Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza 16 dicembre 2013, n. 28052

Svolgimento del processo

1.- Nel 2003 (atto di citazione notificato in data 11.9.2003) P.G. convenne in giudizio il Comune di Tortoli innanzi al locale Giudice di pace, domandandone la condanna al risarcimento dei danni (Euro 738,00) riportati dalla propria autovettura, che in una strada del centro abitato era incappata in una profonda buca completamente piena d’acqua e quindi dissimulata alla vista.
Il Comune resistette e chiamò in causa, in garanzia impropria, la società Assitalia in base a polizza assicurativa che copriva la responsabilità del Comune per eventi del tipo di quelli in questione. Assitalia a sua volta resistette, adducendo l’inoperatività della polizza per omesso pagamento del premio e, comunque, l’infondatezza della domanda attorea.
Con sentenza n. 98/04 il Giudice di pace rigettò la domanda del P. e lo condannò alle spese nei confronti del Comune, compensando quelle tra chiamante e chiamata.
2.- L’appello del soccombente è stato dichiarato inammissibile dal Tribunale di Lanusei con sentenza n. 207/06, pubblicata il 13.7.2006, sul rilievo che avverso le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità in relazione al valore inferiore ai 1.100 Euro, come quella di specie, non era previsto l’appello. Il Comune aveva proposto appello incidentale condizionato nei confronti della società di assicurazione.
3.- Il P. ricorre per cassazione articolando tre motivi, cui resistono con controricorsi il Comune di Tortoli e l’Ina Assitalia s.p.a..
Ricorrente ed Ina Assitalia hanno depositato memoria illustrativa.

Motivi della decisione

1.- Coi primi due motivi il ricorrente si duole – deducendo violazione o falsa applicazione degli artt. 32, 40, 113 e 339 c.p.c., 1917 e 1932 c.c. – che il Tribunale non abbia considerato che, essendo la causa principale, di valore inferiore ai 1.100 Euro, connessa con la causa di garanzia da decidersi secondo diritto ex art. 113 c.p.c. (sia ratione materiae, perché derivante da rapporto giuridico concluso secondo le modalità di cui all’art. 1342 c.c., in particolare con l’utilizzo di moduli o formulari; sia ratione valoris, in ragione dell’indeterminatezza del valore della causa di garanzia), l’esigenza del simultaneus processus non poteva non riverberarsi sul regime delle impugnazioni proponibili, che essendo appunto l’appello per la causa di garanzia decisa secondo diritto (ex art. 339 c.p.c.), non poteva che essere l’appello anche per domanda principale.
Col terzo motivo la sentenza è censurata per vizio di motivazione in ordine all’interpretazione di quanto affermato dall’attore con l’atto di citazione e di appello circa la regola di giudizio applicabile.
2. – Il primo motivo è fondato.
L’atto di citazione fu notificato in data 11.9.2003, successiva all’entrata in vigore del d.l. 6 febbraio 2003, n. 18 (convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2003, n. 63), il cui art. 1 bis stabilisce che le disposizioni dell’art. 1 (modificativo dell’art. 113, secondo comma, c.p.c.) si applicano ai giudizi instaurati con citazione notificata dal 10 febbraio 2003; sicché occorre avere riguardo alla nuova formulazione dell’art. 113, secondo comma, c.p.c., che prescrive la decisione secondo diritto (anche) per le cause “derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all’art. 1342 c.c.”. La causa di garanzia doveva essere dunque decisa secondo diritto, concernendo un rapporto relativo ad un contratto concluso mediante la sottoscrizione di un modulo predisposto dall’assicuratore. Ed è irrilevante che non sia stata decisa affatto per essere rimasta assorbita dal rigetto della domanda principale, perché il rapporto assicurativo era stato comunque posto a fondamento della domanda di manleva (cfr., per quanto attiene al rilievo da conferire alla domanda, Cass., sez. un., n.13917/2006). La quale era certamente connessa a quella principale, come non può escludersi una volta riconosciutosi che la disciplina ordinariamente prevista dall’art. 1917 c.c. per l’assicurazione della responsabilità civile (non obbligatoria) istituisce un collegamento giuridico tra le posizioni sostanziali del preteso danneggiato e del terzo assicuratore, idoneo a dare un fondamento legislativo alla chiamata in garanzia ed a giustificare, quindi, la deroga alla competenza di cui all’art. 32 c.p.c. (così Cass., sez. un., 26 luglio 2004, n. 13968).
È stato poi chiarito che la connessione, quando una domanda si sarebbe dovuta decidere secondo diritto e l’altra secondo equità, comporta che l’intero giudizio debba essere deciso secondo diritto, con la conseguenza che per entrambi il mezzo di impugnazione è l’appello (Cass. nn. 2889 e 7293/2003).
Va soggiunto che – anche a prescindere da quanto appena osservato circa la necessità che sia decisa secondo diritto anche la causa che sarebbe stata decisa secondo equità se non fosse stata connessa a causa da decidersi secondo diritto – si attaglia anche ai casi di connessione diversi da quelli dipendenti dalla riconvenzione il principio secondo il quale, tra le soluzioni astrattamente prospettabili in assenza di una norma che disciplini esplicitamente il regime dell’impugnazione per una causa decisa secondo equità e per una decisa secondo diritto, l’applicazione del combinato disposto delle norme di cui agli artt. 36, 38, 40, 6 e 7, 113 e 114 cod. proc. civ. postula l’applicabilità del regime di impugnazione dell’appello per l’intera sentenza, con conseguente inammissibilità dell’eventuale ricorso per cassazione contro di essa proposto (così, in fattispecie di domanda riconvenzionale eccedente il valore di due milioni di lire, Cass. n. 2890/2003).
Del resto, che tale sia la corretta soluzione ermeneutica è insito nel rilievo che le opzioni alternative o non consentirebbero il simultaneus processus in sede di gravame (come accadrebbe ipotizzando impugnazioni innanzi a giudici diversi, con frustrazione di un’esigenza di simultaneità insita nella connessione e nella relativa disciplina) o comporterebbero, se per entrambe le cause si pensasse al ricorso per cassazione, il sacrifico della possibilità di una revisio prioris istantiae per la causa eccedente i limiti del giudizio secondo equità, per la quale l’appello è invece previsto dalla legge.
Correttamente, pertanto, l’attore soccombente aveva impugnato la sentenza con atto di appello.
3.- Assorbiti il secondo ed il terzo motivo, la sentenza va conclusivamente cassata con rinvio allo stesso Tribunale, in persona di diverso giudicante, perché si pronunci sull’appello del P. (ed, eventualmente, su quello incidentale condizionato del Comune nei confronti della società assicuratrice) e regoli anche le spese del giudizio di legittimità sulla base dell’esito complessivo della controversia.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo e dichiara assorbiti gli altri, cassa e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Lanusei in persona di diverso giudicante.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *