (OMISSIS) proponeva appello cui resisteva,in persona del curatore, il Fallimento della s.n.c. (OMISSIS) e (OMISSIS).

Con sentenza depositata in data 8.10.2008 la Corte di Appello di Bologna rigettava l’appello condannando l’appellante al pagamento delle spese del grado.

Osservava la Corte di merito: a) correttamente il primo giudice aveva ritenuto inammissibile la domanda di accertamento dell’avvenuto trasferimento della proprieta’ dell’immobile in questione in quanto formulata tardivamente solo in sede di precisazione delle conclusioni;

b) tale domanda, in relazione a quella originariamente proposta di sentenza costituiva, ex articolo 2932 c.c., integrava, peraltro, domanda nuova sotto il profilo del petitum e della causa pretendi;

c) la inammissibilita’ di tale domanda escludeva un concreto interesse dell’appellante alla pronuncia di annullamento della scrittura privata di risoluzione consensuale del preliminare; in ogni caso, secondo il tenore di tale scrittura, non risultava che la (OMISSIS) si era determinata a sottoscrivere l’accordo in ragione della garanzia di restituzione del prezzo su due immobili in costruzione.

Per la cassazione di tale decisione propone ricorso la (OMISSIS) formulando quattro motivi.

Resiste con controricorso e memoria la curatela del fallimento s.n.c. (OMISSIS) (gia’ di (OMISSIS)) nonche’ i soci, in proprio, (OMISSIS) e (OMISSIS).

MOTIVI DELLA DECISIONE

La ricorrente deduce:

1) nullita’ della sentenza impugnata per vizio di ultrapetizione ex articolo 112 c.p.c., laddove la Corte di merito aveva statuito sulla domanda pregiudiziale di annullamento del contratto di risoluzione consensuale della scrittura privata (OMISSIS), implicitamente accolta dal primo giudice senza un apposito gravame sul punto.

A conclusione della censura si sottopone alla Corte il quesito: “se, in caso di cumulo di domande avvinte da nesso di pregiudizialita’-dipendenza di natura positiva e di esplicita statuizione del giudice solo sulla domanda dipendente, il silenzio osservato sulla pregiudiziale debba essere letto in termini di omessa pronuncia o non, piuttosto, di decisione di accoglimento implicito della stessa domanda”; se, avendo il giudice di primo grado accolto implicitamente una delle domande cumulate con l’atto introduttivo di lite debba o meno configurarsi inficiata da ultrapetizione la decisione con cui il giudice d’appello abbia respinto nel merito quella domanda, pur in difetto di gravame incidentale della parte rimasta soccombente;

2) violazione e falsa applicazione della articolo 91 c.p.c. e articolo 92 c.p.c., comma 2; la condanna all’integrale refusione delle spese del giudizio di appello in favore del fallimento ove fosse ravvisato detto vizio di ultrapetizione comporterebbe la reviviscenza della originaria decisione di accoglimento implicito della domanda di annullamento della risoluzione consensuale del contratto preliminare e l’illegittimita’ della condanna dell’appellante alle spese del grado. Al riguardo viene formulato il quesito di diritto “se, in caso di cumulo di domande avvinte da nesso di pregiudizialita’- dipendenza, spetta a parte attrice la compensazione almeno parziale delle spese di lite laddove, al rigetto della domanda dipendente, possa ricollegarsi l’accoglimento implicito di quella proposta in via pregiudiziale”;

3) nullita’ della sentenza, ex articolo 360 c.p.c., n. 4, per erronea applicazione dei criteri desumibili dagli articoli 99, 163 e 183 c.p.c., in combinazione con l’articolo 111 Cost., comma 2, in tema di identificazione della domanda e di distinzione tra “emendatio libelli” e “mutatio libelli”, laddove la Corte territoriale aveva qualificato come nuova la successiva domanda di accertamento dell’avvenuto effetto traslativo della proprieta’ dell’immobile rispetto all’originaria domanda di sentenza costitutiva del contratto preliminare di vendita, non considerando che la successiva domanda non introduceva nuovi temi di fatto. Sul punto viene sottoposto al Collegio il quesito di diritto: “se la trasformazione, in corso di causa, di una domanda di esecuzione specifica ex articolo 2932 c.c., di un contratto preliminare di vendita immobiliare nella domanda di accertamento dell’avvenuto trasferimento di proprieta’ dello stesso immobile, quale effetto della riclassificazione in termini di atto definitivo di vendita della scrittura negoziale originariamente dedotta, abbia a configurare un’inammissibile mutatio libelli anziche’ una mera e consentita emendatio”; 4) nullita’ della sentenza ex articolo 360 c.p.c., n. 4, per indebito rigetto della domanda in conseguenza della erronea interpretazione degli articoli 183, 189 e 190 c.p.c., nella parte relativa alle preclusioni sulla facolta’ di modificazione della domanda, posto che, secondo il testo previgente dell’articolo 183 c.p.c., le preclusioni di merito attenevano esclusivamente “a poteri di allegazione in fatto, comportanti l’esigenza di nuova istruttoria.

Sul punto viene formulato il quesito di diritto: “se le barriere preclusive che l’articolo 183 c.p.c., comma 5, testo previgente, poneva riguardo alle facolta’ di precisazione e modificazione delle domande, avessero portata generale o non fossero piuttosto riferibili alla sola ipotesi, estranee alla presente controversia, in cui l’esercizio della facolta’ di emendatio avesse comportato l’introduzione in giudizio di nuovi temi fattuali, bisognosi di apposita verifica probatoria”.

il primo motivo di ricorso e’ infondato. Non e’, infatti, configurabile il vizio di ultrapetizione dedotto, posto che, come gia’ affermato dal Giudice di appello, il giudice di primo grado non aveva neppure implicitamente deciso sulla domanda pregiudiziale di annullamento consensuale del contratto di cui alla scrittura privata (OMISSIS), avendo solo dichiarato improcedibili le domande dell’attrice nei confronti della Curatela fallimentare, limitandosi a rilevare che la domanda di trasferimento dell’immobile, ex articolo 2932 c.c., era divenuta “inammissibile” a seguito dell’intervenuto trasferimento dell’immobile a terzi; che la scelta del curatore di scioglimento dal contratto preliminare non avrebbe comunque consentito l’accoglimento della domanda di pronuncia di sentenza costitutiva; che, avendo la (OMISSIS) proposto in appello esclusivamente una domanda nuova, di accertamento dell’avvenuto trasferimento della proprieta’ dell’immobile per effetto del contratto (OMISSIS) con conseguente rinuncia alla domanda di esecuzione specifica dell’obbligo di trasferimento dell’immobile, non era ravvisabile “un concreto interesse dell’appellante alla pronuncia di annullamento della scrittura privata di risoluzione consensuale del precedente contratto”.

Con riferimento a tale “ratio decidendi” la ricorrente non ha svolto alcuna censura e, sotto tale profilo, il vizio denunciabile in sede di legittimita’ non si configura come vizio di ultrapetizione ex articolo 112 c.p.c., ma come vizio di motivazione ex articolo 360 c.p.c., n. 5, atteso che, avendo il Giudice di merito svolto una motivazione sulla questione che sarebbe inficiata da vizio di ultrapetizione, il difetto stesso non sarebbe logicamente verificabile prima di aver accertato l’erroneita’ di quella motivazione (Cass. n. 8953/2006).

Va aggiunto che solo “ad abundantiam” la Corte territoriale ha escluso la fondatezza nel merito della domanda di annullamento della scrittura privata di risoluzione consensuale del precedente contratto ma, avendo l’argomentazione sul difetto di interesse carattere principale ed assorbente, non puo’ configurarsi il vizio di ultrapetizione neppure con riferimento alla ulteriore motivazione di merito, meramente rafforzativa della ratio decidendi principale (Cass. n. 10134/2004; n. 13068/2007). Escluso il vizio di ultrapetizione, rimane superata la seconda doglianza attinente alla statuizione sulle spese processuali in quanto rapportata all’ipotesi (non verificatasi) dell’accoglimento del primo motivo.

La terza e la quarta doglianza, da esaminarsi congiuntamente in quanto connesse, sono prive di fondamento avendo il giudice di appello affermato, in linea con l’orientamento consolidato di questa Corte: che la domanda di accertamento dell’avvenuto trasferimento della proprieta’ dell’immobile, proposta in appello, costituiva una domanda nuova, inammissibile rispetto alla precedente domanda di pronuncia costitutiva ex articolo 2932 c.c., formulata con l’atto introduttivo del giudizio, trattandosi di domande diverse per petitum e causa pretendi; che la successiva domanda era stata, peraltro, formulata tardivamente nelle memorie di replica di primo grado, come pure rilevato dal primo giudice.

Orbene, va ribadito che la novita’ di detta successiva domanda e’ ravvisabile nel fatto che, mentre nella richiesta di sentenza costitutiva, ai sensi dell’articolo 2932 c.c., l’attore fa valere un contratto preliminare con effetti meramente obbligatori, avente ad oggetto l’obbligo delle parti contraenti di addivenire ad un contratto definitivo di vendita, con la successiva richiesta di accertamento dell’avvenuto effetto traslativo, adduce un contratto con efficacia reale, immediatamente traslativo della proprieta’ dell’immobile per effetto del consenso legittimamente manifestato, ipotesi che implica evidentemente una diversa indagine in fatto ed in diritto rispetto alla domanda originaria (Cfr. Css. n. 1740/2008; n. 2723/2010).

In conclusione il ricorso va rigettato.

Consegue, secondo il criterio della soccombenza, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro 5.200,00 di cui euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge.

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