Cassazione 3

Suprema Corte di Cassazione

sezione II

sentenza 23 dicembre 2014, n. 27348

 

REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ODDO Massimo – Presidente
Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere

Dott. PROTO Cesare Antonio – rel. Consigliere

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere

Dott. MANNA Felice – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13724/2009 proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

COMUNE SANT’ANGELO LODIGIANO, IN PERSONA DEL SINDACO P.T., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 157/2009 del TRIBUNALE di LODI, depositata il 04/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/10/2014 dal Consigliere Dott. CESARE ANTONIO PROTO;

udito l’Avvocato (OMISSIS) con delega depositata in udienza dell’Avv. (OMISSIS) difensore del controricorrente che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELENTANO Carmelo, che ha concluso per l’inammissibilita’ o il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(OMISSIS) con ricorso al Giudice di Pace proponeva opposizioni avverso quattro verbali di contestazione di infrazioni al C.d.S., tutte per avere proseguito la marcia nonostante il semaforo proiettasse luce rossa; le violazioni erano state rilevate (secondo quanto riferito in ricorso), in ore notturne, il (OMISSIS) e il (OMISSIS), il (OMISSIS) e il (OMISSIS), da apparecchiatura elettronica a posto fisso denominata T-Red.
Il Giudice di Pace con sentenza del 30/3/2007 quanto a 3 verbali dichiarava l’inammissibilita’ del ricorso per tardivita’; rigettava nel merito il ricorso avverso il quarto verbale.
La sentenza, su appello della (OMISSIS), era parzialmente riformata dal Tribunale di Lodi con sentenza del 4/3/2009 che escludeva la tardivita’ del ricorso con riferimento ai tre verbali e tuttavia lo rigettava nel merito; con riferimento al quarto verbale confermava il rigetto del ricorso nel merito.
Il giudice di appello rilevava:
che l’appellante aveva dedotto con l’appello l’illegittimita’ dell’accertamento in quanto effettuato con apparecchiatura della quale non era provata la regolarita’ e la taratura;
– che invece lo strumento era stato regolarmente omologato, era stato installato e controllato nel suo regolare funzionamento poco prima che fossero accertate le infrazioni in contestazione, era risultato conforme al prototipo campione;
che non era prevista una taratura dell’apparecchiatura in quanto non era uno strumento di misurazione;
– che in considerazione degli elementi documentali acquisiti risultavano generiche le contestazioni sulla non regolarita’ o non conformita’ dell’apparecchiatura.
(OMISSIS) ha proposto ricorso affidato ad un unico motivo.
Il comune di Sant’Angelo Lodigiano ha resistito con controricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente deduce l’omessa motivazione sulla contestazione relativa alla durata (che la ricorrente assume essere di 3,365 secondi) della luce semaforica gialla e sulla sua sufficienza a consentire l’attraversamento dell’incrocio in condizioni di sicurezza come prescritto dall’articolo 41 C.d.S., comma 10; la stessa ricorrente segnala una circolare ministeriale che indica come consentita una durata variabile dai 3 ai 5 secondi.
2. La censura sulla durata della luce semaforica gialla non risulta sottoposta al giudice di appello con l’atto di appello, ma solo con la comparsa conclusionale pur coinvolgendo questione che richiedeva accertamenti di merito (al riguardo il Comune controricorrente osserva che la durata variava tra i 4,156 secondi e i 4,196 secondi). Va comunque rilevata la mancanza di decisivita’ del fatto che si assume essere controverso in quanto la ricorrente e’ stata contravvenzionata per attraversamento con luce semaforica rossa e non adduce elementi dai quali desumere (anche presuntivamente) che non poteva tempestivamente arrestarsi in condizioni di sicurezza, posto che l’articolo 41 comma 10 CdS stabilisce che durante il periodo di accensione della luce gialla i veicoli non possono oltrepassare i punti stabiliti per l’arresto di cui al comma 11, a meno che vi si trovino cosi’ prossimi al momento della luce gialla
che non possano piu’ arrestarsi in condizioni di sicurezza.
Pertanto la durata piu’ o meno lunga della luce semaforica gialla (non essendo prevista una durata minima) non puo’ assumere rilevanza alcuna. Va aggiunto che questa Corte, in relazione ai tempi di permanenza della luce semaforica gialla, ha affermato che l’automobilista deve adeguare la velocita’ allo stato dei luoghi e che una durata di quattro secondi non costituisce un dato inderogabile (Cass. 14/8/2012 n. 14519). Successivamente questa Corte e’ nuovamente intervenuta sui tempi di permanenza della luce semaforica gialla e ha ritenuto che una durata superiore ai 3 secondi deve senz’altro ritenersi congrua (Cass. 1/9/2014 n. 18470) sulla base delle seguenti considerazioni:
– la risoluzione del Ministero dei Trasporti n. 67906 del 16.7.2007, nell’accertare che il codice della strada non indica una durata minima del periodo di accensione della lanterna di attivazione gialla, stabilisce che il tempo minimo di durata di detta luce che non puo’ mai essere inferiore a tre secondi;
– tre secondi costituiscono, in base allo studio del C.N.R. pubblicato il 10/9/2001, richiamato dalla citata risoluzione ministeriale, il tempo di arresto di un veicolo che proceda ad una velocita’ non superiore ai 50 Km/h.
Siccome la stessa ricorrente da atto nel suo ricorso che la durata della luce gialla era di 3,3365 secondi (secondo il Comune controricorrente era addirittura superiore ai 4 secondi relativamente a tre infrazioni) e siccome non sono addotti elementi fattuali idonei ad escludere questa presunzione di congruita’, il fatto sul quale e’ denunciata l’omessa motivazione risulta del tutto irrilevante (la congruita’ del tempo di accensione della luce gialla).
Non sussistendo la possibilita’ di ricorrere in cassazione per un vizio di motivazione su un fatto irrilevante, il ricorso anche sotto questo concorrente profilo deve essere rigettato. Le spese di questo giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza della ricorrente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna (OMISSIS) a pagare al Comune di Sant’Angelo Lodigiano le spese di questo giudizio di cassazione che liquida in euro 800,00 per compensi oltre euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% sul compenso, oltre accessori di legge.

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