Suprema Corte di Cassazione
sezione II
sentenza 21 gennaio 2014, n. 1188
Svolgimento del processo
P.F. impugnava la delibera assunta in data 15 aprile 2003 dal Condominio di via (omissis) , di cui faceva parte, con la quale era stata approvata la trasformazione dell’impianto di riscaldamento centralizzato a gas in singoli impianti autonomi a gas metano.
A fondamento della impugnazione P.F. deduceva, tra l’altro, di non essere stato convocato secondo quanto previsto dall’art. 8 del regolamento condominiale, cioè con raccomandata ricevuta almeno cinque giorni prima della data fissata per l’assemblea.
Il condominio resisteva alla impugnazione, che veniva rigettata dal Tribunale di Trieste con sentenza in data 7 agosto 2006.
P.F. proponeva appello, che veniva accolto dalla Corte di appello di Trieste con sentenza in data 3 aprile 2010, in base alla seguente motivazione:
L’art. 8 del regolamento condominiale prevedeva infatti che la convocazione avvenisse mediante lettera raccomandata inviata a mezzo posta a tutti i condomini almeno cinque giorni prima della riunione assembleare con la chiara indicazione dei punti all’ordine del giorno.
Ciò significa che, contrariamente al disposto di cui all’art 66 disp. att. c.c. l’invito non avrebbe potuto essere dato con ogni mezzo, bensì solo con lettera raccomandata a mezzo posta.
Nonostante infatti l’uso improprio della parola “notificazione” non trattandosi di atti giudiziari, ci si trova in presenza di una norma pattizia derogatrice in senso più restrittivo dell’art 66 disp. att. c.c., che ha introdotto un principio di recettizietà della convocazione ed una precisa formalità di convocazione.
Nel caso di specie, si è ottemperato per quanto concerne il mezzo adoperato, come risulta dal doc. n. 3 di parte appellante, ma la missiva raccomandata non ha rispettato i termini liberi di 5 giorni prima della riunione assembleare.
Il dichiarante (amministratore del condominio) ha fornito prova della spedizione della convocazione contenente l’ordine del giorno il cui avviso di giacenza per assenza del destinatario o di persona atto a riceverlo è stato lasciato nel casellario postale del P. , in data 4 aprile 2003, mentre il secondo avviso di giacenza, sempre per assenza del destinatario, reca la data del 16 aprile 2003 (il ritiro del plico presso l’ufficio postale da parte del P. è del 18 aprile 2003).
Ne consegue che, per giurisprudenza costante (Cass. n. 4909 dd. 13.8.1981, Cass. n. 8399 dd 25.3.1996 dep. II 23.9.96; Cass n. 2847 dd 1.4.1997; Cass. 13.4.99 n. 3707; Cass. 27.10.2005 n. 20924), affinché possa ritenersi sussistente la presunzione di conoscenza da parte de destinatario, occorra la prova che la dichiarazione sia pervenuta all’indirizzo del destinatario e tale momento, nel caso in cui la dichiarazione sia stata inviata mediante lettera raccomandata a mezzo posta, non consegnata per assenza del destinatario o di persona atta a riceverlo, coincide con il rilascio del relativo avviso di giacenza del plico presso l’ufficio postale e precisamente nel momento in cui il portalettere annota nell’apposito registro il compimento di tutte le formalità prescritte per l’ipotesi di mancato rinvenimento del destinatario della raccomandata e non già con il momento in cui la lettera sia arrivata al recapito in cui non fu consegnata né con la data di trasmissione della stessa. Nel caso di specie, risultano effettuati due avvisi di giacenza: il primo, in data 4.4.03 e il secondo, in data 16.4.2003 e quindi il giorno dopo la data fissata per l’assemblea.
Deve logicamente presumersi che le formalità di annotazione nell’apposito registro da parte del portalettere siano state effettuate nella data del 16.4.03 sì che non è stato rispettato il termine di 5 giorni liberi prima della data dell’assemblea.
Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il condominio, con due motivi.
Resiste con controricorso P.F. .
Motivi della decisione
Con il primo motivo il ricorrente, denunciando omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, deduce che la Corte di appello di Trieste avrebbe prestato adesione alla tesi non provata di P.F. , secondo il quale l’avviso di giacenza in data 4 aprile 2003 sarebbe stato rubato, per cui avrebbe potuto avere conoscenza della convocazione dell’assemblea solo il 16 aprile 2003 e quindi in data successiva a quella in cui l’assemblea si era tenuta.
Con il secondo motivo si deduce che, essendo pacifica l’emissione dal primo avviso di giacenza in data 4 aprile 20013, con riferimento a tale data andava calcolato il termine (rispettato) per la regolare convocazione.
Il primo motivo è infondato.
Dalla motivazione della sentenza impugnata, infatti, non risulta che l’avviso di giacenza in data 4 aprile 2013 non sia stato preso in considerazione in quanto rubato.
Sembra, invece, che la Corte di appello abbia ritenuto che tale avviso di giacenza rappresentava soltanto il primo atto di un procedimento destinato a concludersi con l’annotazione nell’apposito registro da parte del portalettere, effettuata nella data del 16.4.03.
Il secondo motivo è, invece, fondato, in quanto afferma l’idoneità, ai fini della decorrenza del termine in questione, del rilascio dell’avviso di giacenza in data 4 aprile 2003 in coerenza con l’orientamento di questa S.C., secondo il quale le lettere raccomandate si presumono conosciute, nel caso di mancata consegna per assenza del destinatario e di altra persona abilitata a riceverla, dal momento del rilascio del relativo avviso di giacenza presso l’ufficio postale (Cass. U 24 aprile 2003 n. 6527; Cass. 1 aprile 1997 n. 2847), nella specie effettuato il 4 aprile 2003, non essendo comprensibile il riferimento, ad opera della sentenza impugnata, alla annotazione nell’apposito registro da parte del portalettere in data 16.4.03.
In relazione al motivo accolto, pertanto, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Trieste, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
la Corte rigetta il primo motivo del ricorso, accoglie il secondo; in relazione al motivo accolto cassa la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Trieste, anche per le spese del giudizio di legittimità.
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