Suprema Corte di Cassazione
sezione II
sentenza 3 settembre 2013, n. 20147
Svolgimento del processo
Con citazione notificata il 14/11/1999 l’avvocato M.D. chiedeva la condanna del Comune di Amalfi al pagamento delle competenze professionali maturate per la difesa in giudizio del convenuto in una controversia agraria contro tale A.G. ed eredi e per le competenze della fase stragiudiziale e relative ad un accertamento tecnico preventivo; la causa così proposta era iscritta a n. R.G. 150/99. Con altra citazione, notificata il 5/11/1999, lo stesso avvocato chiedeva la condanna dello stesso Comune al pagamento delle spettanze professionali maturate per la difesa del Comune nel corso di altre due controversie civili contro tale P.R. e altro; la causa così proposta era iscritta al n. R.G. 189/99.
Il Comune di Amalfi si costituiva in entrambe le cause proponendo identiche eccezioni.
Con sentenza del 2/4/2002 il G.O.T. della sezione distaccata di Amalfi, riunite le cause, rigettava le domande ritenendo maturata la prescrizione presuntiva. Il M. proponeva appello deducendo la tardività dell’eccezione di prescrizione presuntiva e comunque l’esistenza di atti interruttivi per effetto dei quali la prescrizione non era maturata; nel merito reiterava le precedenti domande.
Il Comune chiedeva il rigetto dell’appello e proponeva appello incidentale lamentando la compensazione delle spese che, invece, avrebbero dovuto essere poste a carico dell’attore soccombente.
La Corte di Appello, ritenuta la prescrizione ordinaria e non presuntiva del diritto al compenso professionale per le prestazioni giudiziali e stragiudiziali rese a favore dell’A. (di cui alla causa iscritta al R.G. 150/99) confermava, con diversa motivazione la sentenza appellata, quanto al rigetto della domanda per le predette prestazioni.
Accoglieva, invece, l’appello quanto alle domande proposte nella causa già iscritta al n. R.G. 189/99, relativa al compenso professionale per il contenzioso contro P.R. e altri, riducendo, rispetto alla domanda proposta per lire 11.013.350, l’importo dovuto a Euro 2.384,56, oltre interessi dal 28/12/98 al saldo. La Corte di Appello, quanto al credito professionale per la difesa giudiziale e stragiudiziale contro A. , riteneva:
– che la prescrizione ordinaria era stata eccepita con la comparsa di risposta del Comune in quanto, pur mancando una formula che la Corte distrettuale definisce “sacramentale”, il fatto costitutivo della prescrizione era stato eccepito dal Comune con il richiamo al decorso del tempo;
che la prescrizione era decorsa sia per le prestazioni stragiudiziali, addirittura anteriori alla proposizione della causa di merito, sia per le successive prestazioni giudiziali in quanto la prescrizione aveva iniziato a decorrere con la rinuncia al mandato difensivo comunicata in data 24/11/1987, mentre la citazione era stata proposta il 14/11/1999 e l’unico atto avente astrattamente validità interruttiva era costituita dalla comunicazione del 10/1/1992, intervenuta sette anni e mezzo prima della citazione del 14/11/1999, ma nella quale era richiesto il compenso facendo espresso riferimento solo alla controversia contro il P. così che, attesa la specificità della richiesta, la stessa era inidonea a interrompere la prescrizione anche per le competenze riguardanti la controversia con l’A. ; neppure la nota in data 8/1/1991 aveva efficacia interruttiva perché conteneva la mera comunicazione della ricezione di atti del processo nonostante la precedente rinuncia.
Quanto alle pretese creditorie contro P.R. e altro, la Corte di Appello rilevava che doveva essere applicata la tariffa forense civile (vigente al momento della rinuncia al mandato) di cui al D.M. 31/10/1985 per le cause di valore indeterminabile e, quindi, elencava le singole prestazioni per ciascuna delle due cause.
Quanto agli onorari:
– per la causa N. R.G. 159/77 la Corte di Appello riconosceva un onorario per assistenza all’udienza prima della riunione, escludeva l’onorario per assistenza all’udienza per le udienze di mero rinvio e lo riconosceva solo per cinque udienze, tenutesi dopo la riunione;
– per la causa N. R.G. 1008/77 riconosceva un onorario per assistenza all’udienza prima della riunione escludeva l’onorario per assistenza all’udienza per le udienze di mero rinvio, intendendo già riconosciuto l’onorario per assistenza alle cinque udienze dopo la riunione e lo riconosceva solo per cinque udienze, tenutesi dopo la riunione.
Quanto agli esborsi la Corte di Appello:
rigettava le richieste per scritturazione e collazione per genericità, non risultando l’entità degli importi via via vigente negli anni;
riduceva il costo delle trasferte da Salerno ad Amalfi ritenendo che i costi non potessero superare, secondo nozioni di comune esperienza, le lire 6.000 per ciascuna trasferta;
– verificava che gli esborsi per bolli non superavano lire 19.300 e tanto riconosceva;
riconosceva i costi delle raccomandate, ma solo quelli per le comunicazioni in corso di causa e quelle degli atti successivi escludendo la debenza dei costi di raccomandate anteriori alle cause.
Quanto ai diritti, la Corte di Appello escludeva quelli relativi alle udienze di mero rinvio provocate dalla comune richiesta delle parti o dalla richiesta di una di esse senza opposizione dell’altra;
– escludeva i diritti per l’esame di provvedimenti non suscettibili di essere esaminati in quanto di mero accoglimento delle comuni richieste delle parti o costituiti da un semplice rinvio ufficioso;
– escludeva alcune trasferte e le vacazioni in quanto eccessive e non giustificate;
escludeva i diritti per le relazioni al cliente diverse da quelle in corso di causa e da quelle dipendenti dalla ricezione di atti della procedura dopo la rinuncia al mandato.
Quanto agli interessi sulla somma dovuta per compenso, la Corte di Appello escludeva che gli interessi potessero decorrere dalla comunicazione (in data 24/11/1987) di rinuncia al mandato in quanto con essa non si formulava la richiesta di interessi, ma, anzi era fatta riserva di agire dopo l’acquisizione del parere dell’Ordine.
L’avvocato M. propone ricorso affidato a quattro motivi numerati I, II, III e IV; a ciascun numero romano fa seguito una epigrafe che segnala l’oggetto di plurime censure. Il Comune di Amalfi resiste con controricorso.
Il ricorrente ha depositato memoria.
Motivi della decisione
L’eccezione preliminare formulata dal controricorrente di inammissibilità dell’intero ricorso ai sensi dell’art. 366 n. 4 c.p.c. per mancata indicazione delle norme di diritto sostanziale sulle quali si fondano i motivi di cassazione è infondata in quanto dalla mera lettura del ricorso risulta l’indicazione delle norme violate (con riferimento alla tariffa professionale vigente quanto ai motivi I e III).
1. Con le censure sub I il ricorrente deduce la Corte di Appello ha dichiarato la prescrizione quanto alle spettanze per il contenzioso nel quale l’avvocato ha assistito il Comune nella causa contro A. .
Egli lamenta che la Corte:
– non avrebbe esaminato i motivi di appello e avrebbe dichiarato la prescrizione in assenza della proposizione di tempestiva eccezione ed erroneamente interpretando la comparsa di costituzione del Comune di Amalfi quanto ai compensi professionali e spese dovuti per la causa da A.G. e i suoi eredi contro il Comune di Amalfi;
– non avrebbe esaminato le lettere di messa in mora del 10/1/1992 e del 2/11/1992;
non avrebbe considerato, quanto all’ATP, che il giudizio di merito era proseguito fino a qualche giorno prima del giudizio di merito instaurato il 21/4/1998 e proseguito fino alla rinuncia al mandato del 21/4/1998; non avrebbe considerato che il Comune, contestando il credito, lo avrebbe riconosciuto con ciò interrompendo la prescrizione. Formulando il quesito di diritto chiede:
– se il riconoscimento del debito che interrompe la prescrizione possa estrinsecarsi in qualsiasi forma che implichi l’ammissione dell’esistenza del diritto;
se sussiste la violazione dell’art. 112 c.p.c. allorché il giudice si pronunzia su una richiesta o eccezione non rilevabile di ufficio ove la parte non l’abbia proposta nei termini consentiti e se sussiste violazione dell’art. 180 c.p.c. in tema di eccezione di prescrizione.
1.1 Il motivo è fondato perché la prescrizione non è rilevabile di ufficio e ai sensi dell’art. 180 c.p.c. vigente ratione temporis (prima della riforma di cui alla L. n. 80/2005), l’eccezione di prescrizione doveva essere sollevata con la comparsa di costituzione e risposta o, comunque, nei termini di cui all’art. 180 comma 2 c.p.c..
Esaminati gli atti processuali (esaminabili da questa Corte in considerazione del vizio processuale dedotto) non risulta che tale eccezione sia mai stata formulata; in particolare perché l’eccezione di prescrizione, sia validamente formulata, pur non essendo necessarie espressioni sacramentali occorre pur sempre una manifestazione non equivoca della volontà di contrastare la pretesa di controparte (cfr. Cass. 12/11/1998 n. 11412) con riferimento al decorso del tempo quale motivo per rigettare la pretesa. Nella specie, in comparsa di costituzione era contenuto solo un generico richiamo al decorso del tempo quale elemento dal quale desumere un comportamento colposo del debitore tenuto al fine di pregiudicare il Comune maggiorando il debito per interessi; da questa argomentazione il Comune faceva discendere la necessità di ridimensionare la pretesa economica e, quindi, non ne deduceva l’estinzione.
Tale ambigua e generica formulazione non consentiva di ritenere formulata la relativa eccezione. Ne discende la cassazione della sentenza impugnata con riferimento alla dichiarata estinzione dei diritti di credito del legale relativi alle prestazioni professionali per il procedimento contro A. ed eredi con rinvio alla Corte di Appello di Salerno in diversa composizione per il giudizio di merito sulle domande proposte dal M. contro il Comune di Amalfi relative al procedimento contro A. ed eredi, che deciderà tenendo conto che l’eccezione di prescrizione non è stata tempestivamente proposta.
2. Con le censure sub II, riguardanti le competenze per i giudizi riuniti promossi da P.R. contro il Comune di Amalfi da lui assistito il ricorrente:
2.1 in relazione agli onorari dovuti per la causa n. R.G. 159/77 lamenta il mancato riconoscimento degli onorari di assistenza all’udienza per tre udienze e formula il seguente quesito di diritto:
“dica la Suprema Corte se a fronte della riduzione ed eliminazione da parte del giudice del merito delle voci della nota specifica regolarmente allegata dalla parte la Cassazione nel verificare la legittimità di tale operato secondo quanto risulta dagli atti e alla tariffa forense, svolga anche le funzioni di giudice del merito”.
2.1.1 La censura è inammissibile per inammissibilità del quesito ex art. 366 bis c.p.c. non essendo indicata né la regula iuris che avrebbe dovuto essere applicata dalla Corte di Appello, né la regula iuris in concreto dalla stessa Corte di Appello applicata, ma si chiede di stabilire se “la Corte di Cassazione nel verificare la legittimità di tale operato secondo quanto risulta dagli atti e alla tariffa forense svolge anche le funzioni di legittimità”; pertanto il quesito è astratto e neppure assertivo di uno specifico vizio della pronuncia impugnata.
2.2 con riferimento agli onorari della causa n. 1008/77, prima della riunione, il ricorrente lamenta che ingiustamente sarebbe stato escluso l’onorario per redazione delle note di udienza con la motivazione secondo la quale le note erano meramente riproduttive di quelle redatte in altra causa alla quale la successiva era poi riunita, mentre l’onorario doveva essere liquidato in quanto fino a quel momento le cause erano distinte.
Formulando il quesito di diritto chiede se in presenza di cause successivamente riunite debba essere liquidato un distinto onorario per le prestazioni anteriori alla riunione, seppur ridotto.
2.2.1 La censura è fondata e il quesito è correttamente formulato.
L’onorario per redazione delle note di udienza prima della riunione doveva essere liquidato in quanto le due cause, fino a quel momento, erano distinte.
Il motivo va accolto per quanto attiene alla suesposta censura; il giudice del rinvio si atterrà al principio di diritto secondo il quale in presenza di cause successivamente riunite deve essere liquidato un onorario per ciascuna delle cause riunite per le prestazioni svolte prima della riunione.
2.3 Con riferimento agli onorari successivi alla riunione delle due cause il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento degli onorari per 14 udienze nelle quali erano disposti rinvii su richiesta delle controparte e formula il seguente quesito di diritto:
“dica la Suprema Corte se, a seguito di continuative richieste di rinvio per la precisazione delle conclusioni da parte del difensore di una delle parti il quale, dopo la produzione della documentazione pertinente alla sua difesa, ritenga la causa matura per la decisione, limitandosi a disporre semplici e ripetitivi rinvii, accolga la richiesta soltanto dopo numerose udienze, il predetto difensore abbia diritto al relativo onorario per la partecipazione a tutte le udienze in cui abbia formulato la richiesta”.
2.3.1 La tabella A) allegata al D.M. 31/10/1985, ritenuto applicabile alla fattispecie, stabilisce che gli onorari di avvocato spettano per le sole udienze di trattazione.
La Corte di Appello ha accertato che le udienze per le quali erano chiesti gli onorari di avvocato, erano udienze di mero rinvio e non di trattazione.
La motivazione non ha formato oggetto di censura per vizio di motivazione, pertanto il motivo è infondato e il quesito inammissibile in quanto non attinge la ratio decidendi per la quale non v’era stata trattazione delle causa e, quindi, non era venuto ad esistenza il presupposto per il riconoscimento dell’onorario. Solo per completezza di argomentazione occorre aggiungere che la mera richiesta di rinvio per precisazione delle conclusioni, in udienza nella quale non viene trattato il merito, non implica trattazione della causa.
Il motivo, sul punto ora esaminato, va rigettato.
2.4 Con riferimento agli esborsi il ricorrente lamenta la riduzione della somma complessivamente richiesta per esborsi che erano stati analiticamente indicati, con particolare riferimento alle sette trasferte da Salerno ad Amalfi e ritorno con auto propria (essendo stato liquidato l’importo di lire 6.000 a trasferta invece di lire 20.000 come richiesto) e, alla corrispondenza informativa (essendo stati riconosciuti rimborsi per sette raccomandate per complessive lire 19.750: v. pag. 17 della sentenza di Appello) per la quale il ricorrente aveva chiesto lire 10.000 per ciascuna; il ricorrente, a quest’ultimo proposito,lamenta la mancata considerazione dei costi per busta e carta intestata, scritturazione, tempo impiegato dalla persona addetta all’invio presso l’ufficio postale, oltre al costo per la formazione del fascicolo.
Formulando il quesito di diritto il ricorrente chiede se, in presenza di nota specifica, contenente anche le singole voci riflettenti gli esborsi, il giudice che ritenga di non accogliere la nota abbia l’onere di dare adeguata e logica motivazione della eliminazione o della riduzione di voci, anche per quanto attiene le spese vive al fine di consentire, attraverso il sindacato di legittimità, l’accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta agli atti e alle tariffe.
2.4.1 La censura è manifestamente infondata in quanto dalla motivazione della sentenza non risulta che la Corte di Appello non abbia liquidato le spese documentate (in particolare le spese postali) ma ha motivatamente escluso le spese postali anteriori e successive al giudizio, quelle non documentate quanto all’entità via via vigente (con riferimento a scritturazione e collazione); con riferimento alle spese di trasferta ha motivato ritenendo che il costo non poteva superare (con evidente riferimento all’epoca delle trasferte) le lire 6.000 sulla base di nozioni di comune esperienza.
Le censure appaiono, dunque, del tutto generiche e inidonee ad evidenziare un vizio di motivazione o un error in indicando, neppure specificamente dedotto.
Il motivo, in questa parte, va rigettato.
2.5 Con riferimento ai diritti il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento:
– dei diritti per le udienze di mero rinvio;
– di quanto dovuto per trasferte e vacazione che la Corte di Appello avrebbe ingiustamente ritenute eccessive.
Formulando il quesito di diritto il ricorrente chiede se il diritto di procuratore spetti anche per le udienze di mero rinvio.
2.5.1 Il motivo è fondato quanto ai diritti di procuratore non riconosciuti per le udienze di mero rinvio.
La “voce” n. 16 della tabella B) della tariffa vigente ratione temporis attribuiva, infatti, il diritto “per la partecipazione a ciascuna udienza”, senza distinguere tra “udienze di trattazione” e “udienze di semplice rinvio” Questa distinzione è prevista dalla tabella A) per gli onorari di avvocato (che spettano per le sole udienze di trattazione), non anche della tabella B), che autonomamente regola gli “onorari e diritti di procuratore” e che non contiene alcuna limitazione in rapporto all’attività svolta dal professionista in ciascuna udienza.
Quanto al giudizio di eccessività delle trasferte e delle vacazioni, la censura è inammissibile per la sua genericità non essendo indicato, nel testo del motivo, quale sarebbe il numero delle trasferte e vacazioni non riconosciute e, per ciascuna di essa, la data di effettuazione e le relative ragioni, onde apprezzare la decisività della censura per vizio di motivazione. Il motivo va quindi accolto per quanto attiene ai diritti di procuratore; il giudice del rinvio si atterrà al principio secondo il quale i diritti di procuratore devono essere riconosciuti anche per le udienze di mero rinvio; il motivo deve essere rigettato quanto alle trasferte e vacazioni.
3. Con riferimento alla maggiorazione di cui all’art. 15 T.F., oggetto del terzo motivo, il ricorrente lamenta che la Corte di appello, pur avendo dato atto, in motivazione, che la maggiorazione per spese generali è dovuta, nel dispositivo non ha pronunciato condanna al pagamento della somma oltre le spese generali.
Formulando il quesito di diritto il ricorrente chiede se il rimborso forfettario deve essere liquidato anche in assenza di allegazione specifica e di espressa richiesta.
3.1 Il motivo è inammissibile in quanto dalla motivazione risulta con assoluta evidenza che la condanna comprendeva anche la somma per spese generali forfetarie; pertanto l’omessa indicazione nel dispositivo integra una mera omissione che deve essere corretta con il procedimento di correzione degli errori materiali, tenuto conto che non era necessaria una specifica determinazione e quantificazione delle spese perché l’importo è determinato dalla legge.
4. Il quarto motivo attiene alla decorrenza degli interessi legali, richiesti dal ricorrente, nel giudizio di merito, con decorrenza dal 24/11/1987 (data nella quale aveva comunicato la rinuncia al mandato) e, invece, riconosciuti dalla Corte di Appello con decorrenza dal 28/12/1998, data nella quale furono espressamente richiesti.
Il ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 1219 e 1224 c.c. e il vizio di motivazione, sostiene che già la comunicazione di rinuncia al mandato del 24/11/1987 conteneva una implicita richiesta di pagamento degli interessi, seguita da una comunicazione del 10/1/1992 nella quale chiedeva di essere contattato per un bonario componimento, in mancanza del quale avrebbe adito le vie legali; aggiunge che il Comune convenuto aveva espressamente contestato il ritardo della domanda giudiziale sostenendo che era preordinato allo scopo di far decorrere gli interessi dal 1987, così implicitamente riconoscendo la pretesa. Formulando il quesito di diritto chiede:
– se per la costituzione in mora è sufficiente che il creditore manifesti chiaramente, con qualsiasi scritto, la volontà di ottenere il soddisfacimento;
se il giudice può entrare nel merito dell’individuazione della data da cui maturano gli interessi se vi è accordo o non contestazione sul momento in cui vi è stata la richiesta di adempimento;
se gli interessi per l’attività professionale prestata decorrono dalla richiesta di pagamento e prescindono dalla liquidità ed esigibilità del credito;
– se il contenuto della raccomandata del 24/11/1987 può qualificarsi idonea messa in mora.
4.1 Gli interessi moratori, a differenza degli interessi corrispettivi, dovuti per la semplice esigibilità del credito, richiedono la messa in mora ai sensi dell’art. 1219 c.c.; in presenza di un credito non liquido non sussiste il presupposto della mora, costituito dalla esistenza ed attualità della obbligazione; a questo principio si può derogare solo quando la mancata o ritardata liquidazione sia conseguente alla condotta ingiustificatamente dilatoria del debitore stesso, qual è il suo illegittimo comportamento processuale per avere egli, a torto, contestato in radice la propria obbligazione (Cass. 27/8/1991 n. 9158).
Inoltre la costituzione in mora del debitore, anche al fine della interruzione della prescrizione, postula l’estrinsecazione della pretesa creditoria, con richiesta d’adempimento e, pertanto, non può essere ravvisata in una generica riserva di far valere il diritto o di agire a sua tutela in un momento successivo (Cass. 21/5/1985 n. 3096). La Corte di Appello ha rilevato che:
– nella comunicazione del 24/11/1987 non si formulava la richiesta di interessi, ma v’era riserva di agire dopo l’acquisizione del parere dell’Ordine;
la prima richiesta valida era stata formulata 28/12/1998 (da questa la Corte di appello fa decorrere gli interessi).
– con la comunicazione 10/1/1992 la richiesta è stata espressamente formulata solo per le spettanze richieste nel procedimento contro P. e altro (v. pag. 9 della sentenza di appello).
La motivazione è congrua e sufficiente, nonché rispettosa delle norme in materia di mora debendi, avendo correttamente rilevato che non vi era mai stata rituale messa in mora prima della richiesta formulata 28/12/1998.
Il quarto motivo va rigettato.
5. In conclusione, deve essere accolto il primo motivo, deve essere accolto il secondo motivo nei limiti di cui in motivazione e rigettato per il resto, deve essere dichiarato inammissibile il terzo motivo e deve essere rigettato il quarto motivo, con la cassazione della sentenza impugnata e rinvio, anche per le spese, alla Corte di Appello di Salerno in diversa composizione che si atterrà ai principi di diritto come sopra enunciati.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo motivo nei limiti di cui in motivazione e lo rigetta per il resto, dichiara inammissibile il terzo motivo e rigetta il quarto motivo.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Salerno in diversa composizione.
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