Cassazione toga rossa

Suprema Corte di Cassazione

sezione II

sentenza 30 giugno 2014, n. 14808

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 25 gennaio 2003 il notaio C.V. conveniva davanti al Giudice di pace di Como G.G., chiedendo la condanna dello stesso al pagamento di € 2.324,05, quale corrispettivo per la esecuzione di prestazioni professionali, consistenti nella predisposizione del testo di un contratto preliminare di compravendita e relativo atto notarile, poi non stipulato, non essendosi presentato il convenuto nel giorno stabilito per la conclusione del contratto.
G.G., costituitosi, deduceva che l’incarico professionale era stato conferito da S.A., quale falsus procurator.
Con sentenza in data 6 luglio 2004 il Giudice di pace accoglieva la domanda.
G.G. proponeva appello, che veniva rigettato dal Tribunale di Como con sentenza in data 24 luglio 2007, in base alla seguente motivazione:
Invero, quanto al punto della rappresentatività o meno (dell’agire) del suddetto A.S., rispetto a G. o G., appare condivisibile il paradigma centrale della qui gravata sentenza, secondo cui il suddetto A. agì “legittimamente come procuratore” del G., senza eccedere dai poteri conferiti e senza compiere violazione di legge.
In particolare, è pacifico, e confermato altresì dai testi Notaio M. e A. che il G. rilasciò la procura al’A. (contenente i poteri corrispondenti a quanto in effetti dall’A. compiuto rispetto al rapporto contrattual-professionale col qui appellato Notaio V.), ottenendo altresì una copia della procura, finalizzata appunto a trattare la vendita.
D’altro canto, la procura speciale con sottoscrizione del G. autenticata dal suddetto Notaio M. in data 9 02 2001 (revocata solo in data 29 11 2002, quando già l’A. aveva assunto l’obbligazione contrattuale col qui appellato Notaio V. – docc. 1 e 5 del fascicolo V.) attribuiva al “procuratore” i1 potere di vendere l’immobile di proprietà G., con concessione al “procuratore” delle più ampie facoltà, e in particolare di “fare… anche se qui non specificato tutto quanto possa occorrere per l’adempimento del presente mandato”, e in ciò rientra sicuramente anche l’incarico a Notaio (nella fattispecie, V.) di predisporre il testo di un preliminare e di un ròggito (sic), a nulla rilevando che poi – per mancata presentazione del G. – il ròggito (sic)stesso non sia stato poi stipulato.
Quanto alla titolarità dell’obbligazione di pagamento delle competenze del Notaio qui appellato, pure non rileva che il G. fosse parte venditrice e che, normalmente, gli oneri della vendita ricadano a carico di parte acquirente, atteso che ciò non attiene il rapporto contrattuale G./V., anche considerato che, come sopra richiamato, la vendita non ebbe poi in concreto luogo, e non inficia così il fatto che l’incarico professionale fu dato a quest’ultimo dall’A. quale (non “falsus”, come si è visto) “procuratore” del G..
Infine, in ordine ad esecuzione delle prestazioni e loro quantificazione, va osservato, rispetto a quest’ultima, che il punto non è stato oggetto di articolata contestazione in primo grado e deve quindi ritenersi positivamente acquisito in senso favorevole alla prospettazione del colà attore V. e, quanto all’”an”; che /a esecuzione delle prestazioni professionali di Notaio da parte del V. risulta ampiamente confermata dal testimoniale assunto, a partire dal suddetto teste A..
Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione, con cinque motivi, G.G., che ha anche depositato memoria.
Resiste con controricorso il notaio C.V..

Motivi della decisione

Con il primo motivo (erroneamente indicato come secondo) il ricorrente deduce che era pacifico che S.A. era in possesso solo di una copia fotostatica e non dell’originale della procura allo stesso conferita.
Da tale fatto sarebbe desumibile che, in considerazione della natura recettizia della procura, quest’ultima non era efficace.
Il motivo è infondato.
La recettizietà della procura non comporta che la efficacia della stessa sia subordinata alla consegna dell’originale del documento al rappresentante, essendo sufficiente che il mandante comunichi allo stesso il conferimento dei poteri rappresentativi, il che è avvenuto attraverso la consegna a S.A. di copia della procura.
Fuori luogo il ricorrente invoca in senso contrario alcune decisioni di questa S.C., le quali hanno affermato la inefficacia della procura nel caso in cui il rappresentato non abbia notiziato il rappresentante del rilascio della procura (sent. 23 gennaio 1979 n. 508; 14 marzo 199 n. 2712) o abbia subordinato la consegna del relativo documento al verificarsi di determinati fatti (sent. 23 gennaio 1979, cit.).
Ancora più fuori luogo, poi, il ricorrente invoca l’art. 73, terzo comma, l. 16 febbraio 1913 n. 89 (legge notarile) in base al quale il notaio è obbligato a consegnare l’originale delle scritture private alla parte interessata, che è da identificare nel rappresentato e non nel rappresentante.
Con il secondo motivo (erroneamente indicato come terzo) il ricorrente deduce testualmente:
Il Notaio ha una elevata qualificazione professionale nel la materia contrattualistica immobiliare e quindi nella specie il Dott. V. non poteva ignorare la impossibilità di stipulare il contratto preliminare di compravendita immobiliare d parte del preteso Procuratore sulla base di una mera fotocopia della procura notarile e, a maggior ragione, di predisporre il testo e di dar corso alla stipula dell’atto notarile, quindi di svolger e l’attività professionale di cui chiede il pagamento.
In base alla Legge professionale spetta al Notaio controllare la esistenza dei poteri del Disponente e la validità a tutti gli effetti della procura dai Disponenti eventualmente rilasciata a Rappresentanti.
Si deve pertanto escludere che il Notaio Dott. V. abbia senza colpa confidato nella legittimazione negoziale del Sig. S.A., che disponeva solo di una copia fotostatica della procura notarile.
Il notaio avrebbe quindi dovuto ricusare di prestare ogni attività professionale ed astenersi dalla predisposizione di qualsivoglia atto, che non poteva stipulare.
Il motivo è infondato, in base alla considerazione che ciò che contava era la effettiva esistenza dei poteri rappresentativi in capo a S.A., a nulla rilevando il fatto ch questi fosse in possesso solo di una copia fotostatica della procura e non dell’originale di tale documento.
Con il terzo motivo (erroneamente indicato come quarto) il ricorrente, dopo avere trascritto il contenuto della procura, deduce testualmente:
La procura pur contenendo un mandato a vendere, che è atto distinto dal negozio di conferimento dei poteri e riguarda i rapporti tra Mandante e Mandatario, consentiva in via di principio al Procuratore solo la stipula dell’atto notarile di compravendita, proprio perché il Sig. G.G., conservando a sue mani l’originale della procura, voleva riservarsi di partecipare direttamente e personalmente alla stipula dell’atto di vendita per approvarne e definire le condizioni, con esclusione della legittimazione negoziale per qualsiasi altro contratta riguardante la proprietà e, a maggior ragione, per qualsiasi incarico professionale riguardante la sua cessione.
Il giudice ha quindi omesso ogni motivazione in ordine alle seguenti circostanze essenziali:
che la procura era specifica e riguardava esclusivamente la stipula dell’atto finale di vendita che ovviamente non poteva essere fatta senza la disponibilità dell’originale della procura;
che la procura non conferiva in alcun modo il poter e al Rappresentante di affidare, in nome e per conto del Rappresentato, incarichi professionali, quali quelli pretesamente affidati al Notaio V..
La espressione della procura, citata nella motivazione della sentenza impugnata (“fare… anche se qui non specificato tutto quanto possa occorrere per l’adempimento del presente mandato”) si riferiva alle attività accessorie alla vendita (richiesta di certificati catastali, precisazioni ed identificazioni catastali, ecc.), ma non alla possibilità di conferire incarichi professionali per attività che incombevano invece al compratore che dovevano essere poste a suo carico.
Le competenze notarili doveva quindi far carico al Sig. S.A., quale falsus procurator, oppure al Compratore E. S.r.l.
Il motivo è inammissibile per la mancanza del c.d. quesito di diritto, il che esime il collegio dal rilevarne la manifesta infondatezza.
Con il quarto motivo (erroneamente indicato come quinto) il ricorrente deduce che, anche volendo ammettere che S.A. fosse investito dei poteri rappresentativi, il notaio non avrebbe potuto richiedere il pagamento delle proprie competenze per gli atti relativi alla vendita immobiliare al preteso rappresentato, che era il venditore, non contenendo il contratto preliminare sottoscritto tra S.A. e la soc. E. alcuna clausola di deroga al principio dell’art. 1475 cod. civ., che accolla tutte le spese della vendita e le altre spese accessorie al compratore, se non è stato pattuito diversamente.
Il motivo è infondato, in quanto, a prescindere dalla considerazione che l’art. 1475 cod. civ. opera nei rapporti interni tra venditore e compratore, come rilevato dalla sentenza impugnata, la predisposizione di un contratto preliminare non rientra necessariamente tra le attività propedeutiche alla stipulazione di una vendita, per cui le spese collegate alla relativa prestazione professionale ricadono sulla parte che ha conferito l’incarico.
Con il quinto motivo (erroneamente indicato come sesto) il ricorrente deduce che contrariamente a quanto affermato dalla Corte di appello non poteva considerarsi provata la effettiva stesura da parte del notaio del contratto preliminare ed inoltre i giudici di merito non si sarebbero pronunciati sulla congruità del compenso preteso dal notaio in relazione alla tariffa notarile.
Il motivo è infondato.
La stesura di un contratto preliminare da parte del notaio risulta proprio dalle prove testimoniali che il ricorrente invoca per sostenere il contrario.
La censura relativa al quantum è generica, non venendo indicato perché il compenso riconosciuto al notaio dai giudici di merito sarebbe eccessivo in relazione al compenso che, invece, sarebbe spettato al professionista in base alla tariffa notarile.
In definitiva, il ricorso va rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, ed oltre accessori di legge.

 

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