L’articolo in originale

Corte di cassazione – Sezione – Sentenza 5 settembre 2012 n. 14917. La prescrizione del diritto all’eredità del figlio naturale parte dalla data della dichiarazione giudiziale, se successiva alla successione, e non già da quest’ultima.

Il testo integrale

 

Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 5 settembre 2012 n. 14917[1]

Tutto ciò perché il figlio naturale versa nella impossibilità giuridica e non di mero fatto di accettare l’eredità del genitore fino a quando tale dichiarazione sia pronunciata

In merito, poi, alla buona fede degli eredi immessi nella successione, la Suprema corte ha affermato il seguente principio di diritto:

Poiché il principio della presunzione di buona fede di cui all’articolo 1147 codice civile ha portata generale e non limitata all’istituto del possesso in relazione al quale è enunciato e poiché il possessore di buona fede è tenuto alla restituzione dei frutti a far tempo dalla domanda giudiziale con la quale il titolare del diritto ha chiesto la restituzione della cosa, il mutamento della condizione del possessore da buona fede a mala fede presuppone la proposizione nei suoi confronti di una domanda volta ad ottenere la restituzione del bene posseduto.

Ne consegue che, con riferimento ad azione di petizione ereditaria proposta da figlio naturale successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di riconoscimento del proprio status, gli eredi che erano stati immessi nel possesso dei beni ereditari in buona fede permangono nella condizione di buona fede sino al momento della notificazione della domanda di restituzione dei beni ereditari.

Sorrento 6 settembre 2012.

Avv. Renato D’Isa

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