Suprema Corte di Cassazione
sezione II
sentenza 20 maggio, n. 11036
Svolgimento del processo
Con citazione 12.7.1996 Sas S. di S.C. e C., premesso che con rogito 14.7.1995 aveva acquistato da F.G. un vecchio fabbricato distrutto dal sisma del 1980 con adiacente orto, sito alla Piazza Casanova o Piazza del Popolo alla frazione Vassi di Giffoni V.P.; che nel rogito si dava atto che era stato approvato dalla c.e. un progetto di demolizione e ricostruzione; che pertanto aveva chiesto il rilascio della concessione ottenendola ma poi il Sindaco aveva ordinato la sospensione per una discrepanza tra i volumi dichiarati e quelli preesistenti, donde la necessità di una variante, con i relativi danni per fermo lavori; chiedeva al tribunale di Salerno l’accertamento del minor prezzo della vendita e dei danni.
La convenuta resisteva e chiedeva di chiamare in causa il progettista Ing. T. responsabile dell’eventuale errore di progettazione che eccepiva la decadenza e la prescrizione.
Con citazione 3.6.1997 il F. proponeva opposizione al d.i. con cui il T. gli aveva intimato il pagamento di lire 110.973.496 oltre interessi per i progetti di demolizione e ricostruzione.
Riunite le cause, con sentenza 3119/03 il tribunale rigettava la domanda attrice e quella di garanzia, accoglieva l’opposizione a d.i. e compensava le spese mentre la Corte di appello di Salerno, con sentenza 20.2.2008, accoglieva l’appello del T. ed in parziale riforma della sentenza che aveva revocato il d.i., condannava il F. a pagare euro 56.097,07 oltre interessi, rigettava l’appello della S. ed assorbito in parte e rigettato l’incidentale del F., confermando nel resto la sentenza e compensando le spese del grado, sul presupposto che l’oggetto del contratto fu il vecchio fabbricato da demolire e non venne mai dedotta la costruzione di nuovi volumi né la concessione edilizia.
L’alienante non si era obbligato a vendere la concessione ma si era limitato a dichiarare che il progetto era stato approvato.
Unico obbligato nei confronti del professionista era il F..
Ricorre F. con due motivi, resistono T. e S. in liquidazione che propone ricorso incidentale.
Le parti hanno presentato memorie.
Motivi della decisione
Col primo motivo si deducono violazione dell’art. 2697 cc e vizi di motivazione, col quesito se sia viziata la sentenza che, in presenza di contestazione dell’opponente, liquida somme al professionista che non ha esaustivamente adempiuto all’incarico, con ulteriori specificazioni sul fatto controverso.
Col secondo motivo si lamentano violazione degli artt. 1362 e ss cc e vizi di motivazione, perché nella scrittura richiamata le spese tecniche erano a carico della S., col quesito se sia viziata la sentenza che non tenga conto del dato letterale e delle clausole del preliminare, con ulteriori riferimenti al fatto controverso.
Col ricorso incidentale S. si denunzia 1) omessa motivazione su fatto decisivo riportando brani del preliminare da cui risulta l’obbligazione circa il trasferimento di una porzione al venditore. 2) violazione degli artt. 1497, 2362 e 2367 cc, illogicità della motivazione, col quesito se violi l’art. 1497 cc la decisione che, pur dando atto dell’allegazione contrattuale sulla precisa capacità edificatoria del fondo, dichiari infondata l’azione di manutenzione, spiegata sul presupposto di una capacità edificatoria ridotta.
Ciò premesso, osserva questa Corte Suprema:
La giurisprudenza prevalente ritiene che il contratto definitivo costituisca l’unica fonte dei diritti e delle obbligazioni tra le parti (Cass. 5.6.2012 n. 9063, Cass. n. 15585/2007, Cass.n. 233/2007, Cass.n. 2824/2003), a differenza di parte della dottrina che, in virtù della teoria procedimentale, ritiene utile la valutazione del collegamento funzionale tra preliminare e definitivo.
Il contenuto dell’atto pubblico prevale sul preliminare, ma quest’ultimo può in astratto essere utilizzato per indagare sulla comune intenzione delle parti.
L’opera dell’interprete, mirando a determinare una realtà storica ed obiettiva, qual è la volontà delle parti espressa nel contratto, è tipico accertamento in fatto istituzionalmente riservato al giudice del merito, censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei canoni legali d’ermeneutica contrattuale posti dagli artt. 1362 ss. CC, oltre che per vizi di motivazione nell’applicazione di essi; pertanto, onde far valere una violazione sotto entrambi i due cennati profili, il ricorrente per cassazione deve, non solo fare esplicito riferimento alle regole legali d’interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito siasi discostato dai canoni legali assuntivamente violati o questi abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti.
Di conseguenza, ai fini dell’ammissibilità del motivo di ricorso sotto tale profilo prospettato, non può essere considerata idonea – anche ammesso ma non concesso lo si possa fare implicitamente – la mera critica del convincimento, cui quel giudice sia pervenuto, operata, come nella specie, mediante la mera ed apodittica contrapposizione d’una difforme interpretazione a quella desumibile dalla motivazione della sentenza impugnata, trattandosi d’argomentazioni che riportano semplicemente al merito della controversia, il cui riesame non è consentito in sede di legittimità (e pluribus, da ultimo, Cass. 9.8.04 n. 15381, 23.7.04 n. 13839, 21.7.04 n. 13579, 16.3.04 n. 5359, 19.1.04 n. 753).
Né può utilmente invocarsi la mancata considerazione del comportamento delle parti.
Ad ulteriore specificazione del posto principio generale d’ordinazione gerarchica delle regole ermeneutiche, il legislatore ha, inoltre, attribuito, nell’ambito della stessa prima categoria, assorbente rilevanza al criterio indicato nel primo comma dell’art. 1362 CC – eventualmente integrato da quello posto dal successivo art. 1363 CC per il caso di concorrenza d’una pluralità di clausole nella determinazione del pattuito – onde, qualora il giudice del merito abbia ritenuto il senso letterale delle espressioni utilizzate dagli stipulanti, eventualmente confrontato con la ratio complessiva d’una pluralità di clausole, idoneo a rivelare con chiarezza ed univocità la comune volontà degli stessi, cosicché non sussistano residue ragioni di divergenza tra il tenore letterale del negozio e l’intento effettivo dei contraenti – ciò che è stato fatto nella specie dalla corte territoriale, con considerazioni sintetiche ma esaustive – detta operazione deve ritenersi utilmente compiuta, anche senza che si sia fatto ricorso al criterio sussidiario del secondo comma dell’art. 1362 CC, che attribuisce rilevanza ermeneutica al comportamento delle parti successivo alla stipulazione (Cass. 4.8.00 n. 10250, 18.7.00 n. 9438, 19.5.00 n. 6482, 11.8.99 n. 8590, 23.11.98 n. 11878, 23.2.98 n. 1940, 26.6.97 n. 5715, 16.6.97 n. 5389).
Anche una scrittura che abbia preceduto l’accordo può essere utilizzata per indagare la comune intenzione delle parti (Cass. n. 5283/83).
Tuttavia, la motivazione della sentenza che ha ricostruito la vicenda regge alle critiche che si traducono in mere manifestazioni di dissenso, contrapponendo tesi diverse.
Le censure sono infondate.
La prima del ricorso principale appare una questione nuova e non tiene conto che non vi è stata una specifica ed analitica contestazione della parcella, risultando dalla sentenza che il F. propose appello per la domanda di rivalsa nei confronti di S. per le somme per le quali dovesse essere condannato in favore del T. e per l’accoglimento della domanda di garanzia nei confronti di quest’ultimo.
Asserì che il T., fratello del titolare dell’impresa F.T., figlioccio del F., si offrì spontaneamente e gratuitamente di progettare la demolizione e ricostruzione, che si susseguirono varie progettazioni, molte delle quali non approvate, tutte passivamente assentite dal F..
La circostanza che il F. chiamò in garanzia il T. comporta che lo stesso lo ha riconosciuto come progettista, per cui , anche se nella opposizione a d.i. il creditore, attore in senso sostanziale, deve dare prova del credito, di fronte ad una domanda dell’opponente che deduce la gratuità della prestazione e la tenutezza da parte della S., non può dirsi che vi sia stata una contestazione della parcella.
Né nel giudizio di legittimità possono porsi questioni non sottoposte all’esame del giudice di merito, dovendosi solo prospettare, a parte le questioni rilevabili di ufficio, i vizi della sentenza impugnata.
Il secondo motivo si basa sul preliminare che la sentenza ha considerato superato dal definitivo; né il F. ha interesse ad invocarlo, perché ciò comporterebbe il riconoscimento che oggetto della vendita non fu solo un vecchio fabbricato, ma anche il progetto, circostanza che la sentenza esclude per rigettare le domande di S. nei confronti del F..
Anche il ricorso incidentale invoca il preliminare, che è superato dal definitivo e si conclude, quanto al primo motivo con la indicazione che “il fatto controverso attiene all’oggetto della vendita come bene della vita, ovvero alla cessione del bene con quella capacità edificatoria o meno” e, quanto al secondo, con un quesito astratto.
In ogni caso i quesiti dei ricorsi non sono concretamente funzionali all’accoglimento delle domande (S.U. 20603/2007, 16528/2008, Cass. 823/2009, 446/2009, 321/2009, 4309/2008, 24255/2011, 4566/2009).
Donde il rigetto di entrambi i ricorsi e la compensazione delle spese tra le relative parti ricorrenti, condanna alle spese del F. nei confronti del T..
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi, compensa le spese tra F. e S. e condanna il F. alle spese nei confronti del T., liquidate in euro 3700 di cui 3500 per compensi, oltre accessori.
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