Suprema Corte di Cassazione

sezione II

sentenza 20 novembre 2013, n. 26062

 

Svolgimento del processo

Con atto ritualmente notificato in data 22 aprile 1993 S.M. e E..F. convenivano in giudizio avanti al Tribunale di Perugia la S.A.I. – Società Assicuratrice Industriale s.p.a. (oggi Fondiaria – SAI), oltre a G.R. e B.M. , e, premesso di condurre l’agenzia SAI di (…), deducevano che nel 1982 la stessa società assicuratrice aveva aperte una nuova agenzia in un comune limitrofo di (…) ((omissis) ), che affidava ai convenuti G. e B. , già subagenti delle menzionata agenzia di (…). Lamentavano quindi che il G. e il B. , con la presunta approvazione della SAI, avevano sconfinato…” dal loro territorio, procacciandosi affari, in maniera sistematica, continua e non interrotta, nella zona di operatività esclusiva di essi attori”; ciò che costituiva violazione dell’esclusiva vantata dalla loro agenzia di Perugia ai sensi dell’art. 1743 c.c. e dell’art. 6 comma 2 dell’accordo nazionale collettivo tra le imprese assicuratrici e i loro agenti (c.d. Accordo ANA), per cui chiedevano all’adito tribunale, che, accertata la violazione del diritto di esclusiva in loro danno, condannasse tutti convenuti al pagamento in loro favore della somma di lire 769.140.240 o altra di giustizia, con rivalutazione ed interessi.
Si costituiva la SAI spa contestando la domanda attrice; eccepiva preliminarmente l’intervenuta prescrizione quinquennale per quanto riguarda le pretese provvigioni asseritamente spettanti agli attori fino al 1988; sosteneva altresì che non erano a lei addebitabili gli effetti di una condotta dannosa attribuita ai due agenti convenuti, che erano terzi rispetto al rapporto contrattuale bilaterale esistente tra essa preponente e gli agenti attori (S. e F. ).
A loro volta, G. e B. , costituendosi, chiedevano il rigetto della domanda attrice precisando che nel 1982 gli attori, quali agenti SAI di Perugia avevano espressamente ceduto ad essi con il consenso della compagnia, come da apposito elenco, alcuni assicurati costituiti da quei clienti che avevano un rapporto personale ed esclusivo con essi convenuti.
Disposta ed espletata la CTU l’adito Tribunale con sentenza del 22.12.2004, rigettava la domanda proposta contro la SAI che riteneva esente da qualsiasi responsabilità in quanto estranea alla vicenda in esame, mentre condannava gli agenti convenuti a titolo di concorrenza sleale ex art. 2598 c.c. al pagamento, a titolo di risarcimento danno, della somma liquidata in via equitativa in Euro 200.000,00.
La sentenza veniva appellata separatamente con distinti atti dai G. – B. e dai S. – F. . I primi ritenevano errata la loro condanna mentre i secondi lamentavano l’assoluzione della SAI dalle loro domande e la liquidazione del danno in via equitativa, ritenuta erronea e riduttiva. Riunite le impugnazioni e costituitasi la SAI, l’adita Corte d’Appello di Perugia con sentenza n. 276/07 depositata in datata 22 agosto 2007, in parziale riforma della sentenza impugnata, condannava i convenuti G. e B. nonché la Fondiaria a versare al S. la somma di Euro 100.000,00 ed al F. la somma di Euro 80.000,00, con gli interessi legali, oltre alla rifusione delle spese processuali. La Corte riteneva che la CTU era stata necessaria, perché solo attraverso l’esame della documentazione esibita ex art. 210 c.p.c. era stato possibile stabilire la captazione dei vari clienti dal bacino dell’agenzia di (…), attraverso l’esame dei contratti stipulati dai convenuti fuori dalla loro zona; affermava la responsabilità della SAI che era ben consapevole dell’attività in questione, ed era altresì intervenuta nella vicenda in esame attraverso il proprio ispettore di zona per tentare di conciliare le due agenzie; nella fattispecie riteneva sussistere il concorso tra responsabilità contrattuale (rapporto tra la Sai e gli agenti attori) ed extracontrattuale (rapporto tra gli agenti). Invero, accertata la responsabilità della SAI, doveva ritenersi la concorrente responsabilità dell’agenzia di (…), che, consapevole delle limitazioni determinate dal diritto di esclusiva della omologa di Perugia, aveva acquisito per la preponente,i contratti, lucrando le conseguenti provvigioni; e ciò agendo anche in violazione dell’art. 6 dell’Accordo ANA. La prescrizione decennale (illecito contrattuale) – secondo la Corte – trattandosi d’illecito permanente – decorreva dal momento del verificarsi del danno, ossia al momento della captazione delle singole polizze e quindi dalla data dell’atto di citazione ( aprile 1993). Infine il danno, attesa la sua particolare natura, poteva essere liquidato soltanto in via equitativa, e comunque non poteva essere di molto inferiore alle provvigioni lucrate dall’agenzia di (…) in forza dei contratti stipulati con clienti “fuori zona”.
Per la cassazione di tale sentenza ricorrono S.M. e E..F. sulla base di n. 2 mezzi, illustrati da memoria ex art. 378 c.p.c.; resistono con controricorso G.R. e M..B. , che propongono ricorso incidentale sulla base di 5 motivi; resiste altresì la Fondiaria – SAI spa formulando altresì ricorso incidentale sulla base di un motivo, illustrato da memoria. I ricorrenti replicano con controricorso ai ricorsi incidentali formulati dalle altre parti.

Motivi delle decisione

1.1 – Preliminarmente occorre riunire i ricorsi ai sensi dell’art. 335 c.p.c..
Con il primo motivo del ricorso principale, gli esponenti S. e F. denunciano la violazione e falsa applicazione degli artt. 2935, 2943, 2945, 1219 c.c..
Ritengono erroneo l’assunto della Corte d’Appello secondo cui “il diritto al risarcimento del danno da esclusiva come azionato dai ricorrenti, si sarebbe prescritto in parte, per quel che concerne cioè il periodo anteriore al decennio rispetto alla notifica della citazione avvenuta nel mese di aprile 1993 e, quindi, per il periodo dal 1982 fino all’aprile 1983”. In realtà, a loro avviso, la violazione del diritto di esclusiva è un illecito permanente, per cui il dies a quo ai fini della prescrizione decorre nel momento in cui si è esaurita la fattispecie permanente. A sostegno di tale tesi i ricorrenti citano la sentenza n. 5591 del 17/05/1993 di questa S.C. e ritengono che nel nostro caso il periodo in esame fosse da collocare in epoca persino successiva all’introduzione del giudizio (avvenuta con citazione notif. il 27.4.1993) e cioè con il 31.12.1995, allorquando cessò l’attività dei ricorrenti quali agenti della SAI di Perugia e quindi venne meno il comportamento illecito costituito dalla violazione del diritto di esclusiva da parte della SAI e degli altri agenti.
D’altra parte – rilevano i ricorrenti – tale permanenza era stata comunque interrotta con le lettere di messa in mora del 6.3.92 e del 12.5.92; quindi la prescrizione doveva calcolarsi non dalla data della citazione – come ha fatto la corte perugina – ma dal decennio anteriore alla data del 6.3.92 o 12.5.92 (date di messa in mora). La doglianza è in parte fondata.
Occorre premettere che secondo questa S.C. “il preponente, che, sottraendo una serie di affari all’agente con la conclusione di contratti di agenzia con altri soggetti per la medesima zona, ne leda il diritto di esclusiva, è tenuto al risarcimento del danno contrattuale. Il relativo diritto dell’agente è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale, la quale (come quella quinquennale in ipotesi di illecito permanente di carattere aquiliano) decorre da quando si è esaurita la fattispecie illecita permanente, comprensiva della persistenza dell’altro rapporto di agenzia (instaurato in violazione dell’esclusiva) e del danno che ne deriva, onde la pretesa risarcitoria può riferirsi solo al danno prodottosi nel decennio precedente” (Cass. Sez. L, n. 5591 del 17/05/1993).

Ciò posto, l’ipotesi in esame, attesa la sua particolare connotazione, non si può configurare come un illecito permanente, dovendosi invece fare riferimento alla conclusione, volta per volta, di ciascun contratto stipulato in violazione dell’esclusiva.

Proprio per questo, il sopra menzionato richiamo giurisprudenziale (Cass. Sentenza n. 5591 del 17/05/1993) appare inconferente in quanto si riferisce ad una diversa ipotesi, in cui la violazione si sostanzia nell’apertura di un’altra agenzia da parte del preponente. (“Il preponente, che, sottraendo una serie di affari all’agente con la conclusione di contratti di agenzia con altri soggetti per la medesima zona, ne leda il diritto di esclusiva, è tenuto al risarcimento del danno contrattuale. Il relativo diritto dell’agente è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale, la quale (come quella quinquennale in ipotesi di illecito permanente di carattere aquiliano) decorre da quando si è esaurita la fattispecie illecita permanente, comprensiva della persistenza dell’altro rapporto di agenzia (instaurato in violazione dell’esclusiva) e del danno che ne deriva, onde la pretesa risarcitoria può riferirsi solo al danno prodottosi nel decennio precedente”.
1.2 – Con il secondo motivo gli esponenti denunziano la violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 1226, 1372 c.c. nonché dell’art. 6 dell’Accordo agenti ANIA. Si sostiene che: a) il danno da violazione del diritto di esclusiva non poteva essere determinato in via equitativa dovendo essere stabilito ex art. 6 Accordo ANA configurante invero una clausola penale; d’altra parte il danno ben poteva essere provato e determinato nel suo preciso ammontare, come accertato e stabilito dal CTU.
La doglianza non è fondata.
Va premesso che la Corte d’Appello ha opportunamente e puntualmente motivato sulla necessità di ricorrere nel particolare caso in esame alla determinazione equitativa del danno, non diversamente quantificabile. D’altra parte, non è conferente con l’ipotesi in esame la specifica previsione risarcitoria di cui all’art. 6 Accordo ANA (che prevede 1/10 della provvigioni per il 1^ anno e l’intera provvigione per gli anni successivi) perché essa chiaramente riguarda un diversa ipotesi d’illecito e cioè quella che si attua attraverso la creazione di una sorta di struttura agenziale o di organismo analogo o parallelo, destinato ad operare per aggirare l’ostacolo dell’esclusiva; nel nostro caso, si tratta più semplicemente della conclusione di contratti “fuori zona” da parte di altra agenzia, normalmente costituita dal preponente.
Peraltro la corte territoriale ha ampiamente motivato la scelta della quantificazione del danno in via equitativa ai sensi dell’art. 1223 c.c., come l’unica possibilità di determinarlo; ha fatto così puntuale riferimento alla mancata disposizione degli elementi necessari per il calcolo del costo organizzativo “che gli agenti di Perugia avrebbero dovuto sostenere per far fronte ad un aumento delle polizze da stipulare; alle motivazioni che inducono il cliente a rivolgersi ad un’agenzia anziché ad un’altra, non potendosi peraltro ritenere che ciascun cliente S Al acquisito dall’agenzia di (…) era stato sottratto all’agenzia di (…)”.
1.3 – I ricorrenti inoltre ritengono erronea la decurtazione delle polizze RCA auto, operata dalla Corte territoriale, perché tali polizze non sono escluse dalla normativa in parola (art. 6 Accordo ANA del 16.9.81), mentre costituiscono una rilevante risorsa, rappresentando circa il 51% delle polizze totali.
La doglianza appare fondata. Invero l’esclusione di tali polizze non appare giustificata dalla mera considerazione circa l’obbligatorietà ope legis della loro stipula, che configgerebbe con la possibilità per l’agente di rifiutare l’assicurazione al potenziale cliente “fuori zona”. D’altra parte non risulta che le polizze RCA Auto non fossero comprese nel patto di esclusiva, anche con riferimento al menzionato art. 6 dell’Accordo ANA, patto che dunque ben può essere violato anche dalla conclusione di siffatti contratti, la cui attività, peraltro – come rilevato dagli esponenti – “non era l’esito di una scelta degli utenti, ma l’esito di una condotta illecita degli agenti della vicina agenzia di (…) [… ] che operavano sul territorio dell’Agenzia di (…) procacciandosi clienti”. In conclusione nel calcolo del danno non possono escludersi le polizze RCA Auto, i cui premi quindi devono essere regolarmente conteggiati.
2.1- Passando all’esame del ricorso incidentale formulato da G. – B. , con 1^ motivo gli esponenti denunziano violazione di legge (artt. 2843 e 2947 c.c.), mentre con il 2^ motivo deducono un vizio di motivazione sulle medesime circostanze. Non condividono l’affermazione della Corte distrettuale circa la configurazione e la cumulabilità, nell’ambito dell’illecito in esame, della responsabilità contrattuale con la responsabilità extracontrattuale, con riferimento in specie alla diversa decorrenza della prescrizione.
Osserva il Collegio che le predette doglianze sono fondate.
È vero che l’illecito in esame trova il suo titolo sia nella responsabilità contrattuale (preponente SAI) che in quella extracontrattuale (artt. 1292 e 2055, primo comma, c.c. agenti di (…)); tuttavia l’evento dannoso causalmente derivato dalle predette condotte, deve rimanere necessariamente distinto con riferimento al diverso regime prescrizionale, (decennale – quinquennale). Sul punto invero manca una qualche plausibile motivazione del giudice distrettuale, ma non appare equo porre a carico degli esponenti, per un periodo superiore al quinquennio, il danno di cui essi devono rispondere solo a titolo di responsabilità aquiliana. Ne consegue che al fine della quantificazione del danno ascrivibile agli agenti G. – B. , occorrerà tener presente che nei loro confronti opera soltanto la prescrizione quinquennale, per cui il relativo calcolo dovrà limitarsi al quinquennio precedente la notifica della citazione (in assenza di atti interruttivi) e non estendersi al decennio precedente, come per la SAI.
2.2. – Con 3^ motivo gli esponenti denunciano violazioni di legge (artt. 1743 e 2043 cc e 6 Accordo ANIA) e la carenza di motivazione.
Secondo i ricorrenti la loro condotta non configura alcun illecito; invero il rapporto tra gli agenti delle due diverse agenzie non rientra nell’ambito dall’art. 6, 3^ co. Accordo ANA, per il quale: “L’agente non può costituire un’organizzazione di lavoro o avvalersi di produttori fuori zona dell’agenzia”.
Tutto ciò non è stato posto in essere da essi agenti nel limitrofo territorio dell’Agenzia di XXXXXXX, per cui non è a loro ascrivibile l’illecito in esame ovvero alcun illecito. D’altra parte si deve pur tener conto anche della amichevole cessione dei clienti intervenuta tra le due agenzie.
La doglianza non ha pregio. Invero nella fattispecie l’illecito è consistito nell’avere detti agenti consapevolmente sottratto all’agenzia di (…) alcuni contratti stipulati da clienti residenti nella zona di esclusiva di quest’ultima.
2-3. Con il 4^ motivo gli esponenti denunciano la violazione dell’art. 2697 cc., 115 e 61 c.p.c., nonché il vizio di motivazione.
Si sostiene che manca la prova dell’avvenuta stipula del polizze da parte degli agenti di (…) al di fuori della loro zona, ed a tal fine ci si duole che fosse stata disposta ed espletata una CTU esplorativa, con l’illegittimo esonero degli attori dal relativo onere probatorio.
La doglianza non ha pregio.
Il giudice distrettuale ha in proposito ampiamente giustificato il ricorso all’opera di un ausiliare per l’esame della documentazione (acquista ai sensi dell’art. 210 c.p.c.) dell’agenzia di (…) per stabilire se vi fosse stata la captazione dei clienti, spiegando che era il solo modo per provare l’esistenza dei numerosi contratti fuori zona stipulati dai convenuti. Tutto ciò in conformità della giurisprudenza di questa Corte, secondo “cui in tema di rapporto d’agenzia, la consulenza tecnica può costituire mezzo di prova quando la parte non possa dimostrare il proprio assunto; lo è comunque quando si tratti di fatti riscontrabili solo attraverso particolari conoscenze tecniche, come nel caso di registrazioni contabili relative a rapporti assicurativi conclusi direttamente dalla compagnia assicuratrice” (Cass. sentenza n. 1361 del 08/02/2000).
2.4. Rimane assorbito infine il 5^ motivo (violazione dell’art. 2697 c.c.) proposto in via subordinata, in caso di accoglimento del 2^ motivo del ricorso principale (doglianza (non accolta) relativa alla liquidazione del danno in via equitativa).
In conclusione: va accolto il 1^ ed il 2^ motivo del ricorso incidentale, rigettato il 3^, assorbito il 4^.
3.1. – Passando infine al ricorso incidentale condizionato proposto dalla spa La Fondiaria SAI, deduce l’”omessa trattazione di una circostanza controversa e decisiva concernente la fattispecie di cui art. 1227, 1 co. c.c. (concorso del debitore all’aggravamento del danno). La doglianza è inammissibile in quanto nuova, rilevato tra l’altro che essa non è neppure corredata del necessario quesito di diritto ex art. 366 bis c.p.c..
La Fondiaria SAI, ha proposto altresì ricorso incidentale denunziando la violazione dell’art. 1743 c.c. in relazione all’art. 6 Accordo ANA 1981 e all’art. 6 ANA 1951 nonché il vizio di motivazione.
Secondo la società esponente non è ravvisabile alcuna inadempienza a proprio carico con riferimento alle norme di cui sopra; invero la SAI era intervenuta con i suoi ispettori, nella vertenza tra le due agenzie, ma solo nel 1982 (e non anche dopo) per aiutare gli agenti a trovare un accordo, che poi fu effettivamente raggiunto in data 28.10.82. Peraltro nessuna ulteriore lamentela era successivamente pervenuta alla SAI circa la violazione dell’esclusiva. Soltanto 10 anni dopo gli originari attori si erano di nuovo “fatti sentire” riponendo la questione, lasciando così accrescere, per loro colpevole incuria, l’entità del danno ( da cui la ventilata responsabilità ex art. 1227 c.c.).
La doglianza non ha pregio. La corte distrettuale in proposito ha puntualmente ribadito la responsabilità della società preponente, sotto diversi profili, sottolineando in definitiva come SAI non potesse ignorare la conclusione, in un arco di tempo assai lungo (13 anni), di numerosissime polizze (ben 4.650) di cui riscuoteva puntualmente i premi, ed in modo certamente non occasionale, dall’agenzia di (…) “fuori zona”, riducendo così il bacino d’utenza dell’Agenzia di (…).

P.Q.M.

la Corte, riunisce i ricorsa; accoglie per quanto di ragione il 1^ ed il 2^ motivo del ricorso principale proposto da S.I. e E..F. ; accoglie il 1^ ed il 2^ motivo del ricorso incidentale formulato da R..G. e B.M. , rigettato il 3^ motivo, assorbito il 4^ motivo; rigetta il ricorso incidentale della Fondiaria – SAI spa; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa,anche per le spese di questo giudizio, alla Corte d’Appello di Roma.

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