Suprema Corte di Cassazione
sezione II
Sentenza 6 dicembre 2013, n. 27402
Svolgimento del processo
L’avv. M.G. con ricorso dell’11 giugno 2009 chiedeva al tribunale di Reggio Calabria ai sensi dell’art. 28 legge n. 794 del 1942 che provvedesse alla liquidazione delle spettanze maturate per la prestazione professionale svolta nell’interesse di C.V. nel giudizio promosso contra la stessa dalla Società Cooperativa Edilizia “Spazioventi srl”, avente ad oggetto il disconoscimento della qualità di socio, revoca di assegnazione di alloggio e risarcimento danni.
C.V. depositava comparsa di risposta con cui chiedeva di dichiarare l’inammissibilità o la nullità del ricorso proposto dall’avv. M. in ragione della mancata indicazione del quantum richiesto a titolo di diritti onorari e spese ed in via subordinata eccepiva l’incompetenza funzionale del Collegio per essere competente il Presidente del Tribunale ex art. 28 legge n. 794 del 1942.
Il Tribunale di Reggio Calabria riunito in camera di Consiglio con ordinanza n. 626 del 2010 pronunciandosi su ricorso proposto da M.G. nei confronti di C.V. , liquidava in favore dell’avv. M. la complessiva somma di Euro 8.558,83 di cui Euro 82,00 per spese vive ed Euro 2.476,20 per diritti ed Euro 6000,00 per onorari oltre va CPA e rimborso forfettario come per legge. A sostegno di questa decisione il Tribunale di Reggio Calabria osservava che nel caso in esame il compenso dovuto all’avv. M. per l’attività professionale svolta andava determinata applicando: a) avuto riguardo al valore della controversia, per i diritti ricadenti sotto il vigore del DM 5 ottobre 1994 n. 585 lo scaglione della tariffa professionale da Euro 103.291,39 ad Euro 258.228,45 mentre b) per i diritti ricadenti sotto il vigore del DM 8 aprile 2004 n. 127, nonchè per gli onorari lo scaglione della tariffa professionale da Euro 103.300,01 ad Euro 258.300,00. Per altro, richiamando l’orientamento di questa Corte Suprema di cui alla sentenza n. 8160 del 2001, specificava: “il giudice,quando liquida le spese processuali e, in particolare, i diritti di procuratore e gli onorari dell’avvocato, deve tenere conto che i primi sono regolati dalla tariffa in vigore al momento del compimento dei singoli atti, mentre per i secondi vige la tariffa in vigore al momento in cui l’opera è portata a termine e, conseguentemente, nel caso di successione di tariffe, deve applicare quella sotto la cui vigenza la prestazione o l’attività difensiva si è esaurita”.
La cassazione di questa ordinanza è stata chiesta da C.V. con ricorso affidato ad undici motivi. L’avv. M.G. , regolarmente intimato in questa sede non ha svolto alcuna attività giudiziale. All’udienza del 21 marzo 2012 questa Corte, preso atto della comunicazione pervenuta in cancelleria con la quale l’avv. Eugenia Trunfio, unico difensore dell’avv. C.V.,. comunicava di aderire all’astensione,delle udienze deliberata dall’Assemblea dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura nei giorni dal 15 al 23 marzo 2012, con ordinanza rinviava la causa a nuovo ruolo. All’udienza odierna l’avv. M. deposita comparsa di costituzione al fine partecipare alla stessa udienza.
Motivi della decisione
In via preliminare va chiarito che l’ordinanza emessa ai sensi degli artt. 28-30 della legge n. 794 del 1942, quale è l’attuale provvedimento impugnato, avendo i caratteri della decisorietà, e della definitività, ovvero, della irretrattabilità è impugnabile con il ricorso straordinario per cassazione ex articolo 111 cost.
1.- C.V. denuncia:
a) Con il primo motivo, la violazione dell’art. 29 della legge n. 794 del 1942 in relazione alla competenza funzionale ed inderogabile del Presidente dell’ufficio Giudiziario che ha trattato la causa, nonchè l’illegittimità dell’ordinanza n. 626 del 2010 emessa dalla Prima Sezione civile del Tribunale di Reggio Calabria. Secondo il ricorrente, il decreto di comparizione delle parti, emesso da un Presidente facente funzioni del Presidente della Prima Sezione Civile del Tribunale di Reggio Calabria, sarebbe stato emesso da un Organo funzionalmente incompetente, dato che secondo l’art. 29 della legge n. 794 del 1942 il decreto di comparizione delle parti de quo doveva essere emesso esclusivamente dal Presidente del Tribunale di Reggio Calabria. Ed ancora l’ordinanza impugnata decisa e sottoscritta dal Presidente di Sezione e da un relatore sarebbe illegittima perche emessa da un Giudice funzionalmente diverso da quello che ha emesso il decreto di comparizione, nonchè a sua volta diverso dal Giudice competente ex art. 29 della legge 794 del 1942. Insomma, chiarisce il ricorrente “l’unico giudice competente ad emettere il decreto di comparizione parti, a trattare l’istanza di liquidazione degli onorari ed a emettere la conseguente Ordinanza è il Presidente del Tribunale persona fisica o altro magistrato munito di provvedimento di sostituzione o supplenza”:
b) Con il secondo motivo, la violazione dell’art. 29 della legge n. 794 del 1942 in relazione all’errata composizione dell’organo decidente. Nullità dell’ordinanza n. 626 del 2010 emessa dalla Prima Sezione civile del Tribunale di Reggio Calabria, in relazione all’art. 158 c.p.c.. Secondo il ricorrente l’ordinanza impugnata sarebbe nulla perchè emessa dalla Prima Sezione civile del Tribunale di Reggio Calabria, mentre ai sensi dell’art. 29 della legge n. 794 del 1942, il Collegio che l’ha emessa avrebbe dovuto essere presieduto dal Presidente del Tribunale e non dal Presidente della Prima Sezione civile.
c) con il terzo motivo la violazione dell’art. 29 della legge n. 794 del 1942 in relazione al rito adottato, nonchè l’illegittimità dell’ordinanza n. 626 del 2010 emessa dalla Prima Sezione civile del Tribunale di Reggio Calabria.
Secondo il ricorrente l’art. 29 della legge n. 794 del 1942, sia pure alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 53 del 1005, non prevede la nomina di un relatore che, invece, è prevista dall’art. 738 c.p.c., bensì l’audizione delle parti che espongono al Collegio le proprie ragioni. Epperò nel caso di specie, è stato nominato un relatore che ha poi sottoscritto l’ordinanza in qualità di estensore, unitamente al Presidente di Sezione.
d) Con il quarto motivo, la violazione dell’art. 134 c.p.c. in relazione alla sottoscrizione dell’ordinanza, nonchè l’illegittimità dell’ordinanza n. 62 del 2010 emessa dalla Prima Sezione Civile del Tribunale di Reggio Calabria.
Secondo il ricorrente, l’ordinanza impugnata presenta un ulteriore vizio che la rende illegittima. Essa è stata sottoscritta dal relatore e dal Presidente mentre ai sensi dell’art. 134 c.p.c. le ordinanze sono sottoscritte dal solo Presidente.
e) Con il quinto motivo la violazione dell’art. 29 della legge n. 794 del 1942 in relazione al mancato esperimento del tentativo di conciliazione, nonchè l’illegittimità dell’ordinanza n. 262 del 2010 emessa dalla Prima Sezione Civile del Tribunale di Reggio Calabria. Secondo il ricorrente l’ordinanza impugnata sarebbe inesistente o viziata nella sua formulazione dato che il Collegio non avrebbe esperito il tentativo di conciliazione delle parti comparse alla prima udienza, così come prescriverebbe l’art. 29 della legge n. 794 del 1942 “(…) Il collegio, sentite le parti, procura di conciliarle (…)”. Secondo il ricorrente l’esperimento del tentativo di riconciliazione secondo la portata della norma di cui all’art. 29 della legge n. 794 del 1942 non deriva dalla discrezionalità del Giudice bensì dalla legge.
Conseguentemente, il Collegio quando vi è la presenza delle parti e queste vengono sentire, ha l’obbligo di esperire il tentativo di conciliazione.
f) Con il sesto motivo la violazione dell’art. 29 della legge n. 794 del 1942 nonchè dell’art. 125 c.p.c., in relazione al contenuto del ricorso e alla sua esistenza giuridica, l’inammissibilità del ricorso, l’illegittimità dell’ordinanza emessa a conclusione di un procedimento instaurato con ricorso inesistente.
Specifica il ricorrente che, nel caso in esame, il ricorso presentato dall’avv. M. , pur non mancando dei requisiti formali, si presentava privo di contenuto perchè, pur elencando sommariamente le attività espletate, non forniva alcuna quantificazione delle stesse e conteneva una richiesta generica al giudice di porre in essere la liquidazione e di un quantum non determinato.
In mancanza dell’indicazione del quantum il processo avrebbe dovuto concludersi con un provvedimento di inammissibilità per inesistenza del ricorso e non con un provvedimento di nullità prima (dichiarata ex art. 164 c.p.c. che si riferisce all’atto di citazione) e di liquidazione dopo. Pertanto, ritiene ancora il ricorrente, l’ordinanza di liquidazione impugnata è stata posta in essere in violazione di legge, in quanto concludeva un procedimento iniziato con un atto inesistente.
g) Con il settimo motivo, la violazione dell’art. 125 c.p.c. in relazione all’art. 29 della legge n. 794 del 1942, nonchè dell’art. 134, illegittimità della remissione in termini per l’indicazione della domanda ed il deposito di atti, illegittimità dell’ordinanza emessa in seno ad un procedimento abnorme. Avrebbe errato il Tribunale di Reggio Calabria, secondo il ricorrente, nell’aver dichiarato la nullità del ricorso rimettendo l’originario ricorrente in termini ex art. 164 c.p.c., pur confermando la mancanza dell’oggetto della domanda formulata dall’avv. C.V. , dato che l’istituto della rimessione previsto per la citazione sarebbe inapplicabile al ricorso. D’altra parte, posto che l’art. 28 della legge n. 794 del 1942 “se una delle parti non comparisce o se la conciliazione non riesce, il collegio provvede alla liquidazione con ordinanza” non prevede integrazioni, dilazioni o riserve e a fortiori remissioni in termini per presentare la domanda nello stesso processo. Il Giudice, precisa ancora il ricorrente, non avrebbe potuto riservarsi sulla decisione, così come è accaduto all’udienza del 13 novembre 2009 e del 19 marzo 2010, ma avrebbe dovuto emettere l’ordinanza in udienza sulla base di quanto riferito dalle parti nella discussione orale e, ciò, nel rispetto di quanto prescritto dall’art. 29 più volte citato.
h) Con l’ottavo motivo, la violazione dell’art. 24 della Costituzione, nonchè dell’art. 28 e 29 della legge n. 794 del 1942 nonchè dell’art. 134 c.p.c. in relazione alla richiesta di conversione del rito da camerale ad ordinario. A) Secondo il ricorrente avendo il Tribunale di Reggio Calabria avendo riconosciuto in capo al ricorso esistente un vizio sanabile attraverso la rimessione in termini, istituto che non poteva e non doveva trovare ingresso nella procedura invocata avrebbe violato inequivocabilmente anche l’art. 24 della Costituzione, ponendo in essere una palese lesione del diritto di difesa.
Apparirebbe evidente, infatti, secondo il ricorrente, come di fronte ad una richiesta generica priva di qualsivoglia quantificazione, la resistente non potesse procedere a nessuna forma di contestazione, ivi compresa la mancata corrispondenza tra l’attività che il ricorrente assumeva di avere svolto e le voci di tariffa che sarebbero dovute essere dedotte in parcella o in un documento equipollente perchè inesistenti.
i) Con il nono motivo lamenta la violazione dell’art. 134 c.p.c., in relazione all’art. 112 c.p.c. nonchè all’art. 5 comma 4 della Tariffa forense approvata con DM 5 ottobre 1994 n. 585 ribadito allo stesso articolo e allo stesso comma dal DM. N. 127 del 2004 Mancata pronuncia sull’esecuzione di pluralità di parti e tariffa unica. Illegittimità dell’ordinanza n. 62 del 2010 emessa dalla Prima Sezione Civile del Tribunale di Reggio Calabria. Secondo il ricorrente il Tribunale di Reggio Calabria non avrebbe rispettato il disposto di cui all’art. 5 comma quattro della Tariffa Forense approvata con DM 5 ottobre 1994 n. 585 e ribadito allo stesso articolo e allo stesso comma dal DM 127/2004 dato che la prestazione eseguita per la quale si chiedeva il compenso afferiva ad una pluralità di convenuti nel medesimo giudizio, aventi la medesima posizione processuale. Il collegio in palese violazione di legge non avrebbe considerato tale eccezione nemmeno nelle forme del rigetto, nonostante tale assunto fosse documentalmente provato e non cointestato.
L’indifferenza del Giudice sul punto, conclude il ricorrente, costituisce, oltre una violazione di legge, anche un vizio di omessa motivazione o meglio di omessa pronuncia che rivela l’esercizio arbitrario del potere del giudicante.
1) Con il decimo motivo la violazione dell’art. 28 e dell’art. 29 della legge n. 794 del 1942 nonchè dell’art. 134 c.p.c., e dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’omessa pronuncia sull’eccezione preliminare di incompetenza funzionale del Giudice, di inammissibilità del ricorso, di conversione del rito.
Secondo il ricorrente, il Tribunale di Reggio Calabria avrebbe omesso di valutare le eccezioni e le richieste dell’attuale ricorrente, in particolare, l’eccezion di inammissibilità del ricorso e la conversione del rito.
Mancherebbe nell’ordinanza impugnata, sempre secondo il ricorrente, qualsiasi riferimento all’eccezioni sollevate dalla parte resistente.
m) con l’undicesimo motivo la violazione degli artt. 28 e 29 della legge n. 794 del 1942, nonchè dell’art. 24 e 111 della Costituzione. Secondo il ricorrente, come già ampiamente argomentato, l’ordinanza impugnata avrebbe violato la normativa prevista ex art. 28 e 29 della legge n. 794 del 1942. la condotta omissiva del Giudice di prima facie incompetente per funzione costituito illegittimamente che ha proseguito un giudizio introdotto con ricorso inammissibile, ponendo in essere, attraverso la rimessione in termini, una procedura abnorme, avrebbe violato una serie di disposizioni, non solo in tema specifico di accesso alla particolare procedura di liquidazione dei compensi dell’avvocato, ma anche quelle norme costituzionali, poste a garanzia del diritto di difesa e del giusto processo, considerando le richieste avanzate in ricorso inaudita altera parte.
1.1.- Vanno esaminati in via pregiudiziale i primi due motivi e congiuntamente per l’innegabile connessione che esiste tra gli stessi, tanto che il secondo appare legato al primo da un rapporto di dipendenza. Entrambi i motivi sono fondati e vanno accolti per le ragioni di cui si dirà.
Come hanno avuto modo di chiarire le Sezioni Unite di questa Corte Suprema (Cass. n. 182 del 1999) “La competenza del capo dell’ufficio giudiziario adito per il processo” sancita dagli artt. 28 e 29 della legge 13 giugno 1942 n. 794 per la liquidazione delle spese e dei compensi dell’avvocato o procuratore nei confronti del proprio cliente ha natura funzionale e inderogabile con riferimento non solo all’ufficio, ma anche alla persona del titolare di questo (presidente del collegio, se l’organo è collegiale, magistrato a capo dell’ufficio, se questo è costituito come tale), senza che assuma rilievo, in contrario, la eventuale divisione dell’ufficio (nella specie, di pretura) in sezioni, in quanto siffatta suddivisione, anche per le sezioni del lavoro istituite presso le preture dopo la riforma introdotta con la legge 11 agosto 1973 n. 533, risponde ad esigenze meramente organizzative, con la conseguenza che, ove la suindicata liquidazione inerisca ad una causa di lavoro, la competenza ex artt. 28 e 29 citati spetta, non al singolo pretore (ovvero al dirigente della sezione lavoro), ma al pretore dirigente.
Ora, nel caso in esame, il decreto di comparizione delle parti, così come anche riportato dal ricorrente nel proprio ricorso (pag. 6 del ricorso) è stato sottoscritto da un Presidente facente funzione del Presidente della Prima Sezione civile del Tribunale di Reggio Calabria e non invece, come avrebbe dovuto essere, dal Presidente del Tribunale di Reggio Calabria. Così come, l’ordinanza impugnata risulta sottoscritta dal relatore e, soprattutto, da un Presidente di Sezione e non, invece, dal Presidente del Tribunale. D’altra parte, la stessa ordinanza non chiarisce – e avrebbe dovuto farlo – nè da modo di capire, se ricorrevano i presupposti perchè potesse provvedere alla domanda dell’avv. M. un magistrato diverso dal Presidente del Tribunale, in forza di una delega o per ragioni di supplenza.
2- L’accoglimento del primo e del secondo motivo consente di ritenere assorbiti tutti gli altri motivi del ricorso, atteso che le questioni proposte dovranno essere esaminate dal Giudice competente.
In definitiva, vanno accolti il primo e il secondo motivo e dichiarati assorbiti tutti gli altri, l’ordinanza impugnata va cassata e la causa rinviata al Tribunale di Reggio Calabria in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo e il secondo motivo del ricorso dichiara assorbiti tutti gli altri, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia al causa al Tribunale di Reggio Calabria in diversa composizione anche per il regolamento delle spese del presente giudizio di cassazione.
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