Suprema Corte di Cassazione
sezione II
sentenza 3 luglio 2014, n. 28943
Fatto
1. Con ordinanza del 09/12/2013, la Corte di Appello di Bologna dichiarava inammissibile l’appello proposto da D.A. in quanto proposto oltre i termini di cui all’art. 585/2 lett. b) cod. proc. pen.
La Corte, infatti, dopo avere evidenziato che la sentenza impugnata – emessa con motivazione contestuale – era stata depositata il 27/09/2010 e che, quindi, i termini per proporre impugnazione scadevano il 12/10/2010, rilevava che l’unica data certa desumibile dagli atti era quella riferibile alla spedizione a mezzo raccomandata ed esattamente quella del 15/10/2010 riportata sul timbro postale apposto sulla busta della raccomandata contenente l’atto di impugnazione.
La Corte rilevava, poi, che «non può considerarsi in alcun modo valida la data del 12/10/2010 apposta sul modulo di accettazione da parte dell’ufficio postale preposto alla spedizione, e ciò non solo per la palese inidoneità di tale documento ad essere sussunto in un valido atto di spedizione – il quale, così come ribadito dall’indirizzo giurisprudenziale di cui sopra, oltre che dal chiaro tenore della norma ex art. 583 coma 2 c.p.p., costituisce già un’ipotesi eccezionale rispetto alla regola generale di cui all’art. 582 c. p. p. – ma anche, e soprattutto, per l’assoluta impossibilità di ricondurre tale modulo di accettazione alla busta della raccomandata».
2. Avverso la suddetta ordinanza, l’imputato, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione degli artt. 583-591 cod. proc. pen.
Il ricorrente sostiene che, erroneamente, la Corte aveva ritenuto come unica data certa quella apposta sul timbro postale: in realtà, data certa doveva essere considerata anche la data di spedizione risultante dal cedolino postale o ricevuta di spedizione telematica che attestava che la raccomandata con l’atto di appello era stata spedita, in via telematica, in data 11/10/2010 e, quindi, nei termini.
Il ricorrente sostiene che la ricevuta di spedizione elettronica ha lo stesso valore legale di quelle rilasciata dall’ufficio postale: in altri termini la Corte non aveva considerato che il mezzo utilizzato «era chiaramente una raccomandata postale ancorchè evolutasi, peraltro già a far data dal 2003, con servizio on line».
Diritto
1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate.
2. L’art. 583/2 cod. proc. pen. stabilisce che «l’impugnazione si considera proposta nella data di spedizione della raccomandata o del telegramma».
Il ricorrente, ha prodotto:
a) il sommario della ricerca raccomandata on line dal quale risulta che la raccomandata in questione fu spedita il 11/10/2010 alle ore 21,26;
b) la ricevuta di accettazione del centro di gestione di Poste Italiane dalla quale risultano tutti i dati identificativi della suddetta raccomandata e, in particolare, che fu spedita il 11/10/2010 alle ore 21,26;
c) l’informativa delle Poste Italiane che, nel descrivere le caratteristiche della raccomandata on line, afferma che: la suddetta raccomandata «rientra nell’ambito del servizio postale universale [..] la ricevuta della spedizione elettronica ha lo stesso valore legale di quella rilasciata dall’ufficio postale [..]».
Alla stregua della suddetta documentazione, deve ritenersi che l’interpretazione che la Corte ha dato dell’art. 582/2 cod. proc. pen. – e cioè che la suddetta norma si applica solo alla tradizionale raccomandata cartacea – è immotivatamente restrittiva.
La norma va, invece, interpretata in linea con l’evoluzione tecnologica sicchè, ove il suddetto mezzo (ossia la raccomandata on line) presenti gli stessi requisiti di certezza della tradizionale raccomandata, non vi è alcun motivo per ritenere che la certezza della data di spedizione non possa essere desunta dall’attestazione rilasciata dal Centro di gestione di Poste Italiane, tanto più che, anche sul piano letterale, la norma parla semplicemente di “spedizione di raccomandata” ma senza specificare se la spedizione debba essere cartacea o elettronica.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di Appello di Bologna per l’ulteriore seguito.
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