condominio quater

Il testo integrale

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 3 ottobre 2013 n. 22634[1]

 

La delibera condominiale inficiata da nullità è sottratta all’osservanza del termine di impugnazione previsto dall’art. 1137 c.c. per le delibere condominiali solo annullabili.

Nel caso specifico si trattava di una delibera incidente sui diritti individuali dei condomini, vertendosi sulla sussistenza del diritto e non sulla mera determinazione quantitativa del riparto spese, per avere il condominio addebitato a detti condomini importi relativi all’impianto di riscaldamento che la sentenza impugnata ha escluso riguardasse i locali siti ai piani sottotetto appartenenti ai resistenti, per espressa disposizione del regolamento condominiale.


[1] Testo scaricabile e consultabile dal portale giuridico del Sole24Ore – Guida al Diritto
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/guidaAlDiritto/civile/civile/sentenzeDelGiorno/2013/10/la-delibera-nulla-non-soggiace-ai-termini-per-limpugnazione.html

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