SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE II CIVILE

Sentenza 23 settembre 2011, n. 19494

Svolgimento del processo

G.M. e P.P., premesso di avere acquistato da C.A.M. un’autovettura usata per il prezzo di lire 18.000.000 e di avere successivamente scoperto che la stessa presentava vizi derivanti da un pregresso incidente, convennero dinanzi al Giudice di pace di Ascoli Piceno la venditrice chiedendone la condanna al risarcimento del danno.

La convenuta si oppose alla domanda, controdeducendo che l’autoveicolo aveva subito solo un piccolo incidente, che era stato completamente riparato e non aveva determinato alcun difetto.

Il giudice adito accolse la domanda degli attori e condannò la convenuta al pagamento della somma di lire 4.400.000.

Interposto gravame, con sentenza n. 698 del 18 novembre 2004 il Tribunale di Ascoli Piceno confermò la decisione impugnata, rilevando che la venditrice doveva considerarsi responsabile del danno subito dalla controparte per avere colpevolmente taciuto la circostanza che l’autovettura avesse subito incidenti e che il danno era stato correttamente quantificato, sulla base delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, nella differenza tra il valore effettivo dell’autoveicolo e le somme sopportate dagli acquirenti, oltre un modesto rimborso omnicomprensivo delle spese e dei disagi sopportati da questi ultimi.

Per la cassazione di questa decisione, con atto notificato il 30 dicembre 2005, ricorre C.A.M., affidandosi a quattro motivi.

Gli intimati G.M. e P.P. non si sono costituiti.

Motivi della decisione

Il primo motivo di ricorso denunzia “Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. Omessa decisione su punti essenziali della controversia (art. 360 n. 5). Nullità della decisione per violazione degli artt. 132, n. 4 c.p.c. e 111 Cost.”, censurando la sentenza impugnata per non avere esaminato né essersi pronunciata sulle eccezioni sollevate dalla convenuta e, in particolare, sulla sua deduzione di avere ignorato senza colpa l’esistenza dei difetti lamentati dagli acquirenti, circostanza questa che emergeva dalla espletata istruttoria, dalle risultanze peritali e dalle stesse dichiarazioni di parte attrice e che, se considerata, avrebbe dovuto portare il giudicante a respingere la domanda di risarcimento del danno ex art. 1494 cod. civ. Né l’accoglimento di essa può farsi discendere dall’affermazione “paragiuridica” del giudice di pace, secondo cui con il suo comportamento la venditrice avrebbe garantito la mancanza di vizi della cosa, poiché in tal caso la sentenza del Tribunale sarebbe nulla per violazione della corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

Il motivo non merita accoglimento.

La doglianza della ricorrente che contesta al giudice di appello l’omessa considerazione di risultanze istruttorie, da cui, secondo il suo assunto, emergerebbe la prova che la venditrice aveva ignorato senza colpa i vizi della cosa, appare palesemente generica, non indicando il ricorso quali elementi probatori in concreto il Tribunale avrebbe colpevolmente ignorato. E’ noto per contro che, nel giudizio di legittimità, per i principi di specificità dei motivi e di autosufficienza, il ricorrente per cassazione che deduca l’omessa considerazione o erronea valutazione da parte del giudice di merito di risultanze istruttorie ha l’onere di indicarne esattamente il contenuto nonché di riprodurre l’oggetto documenti e delle prove che si assumono non esaminate, al fine di consentire alla Corte di valutare la sussistenza e decisività delle stesse (Cass. n. 17915 del 2010; Cass. n. 18506 del 2006; Cass. n. 3004 del 2004). Costituisce diritto vivente di questa Corte il principio che il ricorso per cassazione deve contenere in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito (Cass. n. 15952 del 1997; Cass. n. 14767 del 2007; Cass. n. 12362 del 2006).

In questi rilievi deve ritenersi assorbita anche la censura con cui la ricorrente lamenta l’omesso esame della sua tesi difensiva di avere ignorato senza colpa i vizi dell’autovettura, tenuto conto che tale eccezione, come si è detto, non è sostenuta da alcun riscontro probatorio, sicché il suo omesso esame non può considerarsi decisivo (Cass. n. 2313 del 2010). In ogni caso la censura è infondata atteso che il suo esame ed il suo rigetto appaiono impliciti nella motivazione della sentenza impugnata, che ha confermato la pronuncia di primo grado in forza della considerazione che la venditrice doveva considerarsi responsabile per avere, contrariamente al principio di buona fede contrattuale, colpevolmente taciuto agli acquirenti che l’autovettura avesse subito pregressi incidenti.

Per le ragioni sopra richiamate va dichiarata inammissibile anche l’ulteriore censura di omesso esame da parte del giudice di merito delle altre eccezioni sollevate dall’appellante, non indicando la ricorrente né l’oggetto di tali eccezioni né di averle ritualmente sollevate in primo grado e quindi riprodotte in atto di appello. Anzi, poiché l’unico riferimento riguardo ad esse che si legge nel ricorso è alle eccezioni che la parte avrebbe sollevato nella comparsa conclusionale di primo grado (pag. 4 del ricorso), non può non rilevarsi che esse appaiono irritualmente introdotte in giudizio, atteso che la comparsa conclusionale è atto destinato ad illustrare le difese delle parti e non può contenere nuove domande ed eccezioni (Cass. n. 2578 del 2006; Cass. n. 14250 del 2004). La sentenza di merito che non ha provveduto al loro esame appare quindi corretta.

Il secondo motivo di ricorso, che denunzia “Omessa e/o insufficiente motivazione. Omessa decisione su punti essenziali della controversia (art. 360 n. 5). Nullità della decisione per violazione degli artt. 132, n. 4 c.p.c. e 111 Cost.”, lamenta che il giudice di appello non abbia preso in considerazione le risultanze testimoniali da cui emergeva che la venditrice non aveva mai avuto cognizione dei difetti dell’autovettura né aveva mai confermato o garantito gli acquirenti del fatto che essa non aveva mai subito incidenti. Il mezzo è inammissibile per difetto del requisito di autosufficienza sopra richiamato, non riportando il ricorso le dichiarazioni testimoniali che sarebbero state colpevolmente ignorate dal giudice di appello

Il terzo motivo di ricorso denunzia “Motivazione insufficiente e contraddittoria”, censurando la sentenza impugnata per avere, in modo semplicistico ed in contrasto con le risultanze istruttorie e con la stessa prospettazione dei fatti fornita dagli attori, affermato che la convenuta, negando l’esistenza di pregressi incidenti da parte dell’autovettura, aveva adottato una condotta contraria a buona fede, laddove tale circostanza non risultava provata in atti. Anche questo motivo è inammissibile.

La censura attacca l’affermazione del giudice di merito secondo cui la convenuta avrebbe colpevolmente taciuto il fatto che l’autovettura aveva subito un pregresso incidente. Si tratta, tuttavia, di un accertamento non decisivo ai fini della conclusione che ha accolto la domanda di risarcimento del danno degli attori, posto che invero non è in discussione, non risultando investito da alcuna censura, il fatto che l’autovettura, a causa dell’incidente, presentasse dei difetti. La circostanza sopra riportata, pure accertata dal giudice di merito, non è decisiva in quanto la garanzia del venditore per i vizi occulti della cosa è effetto naturale della vendita e sussiste anche in mancanza di una espressa garanzia che la cosa sia esente da vizi; tale garanzia comporta inoltre a carico del venditore anche l’obbligo di risarcire il danno, a meno che egli non provi “di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa” (art. 1494, comma 1, cod. civ.). Ai fini della sussistenza dell’obbligazione risarcitoria del venditore per i vizi del bene venduto non è necessario, pertanto, provare la sua mala fede, ma è sufficiente che egli non riesca a dimostrare di non aver potuto, senza colpa, averne conoscenza. Ora, nel caso di specie, questa ignoranza colpevole da parte della ricorrente, come sì è già sottolineato in occasione dell’esame del primo motivo, non risulta dimostrata, non avendo la parte nemmeno allegato elementi di fatto a sostegno, sicché proprio tale difetto di prova è già sufficiente a giustificare, sul piano giuridico, la soluzione accolta dal giudice di merito. Ne consegue l’inammissibilità del motivo, atteso che esso investe un accertamento di per sé non decisivo a sostenere, sul piano giuridico e motivazionale, la pronuncia di condanna della parte venditrice.

Il quarto motivo di ricorso denunzia “Omessa decisione su punti essenziali della controversia (art. 360 n. 5)”, lamentando che il Tribunale non abbia preso in esame l’eccezione della convenuta di tardività nella denunzia dei vizi ed il motivo di appello che lamentava una duplicazione del danno, per avere il giudice di pace condannato la venditrice al pagamento sia di una somma “per i definitivo riassetto del veicolo” che ad un importo corrispondente al maggior prezzo mino valore del bene. Anche questo motivo non merita accoglimento.

La prima censura è inammissibile per difetto di autosufficienza, non indicando il ricorso quando l’eccezione di tardività della denunzia dei vizi è stata sollevata, tenuto conto che la stessa non è nemmeno riportata tra le difese che la stessa ricorrente assume avere svolto nella comparsa di risposta di primo grado (pag. 2 e 3 del ricorso). La Corte non è pertanto in grado di valutare se tale eccezione sia stata effettivamente proposta dinanzi ai giudici di merito e se ciò sia avvenuto nel rispetto del codice di rito.

La seconda censura è invece infondata, non essendovi inconciliabilità logica tra la liquidazione del danno consistito nelle spese di riparazione del veicolo e quella del pregiudizio per il suo minor valore, potendo le due voci coesistere nel caso in cui la riparazione non restituisca al mezzo la sua originaria efficienza e funzionalità. In ogni caso, al fine di dimostrare l’errore di duplicazione del danno, parte ricorrente avrebbe dovuto riportare le conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio, e non limitarsi ad una censura generica, che non consente di verificare in concreto la sussistenza del vizio denunziato.

Il ricorso va pertanto respinto.

Nulla si dispone sulle spese di giudizio, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

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