Suprema Corte di Cassazione
sezione II
sentenza 7 aprile 2014, n. 8081
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente
Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere
Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso (iscritto al N.R.G. 5217/08) proposto da:
(OMISSIS), rappresentata e difesa, in forza di procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv.to (OMISSIS) del foro di Verbania e dall’Avv.to (OMISSIS) del foro di Roma ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO di (OMISSIS), FALLIMENTO della societa’ (OMISSIS) s.n.c. e FALLIMENTO di (OMISSIS), persona del curatore fallimentare pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avv.to (OMISSIS) del foro di Verbania e dall’Avv.to (OMISSIS) del foro di Roma, in virtu’ di procura speciale apposta a margine del controricorso, ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest’ultima in (OMISSIS);
– controricorrenti e ricorrenti incidentali –
e contro
(OMISSIS) s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv.to (OMISSIS) del foro di Verbania e dall’Avv.to (OMISSIS) del foro di Roma, in virtu’ di procura speciale apposta a margine del controricorso, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultima in (OMISSIS);
– controricorrente e ricorrente incidentale –
Nonche’ sul ricorso incidentale (R.G. n. 8532/08) proposto da:
(OMISSIS) s.r.l. e su quello incidentale condizionato (R.G. n. 9321/08) proposto dal FALLIMENTO di (OMISSIS), dal FALLIMENTO della societa’ (OMISSIS) s.n.c. e dal FALLIMENTO di (OMISSIS) avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino n. 99 depositata il 19 gennaio 2007.
Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 12 dicembre 2013 dal Consigliere relatore Dott.ssa Milena Falaschi;
udito l’Avv.to (OMISSIS), per parte ricorrente;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa CERONI Francesca, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbiti quelli incidentali.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva la convenuta chiedendo il rigetto delle domande assumendo di essere divenuta proprietaria del complesso immobiliare promesso in vendita all’attrice a seguito di trasferimento sottoscritto in data 14.8.1999 dal Giudice delegato del Fallimento (OMISSIS) s.n.c. e dei soci illimitatamente responsabili, (OMISSIS) e (OMISSIS), decreto nel quale nulla era stato evidenziato in ordine ad irregolarita’ edilizia di piscina e di campo da tennis, per cui unico responsabile per l’occorso doveva considerarsi il Fallimento, che chiedeva ed otteneva di chiamare in giudizio, unitamente ai soci illimitatamente responsabili, i quali nel costituirsi eccepivano, quanto al Fallimento (OMISSIS) e al Fallimento di (OMISSIS) il difetto di legittimazione passiva, dovendo ritenersi autonome le procedure concorsuali relative alla societa’ ed ai soci ed essendo l’immobile di proprieta’ esclusiva di (OMISSIS), eccepita anche dal Fallimento (OMISSIS) non ricorrendo alcuna ipotesi di garanzia impropria. Il giudice adito, disposte ed espletate due consulenze tecniche d’ufficio, con sentenza non definitiva del 21.2/11.3.2003 trasferiva alla (OMISSIS) ex articolo 2932 c.c. il complesso immobiliare promesso in vendita tra le parti ad esclusione del rustico. Proseguiva l’istruttoria per la domanda (separata) avente ad oggetto la denuncia dei vizi lamentati in relazione alla piscina, la richiesta di risarcimento dei danni ed il trasferimento del rustico, la cui irregolarita’ edilizia, sanabile attraverso l’effettuazione di opere per complessivi euro 16.125,22 emergeva a seguito dei rilievi e delle indicazioni del c.t.u., per cui l’originaria attrice ed appellante chiedeva oltre al suo trasferimento ex articolo 2932 c.c., l’esecuzione delle opere in sanatoria o la riduzione del prezzo anche in relazione a detto immobile, il Tribunale adito, respingeva la domanda relativamente al rustico per irregolarita’ urbanistica, nonche’ quella di garanzia per i vizi della piscina ritenendoli palesi, respinta anche la restante domanda risarcitoria perche’ genericamente formulata.
In virtu’ di rituale appello interposto dalla (OMISSIS), con il quale si doleva della mancata pronuncia ex articolo 2932 c.c. con riferimento al rustico sotto molteplici profili e dell’erronea definizione dei vizi afferenti alla piscina come riconoscibili, con conseguente rigetto anche della domanda risarcitoria, la Corte di appello di Torino, nella resistenza della (OMISSIS) s.r.l., che proponeva appello incidentale autonomo per la parziale riforma della decisione impugnata quanto alle spese processuali sostenute dai Fallimenti e poste a suo carico, costituiti anche i Fallimenti, rigettava sia l’appello principale sia quello incidentale autonomo.
A sostegno della decisione adottata la corte distrettuale evidenziava – quanto al rustico – che pur essendo stato effettivamente edificato prima del 1.9.1967, aveva subito interventi di ristrutturazione e di sistemazione negli anni 1982/1984 senza avere preventivamente ottenuto concessione ovvero autorizzazione, per cui non era in regola con la normativa urbanistico-edilizia e quindi non era commerciabile ai sensi della Legge n. 47 del 1985, con conseguente non pronunciabilita’ della sentenza che avrebbe dovuto sostituire il contratto definitivo di compravendita dell’immobile. Precisava, altresi’, che il fatto che nell’ultima integrazione alla relazione peritale fosse stata indicata la possibilita’ di sanatoria dell’immobile, attraverso la realizzazione di interventi espressamente indicati e quantificati per il profilo economico non rilevava ai fini della domanda ex articolo 2932 c.c., per il cui accertamento doveva tenersi conto della situazione in concreto al momento dell’introduzione della domanda e della decisione, inammissibili le domande dell’appellante di condanna della (OMISSIS) s.r.l. a regolarizzare sotto il profilo edilizio urbanistico il rustico ovvero la riduzione del prezzo, giacche’ quelle domande erano state nell’atto introduttivo specificamente articolate sui presunti abusi edilizi relativi alla piscina e al campo da tennis, senza alcun accenno al rustico, la cui irregolarita’ era emersa solo in sede di espletamento della consulenza tecnica di ufficio.
Aggiungeva – quanto ai lamentati vizi della piscina – che anche a volere considerare effettivamente esistenti le fessurazioni e le perdite lamentate dalla appellante, si trattava comunque di vizi riconoscibili dalla promissaria acquirente al momento della stipula della proposta, perche’ facilmente percepibili in relazione alla risalenza della costruzione della stessa (prima del 1975) e alle sue condizioni di manutenzione definite dal c.t.u. in stato di vetusta’ ed obsolescenza; proprio lo stato di conservazione dell’opera e, in genere, del complesso immobiliare giustificava l’espressa pattuizione dell’accettazione dello stesso nello stato in cui si trovava e confermava l’interpretazione della clausola inserita nel preliminare “vista e piaciuta”.
Infine, con riferimento alla domanda di risarcimento dei danni, osservava la corte, in ordine al ritardo, che il notaio rogante era stato indicato sull’accordo di entrambe le parti ed era stato lui a ritenere non esistenti le condizioni per concludere l’atto e a richiedere approfondimenti; a cio’ aggiungeva che il ritardo nella stipula del contratto definitivo aveva comportato il ritardo nel sorgere in capo alla (OMISSIS), che gia’ occupava l’immobile, le obbligazioni a suo carico. Aggiungeva che comunque la stipula del contratto definitivo per il rustico era prevista “non prima del 30.6.2001”, ossia in data successiva all’introduzione del giudizio.
Ne’ poteva essere condivisa la doglianza quanto alla liquidazione delle spese processuali a carico della (OMISSIS) in quanto disposto il trasferimento ex articolo 2932 c.c. del complesso immobiliare con sentenza n. 96/03, passata in giudicato, con riconoscimento delle spese di lite, la successiva sentenza aveva regolato solo i rapporti limitatamente al rustico e all’azione risarcitoria, respingendo in toto le pretese attoree.
Avverso la indicata sentenza della Corte di appello di Torino ha proposto ricorso per cassazione la (OMISSIS), articolato su tre motivi, al quale hanno replicato, con separati controricorsi, la (OMISSIS) s.r.l. ed il Fallimenti, presentati dagli stessi anche ricorsi incidentali.
Cio’ posto, con il primo motivo del ricorso principale viene dedotta errata applicazione ed interpretazione della Legge 28 febbraio 1985, n. 47, articoli 17, 18 e 40 per avere la corte territoriale ritenuto incommerciale il rustico nonostante la costruzione dello stesso risalisse a prima del 1.9.1967; d’altro canto non qualsiasi intervento non autorizzato su costruzioni iniziate prima di tale data comporta ex se’ l’incommerciabilita’ della costruzione, come sostenuto dalla Commissione Studi Civili del notariato, ma solo quello comportante la “totale difformita’” dell’opera. A conclusione del mezzo viene formulato il seguente quesito di diritto: “Dica l’Ecc.ma Corte di Cassazione se ai sensi della Legge n. 47 del 1985 sia o meno liberamente commerciabile una costruzione iniziata prima del 1 settembre 1967 e sulla quale sia stato successivamente operato un intervento edilizio non costituente variazione essenziale, ne’ ampliamento della volumetria”.
La censura e’ fondata e va, pertanto, accolta.
Sono pacifici – e risultano dagli atti del processo presi in considerazione dai giudici del merito – i seguenti dati di fatto: il rustico in questione e’ stato realizzato, nella sua originaria struttura, prima del 1 settembre 1967; dopo la sua edificazione ha subito interventi di ristrutturazione e di sistemazione negli anni 1982 – 1984 senza avere ottenuto preventivamente la concessione di autorizzazione, giacche’ l’unica rinvenuta, la n. 53/81-A del 1.3.1982, richiedeva (da parte dell’Assessorato alla Pianificazione Territoriale della Regione Piemonte) integrazioni non presentate; rispetto alla costruzione iniziale, all’immobile in questione sono state apportate successivamente modificazioni, in occasione del restauro che ha riguardato il rifacimento del tetto, degli intonaci, della torretta fumaria, oltre al rappezzo delle pavimentazioni, alla sistemazione degli infissi e soprattutto la realizzazione di una scala esterna, con muretti di elevazione intonacati al rustico e gradini in pietra naturale grezza (la Regione ha in ordine a quest’ultima opera evidenziato la necessita’ di realizzare la nuova scala con muratura in pietra a faccia a vista come il resto dell’edificio); l’immobile presenta, rispetto all’opera iniziale, difformita’ riguardante la costruzione della scala esterna, costituente una modifica essenziale, per la quale la Regione, come suddetto, ha chiesto di modificare il progetto redatto al tempo del restauro, modifica che pero’ non e’ stata presentata; l’Amministrazione comunale non ha proceduto ad ingiungere la demolizione delle opere de quibus; il c.t.u. ha accertato la possibilita’ di sanare l’immobile attraverso la realizzazione di interventi puntualmente indicati e quantificati economicamente.
La giurisprudenza di questa Corte ha piu’ volte ribadito (Cass. 17 giugno 1999 n. 6018; Cass. 11 luglio 2005 n. 14489; Cass. 24 aprile 2007 n. 9849) che la sanzione di nullita’, prevista dalla Legge 28 febbraio 1985, n. 47, articolo 40, comma 2, con riferimento ad immobili privi della necessaria concessione edificatoria (ovvero della concessione rilasciata in sanatoria o della copia conforme della relativa domanda corredata della prova dell’avvenuto versamento delle prime due rate dell’oblazione), trova applicazione ai soli contratti ad effetti reali, mentre le relative previsioni non possono essere estese ai contratti ad efficacia meramente obbligatoria, quali i preliminari di vendita, come si desume dal tenore letterale della norma, nonche’ dalla circostanza che, successivamente al contratto preliminare, puo’ intervenire la concessione in sanatoria degli abusi edilizi commessi, con la conseguenza che, in questa ipotesi, rimane esclusa la sanzione di nullita’ per il successivo contratto di vendita, ovvero si puo’ far luogo alla pronuncia di sentenza ex articolo 2932 c.c.. Peraltro, poiche’ la procedura di cui all’articolo 2932 c.c. opera in funzione sostitutiva della volonta’ del contraente inadempiente, se fosse consentita l’emanazione di tale sentenza senza l’osservanza della Legge n. 47 del 1985, articolo 40, l’indicata disciplina imperativa verrebbe di fatto elusa, dato che, tramite il provvedimento dell’autorita’ giudiziaria, sarebbe possibile l’ottenimento di un effetto maggiore o diverso da quello raggiungibile con un atto negoziale.
Per tale motivo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. 9 dicembre 1992 n. 13024; Cass. 27 aprile 2006 n. 9647; Cass. 22 maggio 2008 n. 13225) ha affermato che, in assenza della dichiarazione degli estremi della concessione edilizia o della allegazione della domanda di concessione in sanatoria con gli estremi del versamento delle prime due rate della relativa oblazione, il giudice non puo’ pronunciare la sentenza di trasferimento coattivo di diritti reali su edifici o loro parti, prevista dall’articolo 2932 c.c., perche’ l’articolo 40, comma 2, legge cit., che richiede la predetta dichiarazione o allegazione, a pena di nullita’, per la stipulazione degli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali (che non siano di servitu’ o di garanzia) relativi ad edifici o loro parti, indirettamente influisce anche sui presupposti necessari per la pronuncia della sentenza di cui all’articolo 2932 c.c., che, avendo funzione sostitutiva di un atto negoziale dovuto, non puo’ realizzare un effetto che, comunque, eluda le norme di legge che governano, nella forma e nel contenuto, l’autonomia negoziale delle parti. E tale limite non puo’ essere superato dalla astratta possibilita’ della successiva sanatoria della nullita’, prevista per i contratti, dell’articolo 40, comma 3 (che espressamente consente la successiva “conferma”, con efficacia sanante, del negozio viziato), attesa l’evidente incompatibilita’ tra l’istituto della conferma dell’atto nullo previsto dalla predetta disposizione e le peculiari caratteristiche della sentenza e l’autorita’ del giudicato che questa e’ destinata ad acquistare. Orbene, se e’ corretta l’analisi normativa della Corte territoriale e la ricostruzione della vicenda in ordine alla possibilita’ per l’attrice di ottenere una pronuncia costitutiva del trasferimento della proprieta’ ex articolo 2932 c.c., non e’ condivisibile la conclusione cui nella specie e’ pervenuta.
Il mezzo e’ in parte inammissibile e in parte infondato.
Deve invero rilevarsi come al ricorso in esame, avente ad oggetto un provvedimento emesso nel mese di gennaio dell’anno 2007, debbano applicarsi le disposizioni del Decreto Legislativo 2 febbraio 2006, n. 40 (in vigore dal 2.3.2006 sino al 4.7.2009), e in particolare l’articolo 6, che ha introdotto l’articolo 366 bis c.p.c.. Alla stregua di tali disposizioni – la cui peculiarita’ rispetto alla gia’ esistente prescrizione della indicazione nei motivi di ricorso della violazione denunciata consiste nella imposizione di una sintesi originale ed autosufficiente della violazione stessa, funzionalizzata alla formazione immediata e diretta del principio di diritto al fine del miglior esercizio della funzione nomofilattica – l’illustrazione dei motivi di ricorso, nei casi di cui all’articolo 360, comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, deve concludersi, a pena di inammissibilita’, con la formulazione di un quesito di diritto che, riassunti gli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito e indicata sinteticamente la regola di diritto applicata da quel giudice, enunci la diversa regola di diritto che ad avviso del ricorrente si sarebbe dovuta applicare nel caso di specie, in termini tali che per cui dalla risposta che ad esso si dia discenda in modo univoco l’accoglimento o il rigetto del gravame.
Analogamente, nei casi di cui all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’illustrazione del motivo deve contenere (cfr, ex multis: Cass. SS.UU. n. 20603 del 2007; Cass. n. 16002 del 2007; Cass. n. 8897 del 2008) un momento di sintesi – omologo del quesito di diritto – che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilita’.
Tanto precisato, per quanto attiene alla censura dedotta con riferimento alla violazione dell’articolo 345 c.p.c. (avuto riguardo all’articolo 360 c.p.c., n. 4), ne va rilevata la non conformita’ a tali disposizioni, a causa della totale assenza del quesito di diritto.
Relativamente al denunciato vizio di motivazione, pur ritenendo ammissibile la doglianza, per un adeguato momento di sintesi (omologo al quesito di diritto), osserva il Collegio che la Corte distrettuale ha correttamente ed adeguatamente motivato la riconoscibilita’ del vizio con la vetusta’ e la obsolescenza dell’immobile; in altri termini, ha argomentato il suo convincimento tenendo conto dello stato complessivo di conservazione del bene, affermando “che anche a voler considerare effettivamente esistenti le fessurazioni e le perdite lamentate dalla appellante, si trattava comunque di vizi riconoscibili dalla promissaria acquirente al momento della stipula della proposta, perche’ facilmente prevedibili e percepibili in relazione alla risalenza della costruzione della stessa (prima del 1975) e alle sue condizioni di manutenzione definite dal c.t.u. in stato di vetusta’ ed obsolescenza”. Ha poi concluso che proprio lo stato di conservazione dell’opera e, in generale, del complesso immobiliare giustificava l’espressa pattuizione dell’accettazione dello stesso nello stato in cui si trovava e confermava l’interpretazione della clausola inserita nel preliminare “vista e piaciuta”, statuizione quest’ultima che non ha formato oggetto di specifica critica.
Il motivo, dunque, si risolve nella formulazione di palesi censure di merito, che senza evidenziare lacune o illogicita’ della motivazione della sentenza impugnata, tende a rimettere in discussione un insindacabile accertamento di fatto compiuto dalla corte territoriale, che sulla scorta di incensurabile valutazione delle risultanze processuali (rilievi descrittivi del c.t.u., fotografici e planimetrici) ha ritenuto che lo stato di fatiscenza della piscina fosse adeguato con riferimento all’epoca di realizzazione (primi anni 70). Da tale accertamento, compiuto in conformita’ ai canoni dettati dalla costante giurisprudenza di questa Corte (v., tra le altre Cass. n. 5741 del 2008; Cass. n. 22688 del 2009; Cass. SS.UU. n. 21578 del 2011), quella di merito ha tratto la corretta conclusione che il bene in questione presentasse, in tutte le sue componenti, uno stato di obsolescenza immediatamente percepibile dalla promissaria acquirente.
Con il terzo motivo del ricorso principale e’ dedotta la violazione e/o errata interpretazione degli articoli 278 e 193 c.p.c. con riferimento all’articolo 360 c.p.c., n. 4 per quanto attiene alla domanda di risarcimento dei danni, formulata dall’attrice a causa dell’inadempimento della promittente venditrice, benche’ ella fosse adempiente, stabilendo l’articolo 1218 c.c. una presunzione esattamente contraria a quanto ritenuto dalla corte territoriale, prescindendo il risarcimento dal requisito dell’imputabilita’, essendo sufficiente il dato obiettivo del mancato adempimento (articolo 1453 c.c.). A corollario del motivo viene posto il seguente quesito di diritto: “Dica la Corte se l’accertata inadempienza ed il ritardo nel trasferimento di immobile consenta di per se’ una pronuncia di condanna generica al risarcimento di danni da liquidarsi in separato giudizio”. Anche detto mezzo non puo’ trovare ingresso.
A prescindere dal rilevare la erroneita’ della invocazione dell’articolo 193 c.p.c., quanto al danno genericamente richiesto per inadempimento da ritardo nel prestare il consenso al trasferimento del bene, la corte territoriale ha evidenziato e ribadito (pagg. da 17 a 19 della sentenza) che di esso la parte interessata non aveva fornito alcuna prova, onde correttamente ha escluso qualsiasi diritto della parte stessa al risarcimento. In primo luogo perche’ la insussistenza delle condizioni per concludere il definitivo era stata accertata dal notaio, indicato sull’accordo dalle parti; in secondo luogo perche’ l’immobile era stato consegnato alla promissaria acquirente dietro versamento di ulteriori anticipi del prezzo; infine, relativamente al rustico, la data per il definitivo era stata prevista “non prima del 30.6.2001”, e quindi in data successiva all’introduzione del giudizio. Sul punto, la ricorrente nessuna utile censura muove alla decisione adottata dal giudice a quo nei termini sopra riportati, dolendosi della mancata formale declaratoria dell’inadempimento, irrilevante in difetto della prova del danno il cui risarcimento costituiva l’oggetto della domanda, senza tuttavia dedurre di aver provato il pregiudizio.
Passando al ricorso incidentale proposto dalla (OMISSIS) s.r.l., con un unico motivo viene dedotta la violazione e/o errata applicazione degli articoli 91, 32, 102 e 106 c.p.c., oltre a vizio di motivazione, per avere la corte di merito non tenuto conto che in applicazione del principio di causalita’, di cui la soccombenza e’ solo un elemento rivelatore, le spese del giudizio delle terze chiamate dovevano essere poste a carico dell’attrice essendo sorta la necessita’ della chiamata in garanzia proprio dalle domande della (OMISSIS), in particolare in ordine alla richiesta di risarcimento dei danni, in relazione alla quale era rimasta soccombente. A conclusione del motivo viene formulato il seguente quesito di diritto: “se, in applicazione del principio di causalita’, il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia, debbono essere poste a carico dell’attore soccombente, ove la chiamata in causa del terzo si sia resa necessaria in relazione alla domanda sostenuta dall’attore e poi risultata infondata”.
Il mezzo prima che infondato, e’ inammissibile.
Osserva preliminarmente il Collegio che anche recentissimamente le Sezioni unite hanno ribadito che “e’ inammissibile, per violazione dell’articolo 366 bis cod. proc. civ., applicabile ratione temporis, il ricorso per cassazione nel quale il quesito di diritto si risolva in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo” (Cass. SS.UU. n. 21672 del 23 settembre 2013: nella specie, la S.C. ha ritenuto inammissibile il ricorso con il quale veniva posto un quesito circa la possibilita’ per il giudice, ai sensi degli articoli 115 e 116 c.p.c., di fondare la propria decisione attenendosi a mere dichiarazioni difensive svolte in atti dai difensori delle parti in lite, senza chiarire l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata, in relazione alla concreta controversia). Resta in ogni caso fermo il principio per il quale e’ inammissibile il ricorso contenente un quesito di diritto che si limiti a chiedere alla S.C. puramente e semplicemente di accertare se vi sia stata o meno la violazione di una determinata disposizione di legge (Cass. SS.UU. n. 26020 del 2008).
Alla luce dei principi esposti il motivo in esame e’ da ritenere inammissibile per assoluta genericita’ del quesito e della stessa doglianza, in quanto dedotta la violazione del principio di causalita’ nell’attribuzione delle spese processuali con riferimento ai chiamati, la censura non formula alcuna specifica critica al ben piu’ complesso ordito motivazionale della Corte territoriale, che nel porre a carico della (OMISSIS) le spese dei fallimenti dalla stessa evocati, ha tenuto conto della infondatezza dell’istanza di garanzia per la gran parte del compendio immobiliare da lei acquistato e poi rivenduto. In altri termini, il quesito non chiarisce i principi di cui la sentenza impugnata non avrebbe in concreto fatto buon governo, secondo le critiche mossele.
Da ultimo, l’esame del ricorso incidentale condizionato dei Fallimenti (da valutare per il parziale accoglimento del ricorso principale) evidenzia la riproposizione delle medesime questioni dedotte dagli stessi nei gradi di merito, ossia l’inammissibilita’ di domande nuove in relazione al rustico, l’inammissibilita’ dell’introduzione di un nuovo petitum da parte della (OMISSIS) s.r.l. con riferimento alla domanda come precisata dall’attrice, l’inammissibilita’ della domanda in ordine a pretesi vizi afferenti la piscina ed il risarcimento dei danni vertendosi in tema di vendita forzata, con conseguente esonero dalle garanzie proprie del venditore, carenza di legittimazione passiva. Le doglianze sono inammissibili sotto molteplici profili: innanzitutto perche’ appaiono censurare non gia’ la sentenza di appello ma introdurre, anche nel giudizio di legittimita’, le questioni di merito delle difese svolte in primo grado; inoltre, non risultano articolate nel rispetto dell’articolo 366 c.p.c., n. 4 (specificita’ dei motivi) e dell’articolo 366 bis c.p.c. (formulazione del quesito di diritto), applicabile ratione temporis.
Salvo quanto sopra esposto con riferimento all’articolo 366 bis c.p.c., secondo il costante indirizzo giurisprudenziale di questa Corte, in tema di contenuto del ricorso per cassazione, la finalita’ perseguita dalla norma di cui all’articolo 366 c.p.c., n. 4 e’ quella di assicurare che il ricorso stesso presenti l’autonomia necessaria a consentire, senza il sussidio di altre fonti, l’immediata e pronta individuazione delle questioni da risolvere, consentendo quindi un controllo alla Corte di Cassazione sulla base delle deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non e’ possibile sopperire con indagini integrative (in tali sensi, e plurimis, Cass. SS.UU. n. 17627 del 2003; Cass. n. 10324 del 2000; Cass. n. 8013 del 1998; Cass. n. 1161 del 1995). Alla luce dell’indicato principio, puo’, dunque, affermarsi che, allorquando con il ricorso per Cassazione si lamenti il mancato esame, da parte del giudice d’appello, delle critiche rivolte alla sentenza di primo grado, e’ necessario che il ricorrente specifichi quali siano state queste critiche onde consentire al giudice di legittimita’ di valutare la dedotta omissione. Ne’ il requisito della specificita’, completezza e riferibilita’ dei motivi del ricorso alla decisione impugnata puo’ dirsi rispettato quando il ricorso per cassazione e’ basato sul richiamo ai motivi di appello, nonche’ alle deduzioni svolte nei precedenti gradi del giudizio. Per vero, l’onere della indicazione specifica dei motivi di impugnazione, imposto a pena di inammissibilita’ del ricorso per Cassazione dall’articolo 366 c.p.c., n. 4, qualunque sia il tipo di errore per cui e’ proposto (in procedendo o in iudicando), non puo’ essere assolto per relationem, con il generico rinvio ad atti del giudizio di appello, senza la esplicazione del loro contenuto (cfr. Cass. n. 14075 del 2002; Cass. n. 13258 del 2000; Cass. n. 252 del 1996; Cass. n. 5217 del 1967 e, da ult., Cass. n. 20454 del 2005 e Cass. n. 4021 del 2007).
Conclusivamente, va accolto il primo motivo del ricorso principale, rigettati i restanti, dichiarati inammissibili entrambi i ricorsi incidentali.
La sentenza impugnata deve, pertanto, essere cassata e la causa rinviata a diversa sezione della Corte d’appello di Torino, che, con riferimento all’unico motivo accolto, la decidera’ attenendosi al seguente principio di diritto: “In tema di esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto di compravendita, ai sensi della Legge 28 febbraio 1985, n. 47, articolo 40, non puo’ essere pronunciata sentenza di trasferimento coattivo ex articolo 2932 c.c., non solo allorche’ l’immobile sia stato costruito senza licenza o concessione edilizia (e manchi la prescritta documentazione alternativa: concessione in sanatoria o domanda di condono corredata della prova dell’avvenuto versamento delle prime due rate dell’oblazione), ma anche quando l’immobile sia caratterizzato da totale difformita’ dalla concessione (e manchi la sanatoria). Ove, invece, l’immobile – munito di regolare concessione e di permesso di abitabilita’, non annullati ne’ revocati – abbia un vizio di regolarita’ urbanistica non oltrepassante la soglia della parziale difformita’ rispetto alla concessione (nella specie, per la presenza di una nuova scala esterna), non sussiste alcuna preclusione all’emanazione della sentenza costitutiva, perche’ il corrispondente negozio di trasferimento non sarebbe nullo, ed e’ pertanto illegittimo il rifiuto del promittente venditore di dare corso alla stipulazione del definitivo, sollecitata dalla promissaria acquirente”.
Il giudice del rinvio provvedera’ anche sulle spese del giudizio di cassazione.
dichiara inammissibili i ricorsi incidentali;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di Cassazione, ad altra Sezione della Corte di appello di Torino.
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