Corte di cassazione – Sezione II civile – Sentenza 22 dicembre n.28359. L’ausiliario del traffico non può contestare all’automobilista il transito nelle corsie riservate ai mezzi pubblici

Il testo integrale[1]

Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 22 dicembre n. 28359

La S.C. respinge il ricorso del comune di Roma che affermava la legittimità dell’operato dell’ausiliario, che aveva sanzionato una signora per aver invaso la corsia dei bus, negandogli anche la possibilità di avvalersi della contestazione immediata.

Gli Ermellini, inoltre, spiegano i compiti demandati agli ausiliari del traffico che devono limitarsi alle contestazioni che riguardano la sosta mentre non possono occuparsi della circolazione.

La possibilità di punire chi utilizza le corsie preferenziali è semmai riservata al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico.

Resta in ogni caso inalterata la possibilità, per l’automobilista, di fare la contestazione immediata e l’obbligo, per chi eleva la contravvenzione, di sottoscrivere il verbale di accertamento.

Infine la Cassazione afferma che spetta all’amministrazione fornire l’onere della prova sull’idoneità del soggetto ad accertare le violazioni. Non è, infatti, sufficiente che il verbale riporti la dicitura ausiliario del traffico, ma è necessario dimostrare che la nomina è avvenuta con un provvedimento amministrativo trasparente.

Sorrento, 27 dicembre 2011.                                                          Avv. Renato D’Isa


[1] Sentenza scaricabile e consultabile sul sito del sole 24 ore – Guida al diritto

 

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