Il commento in originale

Corte di cassazione – II Sezione civile – Sentenza 27 settembre 2012 n. 16432. Nel contratto di agenzia è l’onere del preponente di dimostrare che gli ordini procurati dall’agente esulano dal mandato conferito.

 

Il testo integrale

 

Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 27 settembre 2012 n. 16432[1]

 

Certificata l’esistenza del contratto di agenzia, incombe sul preponente  l’onere di dimostrare che gli ordini procurati dall’agente esulano dal mandato conferito.

Stesso onere incombe anche per il diritto di esclusiva che potendo essere oggetto di deroga va sempre dimostrato.

Inoltre,  può essere riconosciuto il diritto di agenzia anche i contratti successivi se la proposta è pervenuta al preponente o all’agente in data antecedente o gli affari sono conclusi entro un termine ragionevole dalla data di scioglimento del contratto e la conclusione è da ricondurre prevalentemente all’attività da lui svolta.

 

Sorrento 27 settembre 2012.

Avv. Renato D’Isa

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