parapetto lastrico solare

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE II CIVILE

Sentenza 5 novembre 2012, n. 18910

 

Svolgimento del processo

Con sentenza del 14.3.01 il Tribunale di Trani, sez. dist. di Andria, a conclusione del giudizio instaurato con ricorso per denunzia di nuova opera del 15.12.95 dai coniugi G.L. e L.R., cui aveva fatto seguito, con citazione del 27.5.96, la domanda possessoria, di condanna all’arretramento, con risarcimento dei danni, della costruzione realizzata dal vicino Lo.An., alla distanza legale di almeno tre metri rispetto al parapetto perimetrale del lastrico solare del fabbricato degli attori, a tutela dell’assunto esercizio della veduta verso il fondo del convenuto, ritenuto che nel caso di specie non fossero configurabili i necessari estremi dell’inspectio e della prospectio in alienum, rigettava la suddetta domanda, disattendendo altresì quelle riconvenzionali (che non mette conto menzionare, in quanto non riproposte in appello) proposte dal convenuto. La suddetta decisione veniva confermata, con condanna degli appellanti G. – L. alle spese del grado, dalla Corte di Bari, con sentenza del 30/3 – 28/4/05, ribadendo che, nella specie, le oggettive caratteristiche (risultate dalle espletate consulenze tecniche) del parapetto in questione, in ragione della ridotta altezza (cm. 90) e dell’esiguo spessore (cm. 20) del muretto perimetrale del lastrico, non fossero idonee a consentire il comodo affaccio, vale dire la possibilità di guardare non solo frontalmente,ma anche obliquamente e lateralmente, verso il fondo dei vicini, in condizioni di sufficiente sicurezza.

Sotto quest’ultimo profilo, la corte citava l’art. 26 co. 1 lett. b) del D.P.R. n. 547/1955, in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro,prescrivente per i parapetti nei cantieri di lavoro l’altezza minima di mt. 1 ed analoghe disposizioni contenute nel D.M. n. 236/89 ed in una circolare del 1965 del Ministero dei Lavori Pubblici.

Avverso tale sentenza i soccombenti G. – L. hanno proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi illustrati con successiva memoria.

Ha resistito l’intimato Lo. con controricorso.

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 900, 905 e 907 c.c., nonché insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione, censurandosi la ratio decidendi in narrativa riportata, per contrarietà ai principi giurisprudenziali in materia di affaccio ed ai criteri della logica e della comune esperienza, deducendosi in particolare l’inadeguatezza ed opinabilità del criterio rapportato alla statura delle persone, tenuto conto della variabilità della stessa, e l’incomprensibilità di quello relativo allo spessore del muretto.

Il motivo va disatteso risolvendosi nella confutazione di una valutazione che i giudici di merito, in primo ed in secondo grado, hanno adeguatamente motivato, partendo dalla corretta premessa, secondo cui per configurarsi gli estremi di una veduta ai sensi dell’art. 900 u.p. c.c, conseguentemente, soggetta alla regole di cui ai successivi artt. 905 e 907, è necessario che le c.d. inspectio et prospectio in alienum, vale a dire le possibilità di “affacciarsi e guardare di fronte, obliquamente o lateralmente”, siano esercitagli in condizioni di sufficiente comodità e sicurezza (al riguardo v., tra le altre, Cass. nn. 5904/81, 3265/87, 7267/03), ed escludendo in concreto,sulla scorta di ragionevoli considerazioni basate, ex art. 115 co. 2 c.p.c., su nozioni di comune esperienza, che tali condizioni ricorressero nel caso di specie, in cui il muretto perimetrale del terrazzo è risultato essere alto soltanto cm. 90.

La sola considerazione,basata su un dato di oggettiva inconfutabilità, che tale altezza corrisponda, più o meno, a quella del “basso ventre” di una persona di ordinaria statura (da intendersi, come già è stato precisato da questa Corte, compresa tra i limiti minimi e massimi che normalmente si registrano nell’ambito della popolazione, e non necessariamente coincidente con la media di tali valori: v. sent. nn. 76267/93, 3285/87) così da non consentire l’adeguata protezione del “petto” della stessa nell’eventuale affaccio (che comporterebbe intuibili e pericolosi sbilanciamenti in avanti dell’osservatore), risulta di per sé sola sufficiente ad escludere il requisito della sicurezza,a prescindere dalla rilevanza o meno dell’esiguità dello spessore del muretto in questione, manufatto che per la sua ridotta elevazione rispetto al pavimento neppure può definirsi un “parapetto”.

Con il secondo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 8.1.8 D.M. 14.6.89 n. 236, 54 Circ. 27.6.65 n.86 ter Min. L.L.P.P., 26 co.1 D.P.R. 547/55 e connessi vizi della motivazione, si censura, sotto vari profili (indebita applicazione, anche retroattiva, ai rapporti civilistici, di disposizioni rispondenti alle diverse esigenze della sicurezza nel lavoro, assenza di contenuto normativo esterno della circolare, mancata considerazione di norme di segno diverso contenute nel citato D.P.R.), il richiamo alle suddette fonti. Il motivo va disatteso,per difetto di rilevanza,non avendo la Corte d’Appello affermato la diretta applicabilità alla controversia delle disposizioni in questionerà soltanto indicato le stesse quali elementi comparativi e di indiretto riscontro della valutazione, già di per sé adeguatamente motivata sulla base della comune esperienza, basata sull’insufficiente altezza del muretto di recinzione del terrazzo, inidoneo a consentire l’affaccio,in particolare la prospectio, in condizioni di sicurezza.

Pertanto la censura,attenendo ad un argomento aggiuntivo esposto in funzione meramente rafforzativa di quello principale, di per sé solo decisivo, non risultando essenziale ai fini della motivazione della decisione, è inammissibile. Il ricorso va conclusivamente respinto. Le spese, infine, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, in misura di complessivi Euro 2.500,00, di cui 200 per esborsi.

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