Suprema Corte di Cassazione
sezione II
sentenza 30 marzo 2016, n. 6155
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente
Dott. MIGLIUCCI Emilio – rel. Consigliere
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere
Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 27870/2011 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente a se stesso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), IN LIQUIDAZIONE (OMISSIS),(gia’ (OMISSIS) sas in liq.) elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente all’incidentale –
avverso la sentenza n. 1202/2010 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 18/11/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/02/2016 dal Consigliere Dott. EMILIO MIGLIUCCI;
udito l’Avvocato (OMISSIS), con delega dell’Avvocato (OMISSIS), difensore del ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del ricorso principale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PATRONE Ignazio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso principale, rigetto del ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza 1152 /07 il Tribunale di Genova respingeva la opposizione proposta dalla societa’ (OMISSIS) s.a.s. avverso il decreto con cui le era stato ingiunto di pagare a favore dell’avv. (OMISSIS) la somma di Lire 36.720.000 a titolo di compenso per attivita’ stragiudiziali; dichiarava inammissibile la domanda riconvenzionale proposta dall’opposto per il pagamento di ulteriori somme per attivita’ diverse da quelle oggetto del decreto monitorio.
Con sentenza dep. il 18 novembre 2010 la Corte di appello territoriale rigettava l’appello principale, proposto dal (OMISSIS) e quello incidentale di controparte.
Nel confermare la declaratoria di inammissibilita’ della riconvenzionale proposta dall’opposto, i Giudici disattendevano la deduzione di tardivita’ della relativa eccezione, in quanto sollevata da controparte soltanto con la comparsa conclusionale, sul rilievo che si trattava di vizio rilevabile di ufficio; la domanda era da considerarsi inammissibile, perche’ avente a oggetto rapporti diversi da quelli oggetto del monitorio e non poteva considerarsi reconventio reconventionis, atteso che l’opponente con le difese si era limitata a dedurre che il riconoscimento di debito posto a base dell’ingiuntivo si sarebbe riferito non soltanto all’attivita’ indicata nel ricorso per decreto ma a tutte le attivita’ svolte dal legale nel suo interesse.
Per quel riguardava la statuizione di rigetto dell’opposizione, la tesi della societa’, secondo cui non avrebbe potuto configurare un riconoscimento del debito la frase ” sta bene, provvedera’” apposta in calce alla proposta di parcella in questione e che comunque dall’istruttoria sarebbe emersa l’inesistenza del rapporto fondamentale, i Giudici ritenevano che tale assunto era smentito dalla stessa ricostruzione del rapporto dedotta a fondamento dell’opposizione con cui la societa’ affermava di avere a suo tempo concordato il sospeso di tutte le pratiche in questione con il versamento rateale della somma onnicomprensiva di Lire 30.000.000 indicata nella proposta in oggetto e che la sig.ra (OMISSIS) aveva apposto la sua sigla con la dizione “sta bene, provvedera’”; pertanto, essendo stata la debenza della somma di cui al decreto riconosciuta, ogni contestazione era ormai preclusa.
Per quel che riguardava la statuizione sulle spese pronunciata dal tribunale, la sentenza confermava sia la liquidazione di quelle poste a carico dell’opponente conseguente al rigetto dell’opposizione sia la compensazione di quelle spese relative alla riconvenzionale; le spese del grado erano compensate per un terzo e il residuo era posto a carico dell’avv. (OMISSIS).
2.- Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione l’avv. (OMISSIS). sulla base di due motivi.
Resiste con controricorso l’intimata proponendo ricorso incidentale affidato a due motivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
RICORSO PRINCIPALE.
1.1. – Il primo motivo censura la sentenza laddove aveva escluso l’ammissibilita’ della domanda riconvenzionale, nonostante che essa dovesse integrare una “reconventio reconventionis4, posto che era stata giustificata dall’ampliamento del thema decidendum determinato dalle difese dell’opponente la quale aveva comunque accettato il contraddittorio.
1.2. – Il motivo va disatteso.
Occorre premettere che nell’ordinario giudizio di cognizione, che si instaura a seguito dell’opposizione a decreto ingiuntivo, l’opposto, rivestendo la posizione sostanziale di attore, non puo’ avanzare domande diverse da quelle fatte valere con l’ingiunzione, potendo a tale principio derogarsi solo quando, per effetto di una riconvenzionale formulata dall’opponente, la parte opposta si venga a trovare a sua volta in una posizione processuale di convenuto cui non puo’ essere negato il diritto di difesa, rispetto alla nuova o piu’ ampia pretesa della controparte, mediante la proposizione di una “reconventio reconventionis”, che pero’, per non essere tardiva, puo’ essere introdotta solo nella domanda di risposta e non nel corso del giudizio di primo grado.
Ne consegue che e’ inammissibile la domanda riconvenzionale, proposta dall’opposto, e tale inammissibilita’ deve essere rilevata di ufficio. Nella specie, deve escludersi la “reconventio reconventionis”, invocata dall’opposto, nel senso che la domanda dei compensi pretesi in relazione ad attivita’ professionali ulteriori e diversi non era giustificata dalla posizione processuale della controparte la quale si era limitata a formulare mere difese volte a contrastare la pretesa azionata con il ricorso per decreto, avendo sostenuto che il credito oggetto della ricognizione di debito non era riferibile al solo compenso dovuto per il rapporto dedotto in giudizio ma al complesso della attivita’ svolte dal legale nel suo interesse.
D’altra parte, per i giudizi promossi dal 30 aprile 1995, come quello in esame, trovano applicazione le disposizioni degli articoli 183, 184 e 345 c.p.c., nel testo di cui alla “novella” di cui alla L. n. 353 del 1990, per cui la novita’ della domanda deve essere rilevata di ufficio dal giudice e non assume rilievo l’accettazione del contraddittorio della controparte.
2.1.- il secondo motivo censura la statuizione relativa alla regolamentazione delle spese del giudizio di appello.
2.2. L’esame del motivo va rinviato all’esito dell’esame del ricorso incidentale.
RICORSO INCIDENTALE.
1.1. L’unico motivo deduce che, come ritenuto dal tribunale, la frase “sta bene provvedero'” non poteva configurare ricognizione di debito; pertanto, sarebbe stato onere probatorio dell’attore dimostrare il conferimento dell’incarico di reperire acquirenti o conduttori relativamente all’immobile in Ventimiglia e, quindi, l’effettiva attivita’ espletata in esecuzione dell’incarico: peraltro, in ogni caso, la istruttoria esperita aveva consentito di escludere la esistenza del rapporto fondamentale.
1.2. Il motivo e’ fondato.
Occorre premettere che: a) il thema decidendum del presente giudizio e’ circoscritto al diritto al compenso preteso dall’avv. (OMISSIS) limitatamente alle prestazioni professionali oggetto del ricorso per decreto ingiuntivo opposto; b) la sentenza ha respinto la opposizione proposta dalla societa’ (OMISSIS) s.a.s. sul rilievo che vi sarebbe stata ricognizione di debito –
confermata dalla condotta processuale tenuta dall’opponente – che, pur facendo riferimento anche ad altri rapporti professionali intercorsi con l’opposto, sarebbe stata evidentemente comprensiva del credito azionato nel presente giudizio.
Orbene, i Giudici non hanno minimamente preso in esame le deduzioni formulate dall’opponente con riferimento alle risultanze probatorie dalle quali, secondo l’appellante incidentale, sarebbe stata superata la presunzione legale dettata dall’articolo 1988 c.c., che produce la sola inversione dell’onere probatorio, essendo il debitore tenuto a dimostrare la inesistenza del debito. Ed invero, la motivazione della sentenza impugnata e’ del tutto carente laddove non ha compiuto alcuna verifica circa la inesistenza o meno del rapporto fondamentale, relativamente alle prestazioni professionali oggetto del presente giudizio, al quale peraltro sono, come accennato, del tutto estranee le questioni in merito ad altri rapporti professionali eventualmente intercorsi fra le parti.
Pertanto, la sentenza va cassata in relazione al primo motivo del ricorso con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Genova: ne consegue che il secondo motivo del ricorso principale e dell’incidentale sono assorbiti.
P.Q.M.
Rigetta il primo motivo del ricorso principale, accoglie il primo motivo del ricorso incidentale, assorbiti il secondo motivo del principale e dell’incidentale cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese della presente fase, ad altra sezione della Corte di appello di Genova.
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