www.studiodisa.it

Suprema Corte di Cassazione

sezione II

sentenza 28 ottobre 2013, n. 24249

Svolgimento del processo

1 – M..T. , con atto di citazione notificato il 20 gennaio 1990, citò innanzi al Tribunale di Palermo – sezione distaccata di Partinico – la sorella G. , chiedendo lo scioglimento della comunione ereditaria per successione paterna su un fondo in (omissis) ove era edificato un seminterrato sopra il quale essa attrice aveva costruito un appartamento, da essa abitato; la convenuta si costituì, non opponendosi alla domanda ma chiedendo il pagamento dei miglioramenti apportati; con sentenza n. 2517/1999 del 15 aprile 1999 l’adito Tribunale diede atto che in causa era risultato provato che, dopo l’apertura della successione paterna, era intervenuto tra le sorelle nel luglio del 1969, un informale accordo in forza del quale le medesime si erano attribuite la metà indivisa del terreno ove già era presente una costruzione che, all’atto della domanda, risultava composta da un seminterrato adibito a garage diviso in due locali e da un piano rialzato destinato ad abitazione dell’attrice; statuì poi l’adito giudicante che tutta la costruzione dovesse essere compresa nel patrimonio da dividere in quanto non vi sarebbe stata prova dell’accordo che l’attrice aveva sostenuto esser intervenuto con la congiunta circa la sopraelevazione del seminterrato e l’attribuzione a ciascuna del diritto di superficie per piani dell’area soprastante ; ritenne inoltre che non vi fosse prova dei miglioramenti apportati dalla convenuta; dal momento poi che il progetto di divisione elaborato dal CTU prevedeva una quota comprendente il seminterrato ed un conguaglio di lire 30 milioni ed una seconda quota composta dal piano rialzato e da un terreno pertinenziale, rimise la causa in istruttoria per il frazionamento e l’accatastamento di tali porzioni, e per la definitiva attribuzione delle quote.
2 – Dopo la pubblicazione di tale decisione i coniugi L.G. e M..T. , con citazione notificata a T.G. , la convennero innanzi allo stesso Tribunale; esponendo di aver posseduto pacificamente e senza contrasti, sin dal 1968, la porzione di sinistra del seminterrato caduto in comunione, provvedendo nel 1971 ad edificarvi l’appartamento poi abitato: su tali presupposti chiesero che venisse accertato e dichiarato l’intervenuto acquisto della proprietà per effetto di usucapione del magazzino e dell’appartamento; in questo secondo giudizio la convenuta si costituì asserendo che l’appartamento sarebbe stato costruito da M..D.B. , madre delle T. , usufruttuaria del fondo sino al 1978 e dedusse la pendenza del procedimento divisionale in cui M..T. aveva articolato difese e proposto domande non compatibili con l’avanzata richiesta di usucapione.
3 – Dette domande vennero respinte con sentenza n. 3 del 2002, ritenendo il giudice del merito che le parti attrici non avessero esercitato sul bene oggetto della domanda un possesso con carattere di esclusività; rilevò inoltre il Tribunale che, in ogni caso, il possesso utile all’usucapione avrebbe sofferto di un’interruzione per effetto della spedizione di una raccomandata del 1989 da parte di G..T. , con la quale era stata rivendicata la quota di propria spettanza ; ritenne infine che le difese e le domande svolte nel parallelo giudizio di divisione – siccome presupponenti il pari diritto della convenuta – sarebbero state incompatibili con la richiesta usucapione.
4 – Nelle more della decisione su quest’ultimo giudizio il Tribunale aveva emesso, il 9 novembre 2001, la sentenza definitiva nella causa di divisione, sciogliendo la comunione ed assegnando a T.M. la quota costituita dal piano rialzato e dal terreno pertinenziale, con obbligo di pagare un conguaglio di lire 33 milioni; assegnando a G..T. i due magazzini al piano interrato.
5 – Il L. e M..T. impugnarono la sentenza n. 3 del 2002, di cui invece G..T. chiese la conferma; la sola M..T. appellò le sentenze nn. 2517/1999 e 2306/2002 chiedendo che fosse escluso dalla comunione l’appartamento edificato sopra i comuni magazzini e che nella divisione si desse rilievo alla precedente divisione di fatto, attribuendo a ciascuna uno dei due magazzini.
6 – Procedutosi alla riunione dei due giudizi la Corte di Appello di Palermo, con sentenza n. 521 del 2006, respinse tutte le impugnazioni, confermando l’inclusione dell’appartamento nella massa da dividere ed attribuendo un effetto sostanzialmente interruttivo dell’usucapione alle difese di G..T. assumendo che, nel costituirsi nel giudizio di divisione, costei avrebbe chiesto l’inclusione di detto immobile nella massa da dividere.
7 – Di tale decisione M..T. , con citazione del 13 dicembre 2006, ha chiesto la revocazione per errore di fatto in cui sarebbe incorso il giudice dell’appello; il L. ha invece proposto ricorso per la cassazione della medesima pronunzia sulla base di tre motivi di annullamento; G..T. ha resistito con controricorso, illustrato da successiva memoria.

Motivi della decisione

1 – Con il primo motivo viene denunziato il vizio di ultrapetizione in cui sarebbe incorso il giudice dell’appello nel respingere la domanda di usucapione, erroneamente ritenendo che T.G. , nel costituirsi nel giudizio divisionale con comparsa del 13 marzo 1990 avesse, sia pure per implicito, rivendicato la comproprietà dell’appartamento costruito dalla sorella e dal cognato, così interrompendo il termine per l’usucapione; osserva in contrario il ricorrente che nel detto atto difensivo – il cui contenuto riporta – non si sarebbe stata fatta menzione dell’estensione della massa da dividere a detto immobile.
1.a – Il motivo è infondato.
1.a.1 – Va premesso che il mezzo in esame si riferisce solo all’acquisto per usucapione da parte del L. in quanto la moglie M..T. ha inteso impugnare la sentenza resa dalla Corte di Appello proponendo domanda di revocazione: ciò posto, il vizio dedotto non attiene ad una eventuale pronunzia non conforme a quanto domandato bensì alla interpretazione della linea difensiva svolta in prime cure, formante oggetto di una valutazione di merito.
1.a.2 – Va altresì aggiunto che dalla lettura della decisione di appello (fol. 7) emerge che la Corte distrettuale aveva ricavato la convinzione che G..T. avesse rivendicato la comproprietà di tutto l’immobile – comprensivo dunque del terreno, del preesistente seminterrato e della sopraelevazione costituente la casa di abitazione della sorella – dalla contestazione della esistenza di un accordo divisionale che vedeva assegnate per assi verticali due porzioni del fabbricato (con possibilità dunque per G..T. di sopraelevazione sulla propria porzione di seminterrato): tale rilievo – non sottoposto a specifica censura in appello – aveva portato la Corte del merito a ritenere (v. fol. 8 ibidem) che la comparsa di risposta fosse diretta (al di là della stringatezza delle statuizioni contenute nel predetto atto difensivo) a far ricomprendere nell’asse da dividere anche il citato appartamento.
1.a.3 – Conferma l’approdo interpretativo sopra espresso anche la constatazione che il denunziato vizio viene ricondotto alla erronea interpretazione non solo dell’atto introduttivo ma anche dello svolgimento complessivo del giudizio di primo grado – che avrebbe confermato tale limite della linea difensiva di T.G. (v. fol. 13 del ricorso) -, senza però riportare quale attività processuale, ulteriore rispetto alla comparsa di risposta, sarebbe stata male interpretata dalla Corte del merito, così da non soddisfare il requisito di necessaria specificità del motivo (c.d. autosufficienza).
1.a.4 – Diversa questione – che però non è stata investita dal motivo in esame – è quella relativa alla irrilevanza per il L. di un atto interruttivo fatto valere nei confronti della moglie e della estensione di detti effetti una volta che le cause di divisione e di usucapione furono riunite in grado di appello.
1.b – L’articolazione della fattispecie di pretesa ultrapetizione rende infine convinti della inidoneità del quesito di diritto – di necessaria articolazione, stante la applicabilità, ratione temporis, dell’art. 366 bis cpc – formulato da parte del ricorrente, che si limita a riprodurre il contenuto precettivo dell’art. 112 cpc, non rapportandolo però alla problematica specificata nel motivo e, quindi, facendo mancare al mezzo la necessaria specificità.
2 – Con il secondo motivo si denunzia l’esistenza di un vizio di motivazione a cagione dell’omessa valutazione della testimonianza di A..L. e delle parziali ammissioni contenute nell’interrogatorio formale di G..T. , laddove costei aveva ammesso di non aver mai posseduto l’appartamento al piano rialzato, sempre utilizzato dalle controparti, al pari del garage sottostante: mette in rilievo la parte ricorrente la particolarità della propria posizione, anche in relazione all’onere probatorio di condotte oppositive nei confronti della cognata comproprietaria.
2.a – Il motivo è infondato in quanto la Corte di Appello aveva dato atto che, quanto meno dalla testimonianza di A..L. , sarebbe emerso che l’appartamento era stato realizzato a cura e spese di entrambi i coniugi ; il giudice dell’appello però ritenne eliso tale apporto argomentativo a sostegno della tesi della usucapione in favore di dei L. / T. traendo argomento dalla contestazione della sussistenza della comproprietà sull’intero immobile – a cagione dell’effetto espansivo dovuto all’accessione- contenuta nelle difese di G..T. , che avrebbe interrotto il decorso del termine ventennale: ne consegue che non vi fu affatto una carenza motiva circa il valore di tali risultanze istruttorie bensì una valutazione – esplicita per la testimonianza di A..L. (v fol. 8 della gravata decisione) ed implicita per le risultanze dell’interpello di G..T. , della loro irrilevanza al fine dell’accoglimento del motivo di appello.
2.b – Nell’ulteriore svolgimento del motivo, con argomentazione non conseguente alle premesse di diritto che collocavano la censura nell’ambito di un’omessa motivazione (pur richiamando impropriamente l’art. 116 cpc e, quindi, il vizio descritto nell’art. 360, I comma, n.3 cpc) parte ricorrente si duole sostanzialmente della violazione dell’art. 1141 cod. civ. laddove la Corte del merito non avrebbe dato seguito all’interpretazione di legittimità secondo la quale anche la semplice attività di edificazione – iniziata, secondo il teste A..L. , nel 1971 – avrebbe consentito di ritenere realizzata l’interversione del possesso.
2.b.1 – La censura non è fondata in quanto, anche se si dovesse attribuire alla costruzione ed alla successiva – nel 1975 – fissazione di residenza un significato univoco in termini di possesso esclusivo, rimane insuperabile la constatazione che per il L. , che non era partecipe della comunione ereditaria, il termine per usucapire sarebbe stato quello ordinario ventennale e che, per quanto in precedenza affermato – sub 1.a.4 – non ha formato oggetto di argomentata contestazione in questa sede la estensione al ricorrente dell’effetto interruttivo compiuto dalla cognata nei confronti della propria consorte.
3 – Con il terzo motivo viene denunziato il vizio di insufficiente motivazione per aver la Corte del merito attribuito valore decisivo, ai fini dell’interruzione del termine ventennale di usucapione, alla comparsa di risposta di Ma..Te. , non correttamente valutando la volontà della stessa.
3.a – Il profilo appena descritto è infondato per le ragioni esposte nell’esaminare il primo motivo, dovendosi ribadire che comunque la valutazione compiuta dalla Corte del merito non può dirsi insufficiente – tale cioè da non dar ragione dei motivi della scelta operata -, atteso che il giudice di appello, scegliendo, con criteri non arbitrali, quale fossero gli elementi di giudizio idonei a supportare la decisione, ha compiuto una operazione logica perfettamente intellegibile (e quindi “sufficiente” ai sensi dell’art. 360, 1 comma, n. 5 cpc).
3.b – Nell’ultima parte del mezzo in esame il ricorrente ha inserito una critica ulteriore alla valutazione della comparsa di risposta quale atto idoneo ad interrompere il periodo di tempo valevole per la usucapione, sostenendo (v. foll. 22 – 23 del ricorso) che l’interpretazione non sarebbe stata corretta perché, altrimenti, si sarebbero estesi anche ad esso ricorrente, non parte nel giudizio di divisione, gli effetti di un atto difensivo formulato in quella sede.
3.b.1 – Fermo restando quanto concluso in merito alla insindacabilità della valutazione della linea difensiva esposta nella comparsa di risposta di G..T. , giova sottolineare che l’argomentazione sopra espressa non assurge al rango di motivo di ricorso avverso l’implicita estensione dell’effetto interruttivo dacché costituisce un apporto logico alla diversa tesi della erronea valutazione dell’atto introduttivo di G..T. e non è pertanto corredato di un’autonoma struttura critica, idonea, come tale, a consentire uno specifico esame da parte della Corte.
4 – La soccombenza regola la ripartizione dell’onere delle spese di questo giudizio di legittimità, secondo la liquidazione indicata nel dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese che liquida in Euro 2.700,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *