Cassazione 11

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE II

SENTENZA 28 agosto 2015, n.17271

Ritenuto in fatto

C.E., con atto notificato il 23 ottobre 2003, proponeva appello avverso la sentenza n. 19759 del 2003 con la quale il Tribunale di Roma condannava lo stesso a rimuovere entro quindici giorni la conduttura di scarico presente nel sottotetto dell’edificio in Roma via Della Vetrina XX ed il vano realizzato in struttura prefabbricata ed infissi in alluminio sul terrazzo dell’edificio, nonché a chiudere la porta di accesso al sottotetto condominiale con l’ulteriore obbligo di ripristino della situazione antecedente alla realizzazione delle dette opere a sua esclusiva e totale spesa e veniva, anche, condannato alla refusione delle spese di lite in favore della K.. Secondo l’appellante, la sentenza impugnata era errata: a) per aver ritenuto il sottotetto condominiale, assumendo invece che lo stesso fosse pertinenza dell’appartamento di sua proprietà, o, comunque, di esserne divenuto proprietario in forza di usucapione; b) per aver ritenuto che il vano chiuso, realizzato sulla terrazza a livello di proprietà esclusiva dell’appellante, comportasse un pregiudizio al decoro architettonico dell’edificio, in particolare, per la scarsa visibilità di esso dall’esterno, deducendo che, comunque, non era stata data prova che l’edificio fosse vincolato e l’assenza di alcuna limitazione nel regolamento condominale. L’appellante chiedeva, dunque, la riforma totale della sentenza impugnata ed, eventualmente, che venisse determinata la somma dovuta a titolo di indennità di soprelevazione. Degli appellati (Condominio di Via Vetrina XX AA.VV.) solo la K si costituiva, opponendosi al gravame e chiedendo che venisse dichiarato inammissibile o di rigettarlo nel merito.
La Corte di Appello di Roma, con sentenza n. 1059 del 2009, dichiarava inammissibile l’appello e condannava l’appellante al pagamento delle spese del grado. Secondo la Corte capitolina, risultava dagli atti che la sentenza impugnata era stata pubblicata il 3 giugno 2003 e l’atto di appello era stato notificato il 23 ottobre 2003, mediante consegna di una sola copia al procuratore costituito nel precedente grado del giudizio, rilevata dalla Corte la nullità della notifica dell’atto di appello con ordinanza ne disponeva la rinnovazione che veniva eseguita in data 26 aprile 2007, ma oltre l’anno di pubblicazione della sentenza e, dunque, in violazione della normativa di cui all’art. 330 ultimo comma cpc.
La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da E. C. con ricorso affidato ad un motivo. K., Condominio di via della Vetrina XX Roma, AA.VV, intimati in questa fase non hanno svolto attività giudiziale

Motivi della decisione

Con l’unico di ricorso, E. C. lamenta la violazione falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 cpc., ed, in specie dell’art. 330, primo comma cpc. Secondo il ricorrente avrebbe erroneamente giudicata nulla con l’ordinanza del 14 febbraio 2007 la notifica dell’atto di appello a AA.VV. eseguita mediante consegna di una sola copia al procuratore costituito anziché di tante copie quanto gli interessati. A sostegno di tale opinione indica la sentenza n. 29290 del 2008 delle Sezioni Unite di questa Corte di cassazione, nonché la modifica dell’art. 330 primo comma apportata dalla legge n. 69 del 2009.

Pertanto, conclude il ricorrente, dica la Corte di Cassazione: se la notifica dell’atto di impugnazione eseguita mediante consegna di una sola copia al procuratore costituito, anziché di tante copie quanto gli interessati è conforme alla corretta interpretazione dell’ars. 330 primo comma cpc, nel testo anteriore alla legge n., 69 del 2009 che ha recepito l’orientamento espresso dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte con sentenza n. 29290 del 2008 e sarebbe, dunque, valida ed efficace, ovvero, se è necessario eseguire la notifica mediante consegna di tante copie quanti sono gli interessati.

l .1.- Il motivo è fondato.

Come insegnano le Sezioni Unite di questa Corte di Cassazione (Cass. n. 29290 del 15/12/2008): la notificazione dell’atto d’impugnazione eseguita presso il procuratore costituito per più parti, mediante consegna di una sola copia (o di un numero inferiore), è valida ed efficace sia nel processo ordinario che in quello tributario, in virtù della generale applicazione del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, alla luce del quale deve ritenersi che non solo in ordine alle notificazioni endoprocessuali, regolate dall’art. 170 cod. proc. civ., ma anche per quelle disciplinate dall’art. 330 primo comma, cod. proc. civ., il procuratore costituito non è un mero consegnatario dell’atto di impugnazione, ma ne è il destinatario, analogamente a quanto si verifica in ordine alla notificazione della sentenza a fini della decorrenza del termine d’impugnazione ‘ex’ art. 285 cod. proc. civ., in quanto investito dell’inderogabile obbligo di fornire, anche in virtù dello sviluppo degli strumenti tecnici di riproduzione degli atti, ai propri rappresentati tutte le informazioni relative allo svolgimento e all’esito del processo. Alla luce di questo principio la Corte di Roma non avrebbe potuto –come invece ha affermato- dichiarare nulla la notifica effettuata mediante consegna di una sola copia al procuratore costituito, anziché di tante copie quanti erano gli interessati. E, comunque, la Corte di Roma, avrebbe dovuto tener conto, e non sembra lo abbia fatto, che la rinnovazione era volta a sanare il vizio formale che era stato riscontrato e non integrava gli estremi di una nuova ed autonoma notifica ed, essendo una rinnovazione e non una nuova ed autonoma notifica alla stessa, non andava applicata la normativa di cui all’art. 330 primo comma cpc.

In definitiva, il ricorso va accolto la sentenza impugnata cassata e la causa rinviata ad altra sezione della Corte di Appello di Roma, anche per il regolamento delle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra sezione della Corte di Appello di Roma, anche per il regolamento delle spese del presente giudizio di cassazione.

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