Corte_de_cassazione_di_Roma

Suprema Corte di Cassazione

sezione II
Sentenza 3 gennaio 2014, n. 59

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente
Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere
Dott. MATERA Lina – Consigliere
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere
Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:SENTENZA
sul ricorso 31615-2007 proposto da:
(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), (OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende;
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);
– Intimati –
sul ricorso 2341-2008 proposto da:
(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), (OMISSIS) C.F. (OMISSIS), (OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende, quest’ultima difesa anche dall’avv. (OMISSIS) per procura notarile del 26/11/2013 rep. n. 130;
– controricorrenti e ricorrenti incidentali –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 5515/2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 12/12/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/11/2013 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI;
udito l’Avvocato (OMISSIS) con delega depositata in udienza dell’Avv. (OMISSIS) difensore dei ricorrenti che si e’ riportato agli atti depositati, e ne ha chiesto l’accoglimento;
udito l’Avv. (OMISSIS) difensore delle ricorrenti incidentali che si riporta agli scritti depositati e ne ha chiesto l’accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL CORE Sergio che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), con atto di citazione del 26 luglio 1995, convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Roma il proprio fratello (OMISSIS) e la moglie di questi (OMISSIS), e premesso che il (OMISSIS) era deceduto in (OMISSIS) il loro padre (OMISSIS), lasciando eredi quattro figli: (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), che avevano appreso, dopo la morte del padre, che questi con atto di donazione remunerativa aveva donato al fratello (OMISSIS) l’unico immobile di sua proprieta’ ed aveva ceduto alla moglie del fratello la quota della cooperativa tassistica della quale faceva parte; assumevano che il padre aveva effettuato la donazione in una situazione d’incapacita’ d’intendere e di volere , per altro non erano state rinvenute somme di denaro, tranne che un saldo di conto corrente di lire 530.000.
Chiedevano, pertanto, che venisse dichiarata l’invalidita’ della donazione e del trasferimento di quota sociale e di licenza tassistica e venisse dichiarata la collazione sulle somme depositate sui conti bancari e ritirati senza motivazione, che la donazione era lesiva della loro quota di legittima.
Si costituivano in giudizio i convenuti (OMISSIS) e (OMISSIS) contestando le domande delle attrici.
Effettuata CTU ed esaurita l’attivita’ istruttoria, il Tribunale di Roma con sentenza del 22 marzo 2001 annullava per incapacita’ d’intendere e di volere la donazione del (OMISSIS) e dichiarava aperta la successione di (OMISSIS) e, in mancanza di testamento, l’eredita’ era devoluta ai quattro figli in parti uguali. Accertato che il patrimonio era composto dall’immobile sito in (OMISSIS) e dalle somme ritrovate sul conto bancario. Considerato che non era facilmente divisibile, dichiarava sciolta la comunione ereditaria e ne disponeva la vendita all’incanto.
Avverso tale sentenza proponeva appello (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), chiedendo che fosse dichiarato invalido e improduttivo di effetti il trasferimento della quota sociale e di licenza tassistica da (OMISSIS) a (OMISSIS) e per l’effetto che fossero acquisiti al patrimonio ereditario i beni cosi’ recuperati con attribuzione delle quote secondo legge. Che fosse ritenuta oggetto di collazione la somma giacente alla data del decesso di (OMISSIS) sul conto corrente presso la (OMISSIS).
Si costituivano in giudizio (OMISSIS) e (OMISSIS), riproponendo le istanze istruttorie gia’ formulate in primo o grado e concludendo per il rigetto del gravame. In via incidentale, chiedevano che venisse accertata l’insussistenza della incapacita’ di intendere e di volere di (OMISSIS), in relazione ala donazione oggetto della controversia.
La Corte di appello di Roma con sentenza n. 5515 del 2006 rigettava entrambi gli appelli (principale ed incidentale) compensava le spese. A sostegno di questa decisione la Corte romana osservava: a) che la prova dell’incapacita’ di intendere e di volere di (OMISSIS) in relazione alla donazione non era presuntiva, ma fondata su concreti accertamenti risultanti da due CTU, da cui risultava che il de cuius almeno da (OMISSIS) era affetto da un complesso morboso caratterizzato da demenza senile, comportante una significativa degenerazione neurologica per la quale la capacita’ di intendere e di volere era da considerarsi annullata b) quanto al trasferimento della quota della cooperativa tassistica essendo avvenuta agli inizi del 1991 cosi’ come dedotto dai convenuti e non contrastato dalle attrici, non vi era prova che a quell’epoca il de cuius fosse incapace; c) generica e inidonea a consentire di verificare l’illegittima ed abusiva destinazione dei prelevamenti bancari.
La cassazione di questa sentenza e’ stata chiesta da (OMISSIS) e (OMISSIS) con ricorso affidato a due motivi, illustrati con memoria. (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno resistito con controricorso, con il quale hanno proposto, altresi’, ricorso incidentale, per un motivo, illustrati con memoria.
In data 26 novembre 2013 la Sig.ra (OMISSIS) ha depositato atto di procura alle lite con firma autenticata, con il quale ha nominato nuovo procuratore nella persona dell’avv. (OMISSIS).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente i rincorsi, principale e incidentale, ai sensi dell’articolo 335 c.p.c., vanno riuniti atteso che sono stati proposti contro la stessa sentenza.
A.= Ricorso principale.
1.= (OMISSIS) e (OMISSIS) lamentano:
a) con il primo motivo la violazione o falsa applicazione degli articoli 112, 115, 116, 194 e 196 c.p.c., articoli 2697, 2727 e 2729 c.c., nonche’ la nullita’ della sentenza o del procedimento, omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’articolo 360 c.p.c., nn. 3, 4, 5. Secondo i ricorrenti, la Corte romana avrebbe esaminato le risultanze delle prove fornite in ordine alla capacita’ di (OMISSIS) nel momento in cui poneva in essere la donazione, oggetto della controversia, in maniera insufficiente ed illegittima. In particolare, ritiene il ricorrente: a) tenuto conto che il CTU incaricato dal Tribunale concludeva che solo in via presuntiva, in difetto di adeguata documentazione, poteva affermarsi la preesistenza dell'(OMISSIS) dello stato di deterioramento mentale di (OMISSIS), la Corte romana, avrebbe colmato la lacuna probatoria, utilizzando la consulenza di ufficio resa in altro giudizio, eppero’ non avrebbe tenuto conto che la CTU cui fa riferimento la Corte di merito non sarebbe una prova, ma un semplice strumento di valutazione. b) E di piu’, ammesso pure che fosse dimostrata l’incapacita’ di (OMISSIS), poteva, pero’, essere dimostrato attraverso la prova del lucido intervallo la capacita’ maturale del donante al momento della donazione, ma la Corte territoriale avrebbe trascurato di considerare le prove offerte dagli odierni ricorrenti. Al fine di dimostrare la piena capacita’ naturale di (OMISSIS), nel momento in cui disponeva la donazione, veniva depositato un certificato medico recante la data (OMISSIS), cioe’ lo stesso giorno in cui veniva compiuta la donazione con il quale il medico affermava che dalla visita medica risultava che (OMISSIS) era capace d’intendere e di volere. E, in verita’ la certificazione fu raccolta per volonta’ de cuius proprio al fine di preservare il beneficiario da possibili future azioni contro il figlio. Quest’unico documento che si riferisce al giorno della donazione, dalla sentenza impugnata, non e’ stato considerato. La sentenza impugnata, sempre secondo i ricorrenti, non avrebbe valutato neppure il certificato del 15 gennaio 1992, relativo all’esame di elettroencefalografico, ne’ del certificato del 11 febbraio 1992, che riguardava l’esame neurologico.
Cio’ posto, i ricorrenti formulano il seguente quesito di diritto: a) il giudice nel fondare il proprio convincimento puo’ utilizzare la consulenza tecnico di ufficio svolta in altro giudizio quale mero elemento indiziario, inidoneo a costituire in se’ prova del fatto che si intenda dimostrare, b) La consulenza tecnica di ufficio non costituisce mezzo di prova, ma strumento di valutazione, sotto il profilo tecnico scientifico di dati gia’ acquisiti, che non puo’ essere utilizzato al fine di esonerare le parti dall’onus probandi gravante su di esse; il giudice, nell’assumere la propria decisione, deve considerare tutte le prove proposte dalle parti ed assunte in giudizio e valutarle secondo il suo prudente apprezzamento.
b) Con il secondo motivo la violazione o falsa applicazione degli articoli 112 e 184 c.p.c., articolo 2697 c.c., nonche’ la nullita’ della sentenza o del procedimento, omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’articolo 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5. Secondo i ricorrenti, la Corte romana avrebbe rigettato, senza alcuna motivazione, le richieste istruttorie avanzate dagli odierni ricorrenti. Eppero’, (OMISSIS) e (OMISSIS) avevano chiesto l’assunzione di una prova testimoniale cosi’ articolata “Vero che il sig. (OMISSIS) in data (OMISSIS) era pienamente capace di intendere e d volere”, nonche’ la rinnovazione della CTU. La Corte di merito a fronte di queste richieste si e’ limitata ad affermare che “le richieste istruttorie degli appellati in considerazione delle prove gia’ acquisite vanno disattese”. Cio’ si risolve, sempre secondo i ricorrenti, in una chiara o falsa applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 112 e 184 c.p.c., nonche’ in una nullita’ del procedimento e della sentenza, giacche’ i giudici di merito hanno del tutto trascurato (per avendo riconosciuto l’astratta valenza) le richieste probatorie avanzate da (OMISSIS) e dalla (OMISSIS), determinanti ai fini del decidere. Pertanto, voglia questa Ecc.ma Corte, concludono i ricorrenti, pronunciarsi sui principi di cui ai seguenti quesiti di dritto: il giudice riconosciuto l’incombenza in capo ad una parte dell’onere della prova su determinati fatti o circostanze, deve consentire l’ammissione delle prove che siano rivolte all’assoluzione del predetto onere.
1.1.= Entrambi i motivi vanno esaminati congiuntamente, considerata l’innegabile connessione che esiste tra gli stessi ed entrambi contengono doglianze che non possono trovare accoglimento in questa sede, per le ragioni di cui si dira’.
Come afferma la dottrina piu’ attenta e la stessa giurisprudenza anche di questa Corte:
1) al fine dell’invalidita’ del negozio per incapacita’ naturale non e’ necessaria la prova che il soggetto, nel momento del compimento dell’atto, versava in uno stato patologico tale da far venir meno, in modo totale ed assoluto, le facolta’ psichiche, essendo sufficiente accertare che tali facolta’ erano perturbate al punto da impedire al soggetto una seria valutazione del contenuto e degli effetti del negozio, e quindi il formarsi di una volonta’ cosciente;
2) la prova dell’incapacita’ naturale puo’ essere data con ogni mezzo, ed il giudice e’ libero di utilizzare, ai fini del proprio convincimento, anche le prove raccolte in un giudizio diverso intercorso tra le stesse parti o tra altre, o in base ad indizi e presunzioni, che anche da soli, se del caso, possono essere decisivi ai fini della sua configurabilita’, specie quando i risultati dei mezzi istruttori espletati trovino rispondenza nella realta’ dei fatti e delle situazioni giuridiche. A sua volta, come ha avuto modo di affermare questa Corte in altre occasioni: a) accertata la totale incapacita’ di un soggetto in due determinati periodi, prossimi nel tempo, per il periodo intermedio, la sussistenza dell’incapacita’ e’ assistita da presunzione iuris tantum, sicche’, in concreto, si verifica l’inversione dell’onere della prova, nel senso che, in siffatta ipotesi, deve essere dimostrato, da chi vi abbia interesse, che il soggetto abbia agito in una fase di lucido intervallo; b) l’apprezzamento di tale prova costituisce giudizio riservato al giudice di merito che sfugge al sindacato di legittimita’ se sorretto da congrue argomentazioni, esenti da vizi logici e da errori di diritto (cfr. tra le altre Cass. 2085/1995, 11833/1997, 4539 del 28/03/2002).
1.1.a) Ora, nel caso in esame, la Corte romana ha preso le mosse dalla consulenza espletata nel corso di un giudizio avente ad oggetto il diritto del (OMISSIS) all’indennita’ di accompagnamento, risalente a meno di due anni prima, dalla quale risultava che gli accertamenti eseguiti nel settembre 1991 dal CTU, Dr. (OMISSIS), confermavano il giudizio di permanenza della incapacita’ del de cuius essendo risultato dagli accertamenti stessi che (OMISSIS) presentava “un grave deterioramento mentale con frequenti episodi di disorientamento temporo-spaziale, amnesie …. tanto da dover essere coadiuvato dal figlio per eseguire le varie manovre semeiologiche in quanto non comprendeva il significato di cio’ che gli veniva detto”. La corte territoriale, ha poi sottolineato che se nella successiva consulenza disposta nella presente causa il C.T.U., riteneva che, solo in via presuntiva in difetto di adeguata documentazione, poteva affermarsi la preesistenza dell’incapacita’ del (OMISSIS) all'(OMISSIS), tuttavia, ha messo in evidenza come l’incertezza probatoria veniva colmata dalla relazione peritale del Dr. (OMISSIS) appena richiamata. Pertanto, accertata la totale incapacita’ di (OMISSIS) in due determinati periodi, prossimi nel tempo, la sussistenza dell’incapacita’ nel periodo intermedio era pertanto assistita da presunzione iuris tantum; con la consequenziale inversione dell’onere della prova nel senso che i convenuti avrebbero dovuto provare che il loro dante causa agi’ in una fase di lucido intervallo.
Partendo da tale corretta premessa, la corte romana ha osservato che (OMISSIS) e (OMISSIS) non avevano provato con certezza che il contratto venne stipulato da (OMISSIS) in un lucido intervallo. Elementi conducenti in tal senso non potevano trarsi dall’attestazione del Notaio in ordine allo stato di sanita’ mentale del donante perche’ quell’attestazione era fondata su un apprezzamento personale che poteva essere superato dalla valutazione del giudice sulla base di altre risultanze processuali. Ad un tempo, la Corte romana ha evidenziato che a fronte delle chiare esultanze probatorie acquisite in giudizio le richieste istruttorie degli appellati andavano disattese.
In definitiva, la corte di merito ha tratto dalle varie situazioni emerse dalle consulenze tecniche e da una certificazione diagnostica, quegli elementi uniformi che, nella loro sintesi e nella loro univoca direzione, determinavano il convincimento di una situazione d’incapacita’ protratta.
1.1.b).= Ne’ detta ricostruzione logica, quale e’ stata espressa nella motivazione della sentenza della corte territoriale, puo’ ritenersi carente per non essere stati riprodotti i diversi elementi di prova di segno contrario in assunto trascurati.
Rientra, infatti nella istituzionale e insindacabile funzione del giudice del merito scegliere gli elementi probatori che ritiene adeguati e rilevanti per la decisione e sulla cui base fondare il proprio libero convincimento, senza dover necessariamente prendere in esame tutte le risultanze processuali, ne’ confutare ogni argomentazione prospettata dalle parti.
In tale prospettiva, riveste carattere di completezza la motivazione che, nella globalita’ degli elementi probatori acquisiti, consente l’individuazione di quelli che, nel loro coordinamento logico e nella loro sintesi, assumendo carattere prevalente, consentano la formazione di un convincimento di certezza sulla situazione da dimostrare, dovendosi ritenere implicitamente disattesi tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non specificamente menzionati, siano incompatibili con la decisione adottata.
Pertanto, i vizi di motivazione che legittimano il sindacato di questa Corte ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 non possono consistere nella difformita’ dell’apprezzamento dei fatti e delle prove contenute nella sentenza impugnata rispetto a quello, piu’ favorevole, preteso dalla parte ricorrente. D’altronde, le situazioni ricordate dai ricorrenti non assumono carattere di essenzialita’ atta a scalzare la prova logica, validamente ritenuta raggiunta dalla corte di merito.
B.= Ricorso incidentale.
3.= Con l’unico motivo del ricorso incidentale (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) lamentano la carenza e contraddittoria motivazione ai sensi dell’articolo 360 c.p.c.. Avrebbe errato la Corte romana nell’aver rigettato la domanda di annullamento dell’atto di trasferimento della quota della cooperativa tassistica effettuata dal de cuius a vantaggio della nuova, perche’, contrariamente a quanto affermato dalla Corte di merito, anche all’epoca del trasferimento di detta quota (OMISSIS) era incapace di intendere e di volere. In particolare, ritengono i ricorrenti, se e’ vero che il dr. (OMISSIS) (il primo CTU) individuava nel giugno 1990 la data di sussistenza delle condizioni necessarie per il conseguimento dell’indennita’ di accompagnamento sulla base di un grave deterioramento mentale, l’incapacita’ di intendere e di volere di (OMISSIS) non poteva che risalire anche al momento del trasferimento della quota della comparativa tassistica avvenuta all’inizio del 1991.
3.1.= Il motivo e’ infondato atteso che la motivazione con la quale la Corte di Roma ha rigettato la domanda di annullamento del trasferimento della quota della cooperativa tassistica, e’ non solo logica ma, soprattutto, coerente con i dati acquisiti in giudizio.
Come correttamente ha affermato la Corte territoriale, il fatto che il CTU dr. (OMISSIS) abbia ritenuto sussistente sin dal giugno 1990 le condizioni medico legali per il riconoscimento dell’indennita’ di accompagnamento non costituiva un dato sufficiente per ritenere sussistente l’incapacita’ di intendere di volere del (OMISSIS) al momento della donazione indiretta di cui si dice, dato che per il conseguimento di quell’indennita’ si richiede uno stato di invalidita’ del beneficiario non necessariamente coincidente con uno stato d’incapacita’ permanente ed assoluto.
A fronte di questa motivazione convincente e condivisibile, le considerazioni dei ricorrenti integrano gli estremi di giudizi personali, per altro, non fondati su dati certi e dimostrati. Piuttosto, il ragionamento dei ricorrenti verrebbe a scontrarsi con il divieto della doppia presunzione e, cioe’, con il divieto di dimostrare l’esistenza di un fatto, muovendo dall’esistenza di un fatto a sua volta presunto, perche’ in contrasto con quanto afferma l’articolo 2727 c.c., laddove definisce le presunzioni quali conseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignoto, laddove il fatto noto non puo’, per se stesso, essere un fatto presunto.
In definitiva, riuniti i ricorsi, vanno rigettati entrambi. La reciproca soccombenza e’ ragione sufficiente per compensare le spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, li rigetta entrambi. Compensa le spese del presente giudizio di cassazione.

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