Il testo integrale

 

Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 22 novembre 2013 n.26269[1]

 

Secondo il tribunale la competenza per territorio era quella in cui era stato rilasciato il mandato ad Iitem e dove l’obbligazione avrebbe dovuto eseguirsi (forum destnatae solutionis), cioè nel capoluogo di provincia (dove si trovava lo studio legale dei professionisti) , ai sensi dell’art. 1182, 4 comma, del codice civile,  atteso che si trattava di obbligazione pecuniaria determinata ovvero determinabile nell’ammontare attraverso meri calcoli matematici.

Secondo i giudici della Cassazione la competenza territoriale è stata correttamente stabilità in buona sostanza dal giudice dell’impugnazione, sulla base dei fori alternativi stabiliti dall’art. 20 c. p.c. e cioè del luogo in cui è sorta l’obbligazione, che poi coincide anche con il forum destinatae solutionis di cui al menzionato art. 1182 , 3 comma c.p.c.; in altre parole si è correttamente ritenuto che solo al momento della firma del mandato alle liti, Il proponente (cliente) aveva avuto con certezza notizia dell’avvenuta accettazione da parte dell’avvocato (che firma e autentica al mandato) della sua proposta e dunque solo in quel momento poteva ritenersi sorta l’obbligazione de qua ai sensi dell’art. 1326 c.c


[1] Testo scaricabile e consultabile dal portale giuridico del Sole24Ore – Guida al Diritto
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/guidaAlDiritto/civile/civile/sentenzeDelGiorno/2013/11/non-si-sfugge-alla-parcella-con-lincompetenza-territoriale.html

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