Cassazione 12

Suprema Corte di Cassazione

sezione II

sentenza 29 febbraio 2016, n. 3917

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere

Dott. MATERA Lina – Consigliere

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20029/2011 proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli Avv.ti (OMISSIS), (OMISSIS), quest’ultimo per proc. not. del 2/10/2015 rep. n. 36958;

– ricorrenti –

contro

COMUNE RAPALLO (OMISSIS), IN PERSONA DEL SINDACO P.T., elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 286/2011 del TRIBUNALE di CHIAVARI, depositata il 18/04/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/11/2015 dal Consigliere Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni;

udito l’Avvocato (OMISSIS) difensore dei ricorrenti che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avv. (OMISSIS) con delega depositata in udienza dell’Avv. (OMISSIS) difensore del controricorrente che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELENTANO Carmelo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. (OMISSIS) ed (OMISSIS) convennero in giudizio il Comune di Rapallo, proponendo opposizione avverso il verbale loro notificato, relativo a contravvenzioni al codice della strada, e chiedendone l’annullamento.

Nella resistenza del convenuto, il Giudice di Pace di Rapallo rigetto’ l’opposizione.

2. Sul gravame proposto dagli attori, il Tribunale di Chiavari, in composizione monocratica, dichiaro’ la nullita’ dell’atto di appello, in quanto sottoscritto da praticante avvocato, ritenuto non abilitato alla sottoscrizione dell’atto di impugnazione.

3. Avverso la sentenza di appello propongono ricorso per cassazione (OMISSIS) ed (OMISSIS), formulando tre motivi.

Resiste con controricorso il Comune di Rapallo.

Entrambe le parti hanno depositato memoria ex articolo 378 codice procedura civile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Col primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e la falsa applicazione della Legge n. 479 del 1999, articolo 7, per avere il Tribunale ritenuto che il praticante avvocato non fosse abilitato a proporre appello innanzi al Tribunale in composizione monocratica avverso le sentenze del giudice di pace; a dire del ricorrente, dovrebbe invece ammettersi il patrocinio del praticante avvocato nel giudizio di appello innanzi al Tribunale in composizione monocratica avverso le sentenze del giudice di pace, poiche’ il detto articolo 7 non distingue tra giudizio di primo grado e giudizio di appello.

La censura non e’ fondata.

Va premesso che il caso sottoposto al giudizio di questa Suprema Corte, essendo relativo ad una causa iniziata con ricorso depositato il 17.9.2009 e ad un atto di appello proposto l’11.5.2010, e’ soggetto ratione temporis alla disciplina del tirocinio forense di cui al R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, articolo 8 e successive modificazioni (e non alla nuova disciplina dello svolgimento del tirocinio di cui all’articolo 41 della sopravvenuta Legge 31 dicembre 2012, n. 247, che ha introdotto la “Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense”).

Il R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, articolo 8 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 gennaio 1934, n. 36 e successive modificazioni) prevede che il praticante avvocato, durante il periodo di pratica forense, possa esercitare un patrocinio limitato nell’attivita’ professionale (solo dinanzi alle Preture del distretto della Corte di Appello nel quale e’ iscritto per la pratica) e nel tempo (dopo un anno di iscrizione nel registro e per non piu’ di sei anni: R.D.L. n. 1578 del 1933, articolo 8; Legge 27 giugno 1988, n. 242, articolo 10, recante “Modifiche alla disciplina degli esami di procuratore legale”), sottoposto ad una particolare vigilanza del Consiglio dell’ordine di appartenenza (R.Decreto Legge n. 1578 del 1933, articolo 14, lettera c) e a speciali adempimenti attinenti alla frequenza di uno studio di avvocato e all’esercizio del patrocinio (R.Decreto Legge n. 1578 del 1933, articolo 17, n. 5; Regio Decreto 22 gennaio 1934, n. 37, articoli 1 e segg. recante “Norme integrative e di attuazione del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 sull’ordinamento della professione di avvocato e di procuratore”; Decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990, n. 101, articoli 1 e segg., recante “Regolamento relativo alla pratica forense per l’ammissione all’esame di procuratore legale”).

Viene, pertanto, riconosciuto ai praticanti avvocati uno speciale status abilitativo provvisorio, limitato e temporaneo, giustificato dalle esigenze di svolgimento del tirocinio e in vista degli esami da affrontare per conseguire l’abilitazione all’esercizio della professione forense e l’iscrizione nel relativo albo (in tali termini, Corte cost.: Sentenza n. 5 del 1999; Sentenza n. 127 del 1985; Ordinanza n. 75 del 1999; Ordinanza n. 163 del 2002). Tale speciale status abilitativo provvisorio costituisce eccezione alla regola generale per cui il patrocinio legale e’ consentito previo superamento dell’esame di stato ed iscrizione all’albo degli avvocati; pertanto, le norme che consentono l’esercizio del patrocinio a chi, come il praticante avvocato, non ha superato l’esame di stato e non e’ iscritto nel detto albo professionale introducono un’eccezione ad un principio generale e come tali sono di stretta interpretazione.

A seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 che ha soppresso l’ufficio del pretore ed ha istituito il giudice unico di primo grado, l’ambito di esercizio di tale speciale abilitazione riconosciuta ai praticanti avvocati e’ stato rideterminato dalla Legge 16 dicembre 1999, n. 479, articolo 7, che stabilisce che i medesimi, dopo il conseguimento dell’abilitazione al patrocinio, possono esercitare l’attivita’ professionale ai sensi del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, articolo 8 nelle cause di competenza del giudice di pace e dinanzi al tribunale in composizione monocratica, limitatamente: a) negli affari civili: 1) alle cause, anche se relative a beni immobili, di valore non superiore a lire cinquanta milioni; 2) alle cause per le azioni possessorie, salvo il disposto dell’articolo 704 codice procedura civile, e per le denunce di nuova opera e di danno temuto, salvo il disposto dell’articolo 688 codice procedura civile, comma 2; 3) alle cause relative a rapporti di locazione e di comodato di immobili urbani e a quelle di affitto di azienda, in quanto non siano di competenza delle sezioni specializzate agrarie; b) negli affari penali, alle cause per i reati previsti dall’articolo 550 codice procedura penale (in tali termini, la lettera b, relativa agli affari penali, e’ stata modificata dal Decreto Legge 7 aprile 2000, n. 82, articolo 2 terdecies, convertito con modificazioni dalla Legge 5 giugno 2000, n. 144).

Orbene, come e’ dato constatare nell’esame del testo della disposizione appena richiamata, nell’elenco delle materie per le quali il praticante avvocato e’ abilitato al patrocinio dinanzi al Tribunale elenco che ha carattere tassativo non sono richiamate le cause di competenza del giudice di pace ai sensi dell’articolo 7 codice procedura civile (cause relative alle apposizione di termini e all’osservanza delle distanze per il piantamento di alberi e siepi; relative alla misura e alle modalita’ d’uso dei servizi condominiali; in materia di immissioni e in quelle relative ad interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali); ne’ e’ comunque prevista la possibilita’ in generale per il praticante avvocato di esercitare lo ius postulandi dinanzi al Tribunale in composizione monocratica quando tale organo eserciti ai sensi del combinato disposto degli articoli 341 e 350 codice procedura civile le funzioni di giudice di appello avverso le sentenze del giudice di pace.

Poiche’ la disposizione di cui alla Legge 16 dicembre 1999, n. 479, articolo 7 introduce una eccezione alla regola generale per cui il patrocinio legale e’ subordinato al superamento dell’esame di stato e all’iscrizione nell’albo degli avvocati, se ne impone una stretta interpretazione e ai sensi dell’articolo 14 preleggi non ne e’ consentita l’interpretazione estensiva, non potendo quanto essa prevede essere esteso oltre i casi da essa considerati.

E’ ben vero che le cause che l’articolo 7 codice procedura civile individua per valore come di competenza del giudice di pace (cause relative a beni mobili di valore non superiore a 5000 euro e quelle relative a risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e natanti di valore non superiore a 20.000 Euro) potrebbero rientrare in astratto tra quelle per le quali la Legge n. 479 del 1999, articolo 7, lettera a), n. 1 (cause di valore non superiore a lire cinquanta milioni delle vecchie lire) ammette il patrocinio del praticante avvocato dinanzi al Tribunale in composizione monocratica.

Tuttavia, nel silenzio della legge, deve escludersi che il legislatore abbia inteso concepire un sistema nel quale il patrocino del praticante avvocato nel giudizio in appello dinanzi al Tribunale in composizione monocratica sia consentito per alcuni segmenti della competenza del giudice di pace (quelli individuati per valore) e non per gli altri, con conseguente incoerenza del sistema.

In definitiva, nel silenzio della legge relativamente alla possibilita’ del praticante avvocato di esercitare il patrocinio in grado di appello e in considerazione del fatto che le norme che riconoscono lo ius postulandi al praticante avvocato sono di stretta interpretazione, va esclusa la possibilita’ di riconoscere al praticante avvocato l’esercizio dello ius postulandi in grado di appello dinanzi al Tribunale in composizione monocratica.

Alla stregua di quanto sopra deve enunciarsi il seguente principio di diritto: “Il praticante avvocato non e’ legittimato ad esercitare il patrocinio nel giudizio di appello che si svolge dinanzi al Tribunale in composizione monocratica nelle cause civili di competenza del giudice di pace”.

2. Col secondo motivo di ricorso, proposto in subordine, si deduce la violazione e la falsa applicazione dell’articolo 182 codice procedura civile, per avere il Tribunale una volta verificato che il difensore degli appellanti era privo di ius postulandi omesso di assegnare agli stessi un termine perentorio per il rilascio della procura alle liti, secondo quanto prevede l’articolo 182 codice procedura civile.

Anche questa doglianza e’ infondata.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non v’e’ ragione di discostarsi, l’iscrizione nell’albo professionale di cui al R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, articoli 24 e segg., ha natura costitutiva ai fini dell’esercizio della libera professione forense davanti ai Tribunali o alle Corti di appello, con la conseguenza che l’atto introduttivo del giudizio di impugnazione sottoscritto da un praticante procuratore, non ancora iscritto nell’albo professionale degli avvocati ed abilitato a svolgere soltanto l’attivita’ indicata nell’articolo 8 del R.D.L. cit., e’ affetto da nullita’ assoluta ed insanabile, rilevabile anche d’ufficio in qualsiasi stato e grado del processo, data la stretta attinenza alla costituzione del rapporto processuale (Sez. 1, Ordinanza n. 20436 del 23/09/2009, Rv. 610035; Sez. 1, Sentenza n. 2538 del 23/03/1988, Rv. 458282; Sez. 3, Sentenza n. 26898 del 19/12/2014, Rv. 633782).

Poiche’ il difetto di ius postulandi da’ luogo ad una nullita’ assoluta e insanabile, e’ escluso che il giudice possa concedere, ai sensi dell’articolo 182 codice procedura civile, comma 2, un termine perentorio per la sanatoria di un vizio insuscettibile di essere sanato.

3. Col terzo motivo di ricorso, proposto in estremo subordine, si eccepisce infine l’illegittimita’ costituzionale degli articoli 82 e 182 codice procedura civile, come interpretati dal giudice di appello, per violazione degli articoli 2, 3 e 24 Cost..

La questione di legittimita’ costituzionale, come prospettata dal ricorrente, e’ manifestamente infondata.

Questa Corte ha gia’ affermato, e non puo’ che ribadire, che la questione di legittimita’ costituzionale della disposizione dell’articolo 182 codice procedura civile, comma 2, denunciata, in relazione all’articolo 24 Cost., in quanto affida alla discrezionalita’ del giudice istruttore l’assegnazione di un termine per la regolarizzazione del difetto di assistenza, rappresentanza o autorizzazione, e’ priva di rilevanza allorche’ non si tratti di difetti attinenti alla capacita’ processuale, quali sono quelli cui si riferisce la disposizione denunciata, ma di nullita’ assoluta e quindi insuscettibile di produrre qualsiasi effetto o di essere sanata dell’atto di citazione, ai sensi del terzo comma, dell’articolo 82 codice procedura civile, per mancanza dello ius postulandi (Sez. 2, Sentenza n. 4357 del 26/07/1985, Rv. 441821).

Quanto agli altri profili della dedotta questione di legittimita’ costituzionale, essi non superano la soglia dell’assoluta genericita’ e, comunque, risultano manifestamente infondati, risultando gli articoli 82 e 182 codice procedura civile, nella interpretazione datane da questa Corte, perfettamente compatibili con le norme costituzionali richiamate.

4. Il ricorso deve pertanto essere rigettato. In considerazione della questione giuridica sottoposta e dell’assenza di precedenti specifici nella giurisprudenza di questa Corte, le spese del presente giudizio di legittimita’ vanno compensate tra le parti.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del presente giudizio di legittimita’.

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