www.studiodisa.it

Il testo integrale

 www.studiodisa.it

Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 5 settembre 2013 n. 20400[1]

L’improcedibilità dell’appello è comminata dall’articolo 348 del Cpc per l’inosservanza del termine di costituzione dell’appellante, ma non anche per il mancato rispetto delle forme di costituzione, sicché, essendo il regime dell’improcedibilità di stretta interpretazione in quanto derogatorio al sistema generale della nullità, il vizio della costituzione tempestiva ma inosservante delle forme di legge soggiace al regime della nullità, e, in particolare, al principio del raggiungimento dello scopo, per il quale rilevano anche comportamenti successivi alla scadenza del termine di costituzione; ne consegue che non può essere dichiarato improcedibile l’appello se l’appellante, nel costituirsi entro il termine di cui agli articoli 165 e 347 del Cpc, ha depositato, all’atto dell’iscrizione a ruolo, una cosiddetta velina dell’atto di appello in corso di notificazione – priva quindi della relata di notifica – qualora egli abbia depositato, successivamente alla scadenza del termine medesimo, l’originale dell’atto notificato, conforme alla velina


[1] Testo scaricabile e consultabile dal portale giuridico del Sole24Ore – Guida al Diritto
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/guidaAlDiritto/civile/civile/sentenzeDelGiorno/2013/09/il-deposito-nei-termini-della-velina-dell-atto-esclude-l-improcedibilita-dell-appello.html

 Archivio sentenze ordinanze

 sentenze-ordinanze/cassazione-civile-2011/

   sentenze-ordinanze/cassazione-civile-2012/ 

 sentenze-ordinanze/cassazione-civile-2013/

 

     Studio legale D’Isa

@AvvRenatoDIsa

     renatodisa.com

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *