Corte di Cassazione
sezione II
sentenza 29 novembre 2013, n. 26852
Svolgimento del processo
D.M.A. , con atto di citazione del 28 luglio 2000, conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Catania, la società F.lli Villa srl., concessionaria della Peugeot, chiedendo che venisse dichiarata la risoluzione del contratto di compravendita dell’auto Peugeot 306 SW acquistata il (omissis) , per il prezzo di lire 32.250.000, per grave difettosità del motore, già accertata con consulenza tecnica preventiva, che la concessionaria non era riuscita a riparare. Chiedeva, oltre la risoluzione anche, il risarcimento del danno per il limitato uso dell’autovettura e la minima commerciabilità della stessa e, in via subordinata, la riduzione del prezzo della vendita.
Si costituiva la società F.lli Villa eccependo la carenza di legittimazione passiva dato che responsabile dei difetti sarebbe stata la Peugeot e non il rivenditore, nel merito eccepiva che la staratura della pompa di iniezione era dovuto a negligenza dell’attrice, pertanto, la domanda andava rigettata.
Il Tribunale di Catania, con sentenza n. 50 del 2002, rigettava la domanda di risoluzione ed accoglieva quella di riduzione del prezzo della vendita e per l’effetto condannava la convenuta a pagare all’attrice una somma corrispondente al prezzo attuale di un motore nuovo dello stesso tipo di quello montato sull’autovettura acquistata e al costo della sua installazione sull’auto dell’attrice, desumibili dai listini in possesso della concessionaria, o, in alternativa, ad installare, a proprie totali spese, sull’auto dell’attrice, un motore nuovo, compensava per metà le spese e per l’altra metà condannava la convenuta al pagamento in favore dell’attrice.
Avverso questa sentenza, proponeva appello, la società F.lli Villa, per insufficiente e/o erronea motivazione e per violazione del disposto di cui all’art. 1592 atteso che il Tribunale, nonostante avesse rigettato la domanda di risoluzione, accoglieva quella di riduzione del prezzo di compravendita, ma le due azioni avendo gli stessi presupposti escludono che tra le stesse potesse esservi un rapporto di subordinazione. Pertanto, chiedeva la riforma integrale della sentenza di primo grado, dichiarando la mancanza dei presupposti di legge per farsi luogo alla riduzione del prezzo.
Si costituiva D.M.A. contestando la fondatezza dell’atto di appello e ne chiedeva il rigetto, proponeva, altresì, appello incidentale, per violazione dell’art. 112, avendo il giudice emesso una condanna alternativa non chiesta dalle parti, per errato accoglimento della domanda di risarcimento del danno, per errato regolamento delle spese giudiziali.
La Corte di appello di Catania, con sentenza n. 1009 del 2006, accoglieva l’appello, dichiarava inammissibile la domanda di riduzione del prezzo della vendita proposta da D.M. , nei confronti dei F.lli Villa. Condannava la D.M. al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio. A sostegno di questa decisione, la Corte catanese, osservava: a) in ragione del DPR n. 224 del 1988 all’acquirente spettano due azioni delle quali: quella contrattuale sorge, solo, nei confronti del diretto venditore, mentre quella extracontrattuale è esperibile dal compratore contro il produttore, pertanto, correttamente il Tribunale aveva rigettato l’eccezione di mancanza di legittimazione passiva della società F.lli Villa, b) L’azione redibitoria e l’azione quanti minoris sono azioni incompatibili tra loro: l’esercizio dell’una impedisce l’esercizio dell’altra e, dunque, nel caso in esame, bisognava ritenere che la scelta della risoluzione del contratto rendeva impossibile proporre l’azione della riduzione del prezzo. Sicché, avendo il primo giudice, rigettata la domanda svolta, in via principale, di risoluzione del contratto, non poteva poi accogliere la domanda subordinata di riduzione del prezzo, dovendo la stessa essere dichiarata inammissibile.
La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da D.M.A. , con ricorso affidato a due motivi. La società F.lli Villa srl in questa fase non ha svolto alcuna attività giudiziale.
Motivi della decisione
1.- D.M.A. lamenta:
a) con il primo motivo, la violazione dell’art. 1494 cc. ex art. 360 n. 3 c.p.c..
Avrebbe errato la Corte di Catania, secondo la ricorrente, nell’aver ritenuto assorbiti, omettendo di valutare i motivi dell’appello incidentale, dato che l’art. 1494 cod. civ. riconosce al compratore il potere di richiedere in ogni caso il risarcimento del danno. Il compratore, specifica la ricorrente, che abbia sofferto un danno in ragione dei vizi o della mancanza di qualità della res vendita, ben potrebbe astenersi dal chiedere la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo e domandare, invece, il risarcimento del danno. Nel caso in esame, la sig.ra D.M. aveva chiesto, sia in primo grado che in appello, il risarcimento del danno per il limitato godimento dell’autovettura e la minore commerciabilità della stessa, che, certamente, rientrano nella tipologia di quelli risarcibili ex art. 1494 cc. e, pertanto, dovevano esser valutati prescindendo dall’esito della domande di garanzie.
Ciò posto, conclude la ricorrente: dica la Corte di Cassazione, se l’azione di risarcimento danni ex art. 1494 cc, è autonoma rispetto alle azioni di garanzia di cui all’art. 1492 cc, per diversità di presupposti e finalità e, positivamente, affermando l’autonomia dell’azione risarcitoria rispetto all’azione di garanzia, statuisca sulla sussistenza della violazione o falsa applicazione della norma di diritto infra richiamata cassando conseguentemente la sentenza impugnata.
b) con il secondo motivo, l’insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio ex art. 360 n. 5 cpc.
Secondo la ricorrente, la Corte di Appello di Catania, non avrebbe, erroneamente, valutato autonomamente la domanda di risarcimento del danno, avanzata dall’attuale ricorrente con appello incidentale, rigettato la relativa richiesta istruttoria e non avrebbe tenuto in considerazione l’accertamento tecnico preventivo, acquisito nel giudizio di primo grado, da cui era evincibile l’esistenza dei vizi dell’automobile e la correlata quantificazione dei danni ex art. 1226 cc.
Pertanto, conclude la ricorrente: dica la Corte di Cassazione: se il Giudice di merito può omettere di pronunciarsi su una domanda di risarcimento danni ex art. 1494 cc. proposta sia in primo che in secondo grado, ritenendola assorbita dalla pronuncia di inammissibilità della domanda di risoluzione del contratto di vendita, in quanto quest’ultima proposta congiuntamente alla domanda di riduzione del prezzo.
1.1.- Entrambi i motivi vanno esaminati congiuntamente per l’innegabile connessione che esiste tra gli stessi, tanto che la soluzione del primo rende superfluo l’esame del secondo, entrambi sono fondati per le ragioni di cui si dirà.
Il Giudice di appello, dopo aver affermato che l’azione redibitoria e l’azione estimatoria o quanti minoris sono incompatibili tra di loro, in quanto l’uno mira alla risoluzione del contratto e l’altra alla manutenzione del contratto sia pure condizionata ad una riduzione del prezzo rapportata alla minore utilità o al minor valore della cosa, con la conseguenza che l’esercizio dell’una impedisce l’esercizio dell’altra, ha ritenuto di omettere l’esame dei motivi dell’appello incidentale con il quale l’attuale ricorrente chiedeva il risarcimento del danno subito per il limitato godimento dell’autovettura e la minore commerciabilità della stessa, ritenendoli assorbiti dalla decisione assunta.
Tale convincimento non può essere condiviso.
Va qui osservato che la norma dell’art. 1492 cod. civ. prevede l’irrevocabilità della scelta operata con la domanda giudiziale tra la risoluzione del contratto e la riduzione del prezzo, ma lascia impregiudicato, in ogni caso, il diritto del compratore, a norma dell’art. 1494 cod. civ., al risarcimento del danno, ove sia dovuta la garanzia per i vizi della cosa a norma dell’art. 1490 cod. civ.. D’altra parte, come già ha avuto modo di affermare questa Corte in altra occasione (Cass. 2, sent. 5202 del 7-3-2007) che qui si condivide e si conferma, e, come pure è stato sostenuto dall’attuale ricorrente: l’azione di risarcimento dei danni proposta, ai sensi dell’art. 1494 cod. civ., dall’acquirente non si identifica né con le azioni di garanzia di cui all’art. 1492 cod. civ., né con l’azione di esatto adempimento. Infatti, mentre la garanzia per evizione opera anche in mancanza della colpa del venditore, onde eliminare, nel contratto, lo squilibrio tra le attribuzioni patrimoniali determinato dall’inadempimento del venditore, l’azione di risarcimento danni che presuppone di per sé la colpa di quest’ultimo, consistente nell’omissione della diligenza necessaria a scongiurare l’eventuale presenza di vizi nella cosa, può estendersi a tutti i danni subiti dall’acquirente, non solo quindi a quelli relativi alle spese necessarie per l’eliminazione dei vizi accertati, ma anche a quelli inerenti alla mancata o parziale utilizzazione della cosa o al lucro cessante per la mancata rivendita del bene. Da ciò consegue, fra l’altro, che tale azione si rende ammissibile, in alternativa, ovvero, cumulativamente, con le azioni di adempimento in via specifica del contratto, di riduzione del prezzo o di risoluzione del contratto medesimo.
Pertanto, la Corte di Catania, avrebbe dovuto esaminare la domanda di risarcimento danni avanzata dall’attuale ricorrente, e avrebbe dovuto rendere in ordine alla stessa una puntuale decisione.
In definitiva, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata ad altra sezione della Corte di Appello di Catania anche per il regolamento delle spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra sezione della Corte di appello di Catania anche per il regolamento delle spese del presente giudizio di cassazione.
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