Corte di Cassazione bis

Suprema Corte di Cassazione

sezione II

sentenza 16 gennaio 2014, n. 809

Svolgimento del processo

1. – A.A. propose appello avverso la sentenza del Tribunale di Monza, Sezione distaccata di Desio, che aveva dichiarato l’esclusiva proprietà di D.M. sui beni oggetto di sequestro di cui al provvedimento 3 luglio 2000, e in particolare delle somme riportate nel conto deposito titoli n. 3003 acceso presso il Banco Ambrosiano Veneto e annessi conti correnti di cui l’appellante era cointestatario e di quanto contenuto nelle cassette di sicurezza intestate ad A.A. .
2. – La Corte d’appello di Milano, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiarò il D. proprietario del cinquanta per cento del valore delle somme riportate sul predetto conto deposito titoli, ed annessi conti correnti, condannando la A. al pagamento del relativo importo in favore del D. .
Con riguardo alla censura relativa alla declaratoria di inammissibilità per tardività delle domande di condanna proposte dalla A. , qualificate come riconvenzionali – censura attinente essenzialmente a tale qualificazione – la Corte confermò la conclusione del giudice di primo grado in ordine alla tempestività delle stesse.
Essa ritenne poi che nella specie sussistessero i presupposti per concludere che con la cointestazione del conto alla moglie il D. avesse inteso realizzare una donazione indiretta di metà del valore del conto deposito titoli, acquistati con danaro pacificamente proveniente da sue disponibilità esclusive, e ciò sulla base delle stesse dichiarazioni dell’uomo. Ne conseguiva, in relazione al conto deposito titoli, la riforma della pronuncia impugnata con la limitazione della sua portata al cinquanta delle somme riportate sul conto deposito titoli e sui conti annessi.
La Corte confermò, invece, la decisione quanto al contenuto delle cassette di sicurezza, per non avere l’appellante provato, come era suo onere, la esistenza dell’animus donandi, che non poteva ritenersi implicito nella intestazione alla moglie delle cassette e nel deposito di somme e di altri valori al loro interno, poiché tali atti avrebbero potuto avere anche finalità diverse, mentre in senso contrario a tale conclusione deponeva la circostanza che l’attore avesse delega disgiunta al compimento di tutti gi atti relativi al contratto di locazione della cassetta e che ne pagasse i canoni.
3. – Per la cassazione di tale sentenza ricorre il D. sulla base di due motivi, illustrati anche da successiva memoria. Resiste con controricorso A.A. .

Motivi della decisione

1. – Con il primo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 769 e 771 cod.civ. nonché omessa e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Avrebbe errato la Corte di merito nel ritenere che il D. avesse inteso, con l’accensione di un conto cointestato a sé e alla moglie, realizzare una donazione indiretta in favore della stessa del cinquanta per cento delle somme versate sul conto stesso, giudicando provata la sussistenza dell’animus donandi. Secondo il ricorrente l’apertura di un conto corrente cointestato non implica automaticamente il perfezionamento di una donazione indiretta. Nella specie, dopo l’apertura del conto cointestato erano confluite in tale rapporto somme pacificamente derivanti dai soli proventi professionali del D. , che, in tal modo, aveva solo inteso gestire il risparmio coinvolgendo la moglie, che ripetutamente ne aveva fatto esplicita richiesta, lamentando la sua mancata partecipazione alla economia familiare. Del resto, la donazione non può comprendere che i beni presenti del donante, mentre, nella specie, il conto era stato acceso ex novo, privo di immediata provvista, ed era stato destinato ad essere alimentato con versamenti progressivi provenienti da uno solo dei cointestatari e frutto del suo lavoro.
La illustrazione della censura si conclude con la formulazione, ai sensi dell’art. 366-bis cod.proc.civ., applicabile nella specie ratione temporis, del seguente quesito di diritto: “Deve escludersi nell’operazione di semplice apertura di contratto di deposito bancario cointestato, tra coniugi in regime di separazione dei beni, l’automatica riconducibilità a detto negozio-mezzo, allo schema della c.d. donazione indiretta per le somme che successivamente alla stipulazione di detto contratto verranno depositate su detto conto a più riprese mediante disponibilità esclusive di uno solo dei cointestatari?”; e con la indicazione del seguente fatto controverso: “Il fatto consiste nell’apertura di un contratto di deposito bancario cointestato, privo di provvista, sul quale sono confluiti solo in maniera progressiva e successiva, svariati accrediti provenienti dai compensi per l’attività lavorativa di uno solo dei cointestatari”.
2. – Con il secondo motivo si denuncia omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo e controverso per il giudizio, con riferimento all’applicazione degli artt. 769, 1321, 1322 e 1362 cod.civ.. Premesso che lo spirito di liberalità, elemento costitutivo del contratto di donazione, consistente nella consapevolezza di conferire ad altri un vantaggio patrimoniale senza esservi costretti, si distingue dal motivo, che è un movente personale e concreto dell’atto volitivo, il ricorrente sottolinea che nella specie era risultato pacifico e comprovato che la sua volontà era quella di tacitare le lagnanze della moglie rendendola formalmente partecipe di un nuovo conto di risparmio, mancando peraltro la prova che egli avesse inteso beneficiarla del cinquanta per cento degli importi che egli solo avrebbe accreditato successivamente all’apertura del conto, dal quale mai la A. avrebbe prelevato alcunché e nel quale non avrebbe mai versato alcun proprio introito. In definitiva, l’intento era quello – dopo aver concesso alla moglie, a seguito delle sue richieste, una delega sul conto in cui era già depositata parte dei suoi risparmi – di porre le somme versate nel nuovo conto acceso, e cointestato con la donna, a disposizione di eventuali esigenze comuni della famiglia e non a disposizione esclusiva, nemmeno nella misura del cinquanta per cento, della A. .
La illustrazione della censura si conclude con la indicazione del fatto controverso, individuato nella “originaria concessione del Dott. D. , su pressante richiesta della moglie, della semplice delega sul conto corrente contenente i risparmi già esistenti, circostanza completamente ignorata dal Giudice di secondo grado che tiene in considerazione soltanto la successiva cointestazione del conto, per i risparmi futuri”.
3. – Le censure, che, avuto riguardo alla stretta connessione che le avvince, volte come sono, entrambe, ad escludere la configurabilità nella cointestazione del conto di una donazione indiretta, sono fondate nei termini che seguono.
3.1. – La cointestazione di un conto corrente, attribuendo agli intestatari la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto (art. 1854 cod. civ.) sia nei confronti dei terzi, che nei rapporti interni, fa presumere la contitolarità dell’oggetto del contratto (art. 1298, secondo comma, cod. civ.), ma tale presunzione da luogo soltanto all’inversione dell’onere probatorio, e può essere superata attraverso presunzioni semplici – purché gravi, precise e concordanti – dalla parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa (v. Cass., sent. n. 28839 del 2008; cfr. anche Cass., sent. n. 4496 del 2010).
3.2. – Nella specie, poi, avuto riguardo alla nullità della donazione di beni futuri sancita dall’art. 771 cod.civ., la Corte di merito ha errato nel ricondurre alla cointestazione del conto la donazione del cinquanta per cento delle somme versate nel tempo dal D. sul conto, in quanto l’animus donandi non poteva essere riconosciuto sulla sola base di detta cointestazione. Il giudice di secondo grado avrebbe dovuto invece motivare sullo spirito di liberalità che assisteva ogni versamento.
4. – Conclusivamente, il ricorso deve essere accolto. La sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata ad un diverso giudice – che viene individuato in altra Sezione della Corte d’appello di Milano, cui è demandato altresì il regolamento delle spese del presente giudizio – che la riesaminerà alla luce dei rilievi svolti sub 3.1. e 3.2.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Corte d’appello di Milano.

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