Suprema Corte di Cassazione

sezione II

sentenza 5 ottobre 2012, n. 17034

 

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 17717 del 2001, pronunciandosi sulla domanda di risarcimento danni proposta da P.L. nei confronti della Internazional Auto srl. (erroneamente indicata nella stessa sentenza International Auto srl.) nonché sulla domanda di garanzia spiegata dalla convenuta nei confronti della Ford Italia spa.: accoglieva la domanda attrice e condannava la International Auto srl. al risarcimento dei danni materiali e morali subiti dall’attore quantificati in L. 6.217.261 con interessi e rivalutazione; liquidava il danno morale non contestato in L. 10.000.000 ponendolo a carico della convenuta, condannava, altresì, la Ford Italia spa. a rimborsare alla chiamata International Auto srl. tutte quelle somme che la stessa era tenuta a pagare al P. .

Avverso questa sentenza proponeva appello la Ford Italia spa., chiedendo che venisse rigettata la domanda di P. , nonché la domanda di manleva della International Auto srl. e di condannare quest’ultima al risarcimento del danno all’immagine ad essa procurato.

Si costituiva in giudizio P. resistendo all’impugnazione e chiedendo in via incidentale la condanna dell’International Auto srl. al risarcimento del danno in suo favore nella misura non inferiore ad Euro 15.000,00 oltre la somma di L. 6.217.651.

Si costituiva anche la società International Auto srl., chiedendo l’accoglimento dell’appello proposto dalla Ford Italia spa., in ordine alla domanda risarcitoria del P. e nell’ipotesi di mancato accoglimento, comunque, il rigetto dell’appello in ordine ad ogni altro profilo.

La Corte di Appello di Roma con sentenza 3827 del 2005 accoglieva l’appello proposta dalla Ford Italia spa. cui aveva parzialmente aderito la società International Auto spa. e rigettava la domanda proposta da P.L. , nonché la domanda di risarcimento danni avanzata dalla società Ford Italia nei confronti della Iternational Auto. A sostegno di questa decisione la Corte romana osservava che risultava fondata l’eccezione di prescrizione dell’azione di garanzia, considerato che P. aveva agito giudizialmente ben oltre la scadenza annuale.

La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da P.L. con ricorso affidato a due motivi. La società International Auto srl e la società Ford Italia spa. hanno resistito con separati e autonomi controricorsi.

Motivi della decisione

1.= Con il primo motivo P.L. denuncia la mancata considerazione dell’effettiva insussistenza della decadenza relativa alla denunzia dei vizi da parte dell’acquirente, perché infondata in fatto e in diritto. Avrebbe errato la Corte romana, secondo il ricorrente, nel non aver considerato l’effettiva insussistenza della decadenza, di cui all’art. 1495 c.c.. Chiarisce il ricorrente di non essere incorso in alcuna decadenza in ordine alla denuncia dei vizi dell’autoveicolo, perché: a) avrebbe comunicato alla International Auto, l’esistenza dei vizi, portando l’autovettura, ancora in garanzia, (essendo stata acquistata il 15 marzo 1981) presso i locali della stessa concessionaria, il giorno dopo avere scoperto un difetto ai freni ed esattamente il 30 marzo 1981 e, successivamente, di aver riportato l’autoveicolo presso la concessionaria per vizi e difetti in varie parti dello stesso. b) in ogni caso la denuncia entro otto giorni dalla scoperta dei vizi non sarebbe stata necessaria avendo il venditore riconosciuto l’esistenza del vizio per facta concludentia e cioè eseguendo gli interventi di ripristino richiesti; c) la stessa Ford Italia con lettera del 12 novembre 1981 indirizzata al P. e alla International Auto srl., riconosceva i predetti vizi e sottolineava tra l’altro che la International Auto aveva provveduto già ad alcune riparazioni.

1.1.= Il motivo ancorché inammissibile perché generico e impreciso, considerato che il ricorrente non specifica, neppure, sotto quale profilo la censura sia stata formulata: se per violazione di legge, o per difetto di motivazione ovvero per nullità della sentenza o del procedimento, è, anzitutto, infondato.

A ben vedere, la Corte romana ha evidenziato che ai fini della decisione era assorbente l’eccezione di prescrizione, e, avendola ritenuta fondata, ha considerato che fosse superfluo esaminare l’eccezione di decadenza relativa alla denuncia dei vizi dell’autoveicolo entro otto giorni dalla loro scoperta perché qualunque accertamento non avrebbe comportato una decisione diversa da quella assunta. Tuttavia, la sentenza impugnata ha avuto modo di precisare che nel caso in esame l’esecuzione da parte della venditrice di lavori di riparazione aveva resto superflua la denuncia comportando, da parte della concessionaria venditrice, un’implicita rinuncia a far valere la relativa eccezione di decadenza ex art. 1495 cod. civ. e, nel contempo quell’esecuzione determinava (ciò che determina la denuncia dei vizi del bene, cioè), l’interruzione del termine annuale di cui all’art. 1495 cc. Sostanziandosi in un riconoscimento del debito. Pertanto, la Corte territoriale riteneva, comunque, superfluo, perché ininfluente ai fini della decisione l’accertamento in ordine al tempo della scoperta dei relativi vizi e dunque l’accertamento sulla tempestività della denuncia.

1.2.= E, ammesso pure che l’accertamento in orine alla tempestività della denuncia dei vizi dell’autoveicolo di cui si dice, fosse pregiudizievole alla decisione, va evidenziato che nessuna delle affermazioni del ricorrente è in grado di escludere che lo stesso non sia incorso in alcuna decadenza relativamente alla denuncia de qua:

a) perché non risulta che il ricorrente abbia dimostrato nel giudizio di merito, che i vizi dell’autoveicolo si siano manifestati, o siano stati scoperti il giorno prima dilla consegna della macchina alla concessionaria venditrice per la riparazione, tanto è vero che il Tribunale prima e la Corte di Appello dopo hanno ritenuto che il riconoscimento dei vizi da parte della concessionaria anche per facta concludentia rendeva superflua la denuncia, nonché l’accertamento del tempo in cui erano stati scoperti i vizi del bene. Epperò, nel caso in esame era onere dei compratore (attuale ricorrente) dimostrare di aver denunziato al venditore i vizi della cosa venduta entro otto giorni dalla scoperta e, dunque, il tempo della scoperta del vizio o dei vizi del bene.

b) Vero è che la denuncia di cui si dice non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l’esistenza del vizio, come nel caso in esame, ma ciò non significa che quel riconoscimento autonomamente sani, comunque, l’effetto preclusivo dell’omissione della denuncia dei vizi da parte del compratore, perché il riconoscimento dei vizi può sanare, ai sensi dell’art. 1495, secondo comma cod. civ., l’effetto preclusivo dell’omissione della denuncia da parte del compratore, se da quel riconoscimento può farsi derivare la presunzione che il venditore avesse acquisito la conoscenza dell’esistenza dei vizi precedentemente alla scadenza utile per la loro denuncia da parte dell’acquirente. Epperò, nel caso in esame il ricorrente non ha dato conto se avesse dimostrato nel giudizio di merito che quel riconoscimento dei vizi da parte della concessionaria lasciava presumere la consapevolezza della stessa concessionaria che i vizi dell’autoveicolo si fossero manifestati nei tempi utili per la loro denuncia.

c) Irrilevante al fine di rendere superflua la denuncia dei vizi dell’autoveicolo sarebbe la lettera della Ford Italia spa del 12 novembre 1981 perché la stessa, comunque, proverrebbe da un soggetto diverso dal venditore dell’autoveicolo che si asseriva difettoso.

2.= Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia la mancata considerazione dell’effettiva avvenuta interruzione del termine di prescrizione annuale.

Illegittimamente, secondo il ricorrente, la Corte romana avrebbe ritenuto decorso il termine di prescrizione annuale ex art. 1495 cc. considerato che quel termine sarebbe stato interrotto con il deposito del ricorso per accertamento tecnico preventivo del 18 marzo 1982, e con Ta lettera del 19 ottobre 1981 ricevuta dalla Ford il 29 ottobre 1981 con la quale si riferiva sui rapporti intrattenuti con la International Auto in relazione a pretesi difetti dell’auto in questione e stigmatizzava il comportamento definito equivoco dalla International Auto e minacciava il ricorso alla stampa. A questa lettera la Ford rispondeva con lettera del 12 novembre 1981.

2.= Il motivo è infondato.

Va qui osservato che il ricorso e la conseguente consulenza tecnica preventiva non implicano, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, sempre e comunque una volontà interruttiva del corso della prescrizione potendo l’interesse della parte essere circoscritto ad una mera esigenza di accertamenti di fatti non propedeutici ad alcuna ulteriore domanda giudiziale.

Piuttosto, l’accertamento tecnico preventivo in tanto può essere assunto nell’ambito dei giudizi conservativi di cui al primo comma dell’art. 2943 cod. civ. in quanto si strutturi come atto strumentale all’esercizio del diritto in prescrizione., ossia sia introdotto dal titolare del diritto medesimo nella prospettiva, ed in funzione, della successiva instaurazione (nei confronti dei soggetti tenuti a rispettarlo) del procedimento cognitivo finalizzato al suo accertamento ed alla sua tutela. Esso, invece, non ha efficacia interruttiva della prescrizione nel caso in cui sia proposto nei confronti di chi si asserisce titolare del diritto, in funzione della successiva introduzione di un giudizio di cognizione di accertamento negativo, atteso che, in questa ipotesi, il ricorso introduttivo del procedimento ex art. 696 cod. proc. civ. non estrinseca l’indispensabile volontà del titolare del diritto di ottenere che il diritto stesso sia accertato e riconosciuto.

Ora, nel caso in esame, la Corte romana ha evidenziato che non risultava che nel ricorso ex art. 696 cod. civ. fossero contenute dichiarazioni aventi efficacia interruttiva, né P. si era fatto carico di dimostrare che il ricorso esprimeva detta volontà interruttiva. E di più, non solo – come ha evidenziato la Corte romana, lo stesso ricorso ex art. 696 cpc. Non risultava allegato agli atti, ma P. non si è preoccupato neppure di riportare nel ricorso in esame il relativo contenuto e/o comunque di indicarne la materiale esistenza tra gli atti del giudizio.

2.1.a.)= Né la lettera, cui fa riferimento il ricorrente, indirizzata alla Ford Italia del 29 ottobre 1981 integrava gli estremi di una effettiva e formale costituzione in mora della venditrice, considerato che enunciava delle doglianze e stigmatizzava il comportamento della concessionaria International Auto che definiva “equivoco”. Comunque, quella lettera, ai fini del termine prescrizionale, sarebbe ininfluente, considerato che la Corte romana ha evidenziato che il termine annuale di prescrizione, nel caso in esame, aveva decorrenza dal 25 gennaio 1982 e scadenza il 25 gennaio 1983 mentre attribuendo effetto interruttivo alla lettera di cui si dice il termine annuale di prescrizione sarebbe scaduto il 29 ottobre 1982.

In definitiva, il ricorso va rigettato e il ricorrente, in ragione del principio di soccombenza ex art. 91 cpc. condannato al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, in favore di ciascun resistente, così come verranno liquidate con il dispositivo.

 

P.Q.M.

 

La Corte rigetta il ricorso, condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione che liquida in favore di ciascun resistente in Euro 2.200,00, di cui Euro 2.000,00 per onorari oltre spese generali e accessori come per legge.

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