Il testo integrale


Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 4 maggio 2012, n.6784

Così stabilito dalla Suprema Corte.

Ovvero, in tema di obbligazioni pecuniarie, in caso di mora del debitore, gli interessi legali a norma dell’articolo 1224, primo comma, Codice Civile, sono dovuti, in favore del creditore, anche quando egli abbia ottenuto un sequestro conservativo ante causam dei beni del debitore e questo sia stato eseguito, fino a concorrenza della somma indicata nel provvedimento autorizzativo, sul conto corrente dove sono depositate le somme necessarie per l’estinzione dell’obbligazione: e ciò sia perché, permanendo l’inadempimento del debitore, il tempo necessario per lo svolgimento del processo di merito non può andare a danno del creditore che ha ottenuto la cautela; sia perché tale strumento cautelare, essendo diretto a conservare le ragioni del creditore sul patrimonio del debitore e ad assicurare il soddisfacimento del suo credito nella futura esecuzione forzata nelle forme dell’espropriazione, non vale, di per sé, né ad immettere il creditore nella disponibilità giuridica della somma di danaro che a lui è dovuta né a soddisfare direttamente il suo diritto di credito, ma tende, più semplicemente, ad impedire la sottrazione materiale o la disponibilità giuridica o la distruzione materiale dei beni del debitore con l’imposizione di un vincolo giuridico sui beni stessi tale da rendere inopponibili al creditore sequestrante tutti gli atti dispositivi e di alienazione compiuti dal debitore

Sorrento, 15 maggio 2012.

Avv. Renato D’Isa

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