Corte di Cassazione bis

Suprema Corte di Cassazione

sezione II

sentenza 23 dicembre 2014, n. 53653

Con sentenza del 4/4/2014 la Corte di Appello di Palermo ha confermato la sentenza resa in data 15/1/2013 del Tribunale della stessa città con la quale G.M. è stato dichiarato colpevole del reato di cui all’art. 707 cod. pen. e condannato alla pena di mesi sei di arresto, con confisca e distruzione di quanto in sequestro.
L’imputato, già gravato da precedenti penali per reati contro il patrimonio, era stato sorpreso da personale della Polizia di Stato alle prime ore del 5/1/2010 mentre si aggirava con fare sospetto nei pressi di Piazza IV Novembre a Palermo e, alla vista degli operanti, aveva cercato di disfarsi della presenza di un cacciavite della lunghezza di 25 cm. che lasciava furtivamente scivolare a terra, cercando di allontanarsi.
Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell’imputato, deducendo con un unico motivo la violazione dell’art. 606, lett. b) ed e) in relazione agli artt. 530, 546, lett. e), cod. proc. pen. e 707 cod. pen. Evidenzia al riguardo il ricorrente che la motivazione dell’impugnata sentenza è manifestamente illogica e lacunosa in quanto il cacciavite trovato in possesso del G. non rientra in maniera univoca nel novero degli strumenti atti ad aprire od a forzare serrature non avendo una naturale destinazione al fine di scasso.
Sarebbe stato pertanto necessario da parte del giudicante un più attento e permeante vaglio in concreto dell’offensività della condotta posta in essere dall’imputato.
Non essendo, inoltre, il cacciavite uno degli strumenti ricompresi nella formulazione dell’art. 707 cod. pen. difetterebbe nel caso concreto la ricorrenza di un elemento costitutivo della fattispecie in contestazione.

Considerato in diritto

Il ricorso è manifestamente infondato.
La questione sulla quale si fonda l’odierno ricorso risulta essere già stata prospettata anche in sede di gravame innanzi alla Corte di Appello, la quale, con una motivazione congrua e logica ha evidenziato non solo la sussistenza in capo al G. delle condizioni soggettive relative alla applicazione dell’art. 707 cod. pen. (essendo l’imputato gravato da un precedente penale per rapina), ma anche il fatto che il cacciavite è certamente uno strumento idoneo ad aprire o forzare serrature, unito al fatto che proprio l’azione dell’imputato che alla vista del personale di polizia ha cercato di disfarsi del predetto utensile è elemento che corrobora il fatto che il possesso delle stesso era illegittimo, così avvalorandone viepiù la colpevolezza.
Al riguardo deve essere evidenziato che questa Corte Suprema ha già avuto modo di precisare che “in tema di possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli, l’espressione “strumenti atti ad aprire o forzare le serrature”, contenuta nell’art. 707 cod. pen. deve essere intesa nella sua accezione più ampia ed incondizionata, sì da farvi rientrare tutti gli arnesi idonei di per sé ad aprire le serrature ed altri analoghi congegni dotati di attitudine potenziale ad operare sulle medesime” (Cass. Sez. 2, sent. n. 48172 del 28/09/2012, dep. 13/12/2012, Rv. 253900) e, ancora, seppure incidentalmente nell’ambito di decisioni riguardanti il diverso reato di furto, ha altresì avuto modo di precisare che anche il cacciavite è da considerarsi un arnese atto allo scasso (Cass. Sez. 5, sent. n. 1538 del 27/03/1996, dep. 26/04/1996, Rv. 204477; Sez. 4, sent. n. 3983 del 12/11/2002, dep. 28/01/2003, Rv. 223429).
A ciò si aggiunga, per mero dovere di completezza, che “la disposizione di cui all’art. 707 cod. pen. pone a carico del detentore – per le sue qualità personali – l’onere di dare la prova che gli oggetti rinvenuti in suo possesso sono destinati ad un uso legittimo” (Cass. Sez. 2, sent. n. 6929 del 14/06/1996, dep. 08/07/1996, Rv. 205411) giustificazione che sulla base del contenuto della sentenza impugnata e del ricorso che in questa sede ci occupa l’imputato non risulta avere fornito anzi dando luogo – come evidenziato dalla Corte d’Appello – con la propria condotta al chiaro sospetto che il cacciavite fosse detenuto per scopi illeciti.
Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di € 1.000,00 (mille) a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 alla Cassa dellt ammende.

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