Corte di cassazione – Sezioni II – Sentenza 21 febbraio 2012 n. 2474. L’avvocato distrattario può avanzare al soccombente solamente l’importo dovuto a titolo di onorario e spese processuali e non anche l’importo dell’IVA detraibile dal proprio cliente soggetto IVA

 

Il testo integrale[1]

Corte di Cassazione, sezione II , sentenza 21 febbraio 2012 n. 2474

 

Così deciso dalla Suprema  Corte di cassazione con la sentenza 21 febbraio 2012 n. 2474,  la quale ha accolto il ricorso di una Azienda sanitaria locale che lamentava l’erronea applicazione dell’Iva a favore dell’avvocato distrattario.

Per la tesi della ricorrente la corresponsione dell’imposta non sarebbe dovuta potendo l’imprenditore creditore detrarre l’Iva indicata nella fattura del legale che lo ha assistito poichè si verificherebbe un ingiustificato arricchimento dell’ingiungente il quale da un lato incasserebbe l’Iva rifusagli, dall’altro porterebbe in detrazione l’Iva versata.

Difatti per gli Ermellini  non può essere considerata legittima una locupletazione da parte di un soggetto abilitato a conseguire due volte la medesima somma di denaro.

Sorrento, 22 febbraio  2012.

Avv. Renato D’Isa

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