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Testo integrale

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 21 giugno 2013 n. 15711[1]

Pur non enunciando la nozione di accettazione tacita dell’opera, indica i fatti e i comportamenti dai quali deve presumersi la sussistenza dell’accettazione da parte del committente e, in particolare, al quarto comma prevede come presupposto dell’accettazione (da qualificare come tacita) la consegna dell’opera al committente (alla quale è parificabile l’immissione nel possesso) e come fatto concludente la ‘ricezione senza riserve’ da parte di quest’ultimo anche se ‘non si sia proceduto alla verifica’.

Bisogna, però, distinguere tra atto di ‘consegna’ e atto di ‘accettazione’ dell’opera: la ‘consegna’ costituisce un atto puramente materiale che si compie mediante la messa a disposizione del bene a favore del committente, mentre l”accettazione” esige, al contrario, che il committente esprima (anche per ‘facta concludentia’) il gradimento dell’opera stessa, con conseguente manifestazione negoziale la quale comporta effetti ben determinati, quali l’esonero dell’appaltatore da ogni responsabilità per i vizi e le difformità dell’opera ed il conseguente suo diritto al pagamento del prezzo.

L’appalto, anche nei casi in cui la sua esecuzione si protragga nel tempo, e fatte salve le ipotesi in cui le prestazioni in esso dedotte attengano a servizi o manutenzioni periodiche, non può considerarsi un contratto ad esecuzione continuata o periodica e, pertanto, non si sottrae, in caso di risoluzione, alla regola generale, dettata dall’art. 1458 cc., della piena retroattività di tutti gli effetti, anche in ordine alle prestazioni già eseguite. Conseguentemente, una volta pronunciata la risoluzione del contratto, in forza della operatività retroattiva di essa, stabilita dall’art. 1458 cc., si verifica per ciascuno dei contraenti ed indipendentemente dall’imputabilità dell’inadempienza, rilevante ad altri fini, una totale “restitutio in integrum” e, pertanto, tutti gli effetti del contratto vengono meno e con essi tutti i diritti che ne sarebbero derivati e che si considerano come mai entrati nella sfera giuridica dei contraenti stessi


[1] Testo consultabile e scaricabile dal sito del Sole24Ore – Guida al diritto –  http://www.diritto24.ilsole24ore.com/guidaAlDiritto/civile/civile/sentenzeDelGiorno/2013/06/appaltatore-responsabile-anche-dei-vizi-di-progettazione-.html

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