Il testo integrale[1]

 

Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 21 maggio 2012 n. 8010

Difatti, per la S.C., riguardo alle delibere dell’assemblea di condominio aventi ad oggetto la ripartizione delle spese comuni, occorre distinguere quelle con le quali sono stabiliti i criteri di ripartizione ai sensi dell’articolo 1123 Cc ovvero sono modificati i criteri fissati in precedenza, per le quali è necessario, a pena di radicale nullità, il consenso unanime dei condomini, da quelle con le quali, nell’esercizio delle attribuzioni assembleari previste dall’articolo 1135 n. 2 e 3 Cc, vengono in concreto ripartite le spese medesime, attese che queste ultime, ove adottate in violazione dei criteri già stabiliti, devono considerarsi annullabili, e la relativa impugnazione va proposta nel termine di decadenza di trenta giorni previsto dall’articolo 1137, ultimo comma, Cc.

 

Sorrento 21 maggio 2012

Avv. Renato D’Isa

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