Cassazione10

Suprema Corte di Cassazione

sezione II

sentenza 2 marzo 2016, n. 4130

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente

Dott. MANNA Felice – Consigliere

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15056-2012 proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliate in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che le rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);

– ricorrenti –

nonche’ da:

COMUNE TRENTO CORPO POLIZIA MUNICIPALE (OMISSIS), IN PERSONA DEL SINDACO IN CARICA, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 185/2012 del TRIBUNALE di TRENTO, depositata il 17/02/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/02/2016 dal Consigliere Dott. CORRENTI Vincenzo;

udito l’Avvocato (OMISSIS) che ha chiesto l’accoglimento delle difese in atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL CORE Sergio che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, e per l’assorbimento del ricorso incidentale.

FATTO E DIRITTO

Parte ricorrente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Trento che ha rigettato gli appelli proposti avverso le sentenze del Giudice di Pace di Trento che aveva, a sua volta, rigettato le opposizioni a verbali di contestazione di violazione al cds per soste effettuate in area di parcheggio a pagamento senza esposizione della relativa quietanza.

L’opposizione si fondava sulla deduzione della mancanza di adeguata presenza nella zona di stalli liberi riservati alla sosta senza limitazioni.

Il Tribunale ha statuito che la questione si “gioca” sull’interpretazione dell’articolo 7 C.d.S., comma 8 che prevede che qualora il comune assuma l’esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dia in concessione ovvero disponga l’installazione di dispositivi di controllo deve riservare una adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo, obbligo non sussistente per le zone definite area pedonale o a traffico limitato ed in altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla giunta nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico.

Pur non condividendo le conclusioni del Giudice di Pace, il Tribunale, sulla scorta della normativa richiamata, ha statuito che nel piano urbano dei parcheggi del Comune di Trento la zona dove sono state elevate le contravvenzioni e’ definita area di seconda corona centrale che mantiene ancora caratteristiche di area centrale, in funzione delle distanze dal centro storico – 500/600 metri – interessata da una consistente domanda di sosta, le cui condizioni di traffico giustificano la deroga al principio generale di cui all’articolo 7, comma 8.

Parte ricorrente denunzia con unico motivo vizio di motivazione e violazione dell’articolo 7 C.d.S. perche’ il tribunale avrebbe erroneamente ritenuto l’insussistenza dei presupposti per la riserva di stalli liberi da parte del Comune ed avrebbe violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunziato in ordine alle scelte di merito dell’amministrazione comunale posto che l’area di seconda corona in cui ricade via (OMISSIS), ben lungi dall’avere le caratteristiche dell’area centrale storica, e’ addirittura separata da questa dall’area di prima corona centrale.

Col ricorso incidentale condizionato, illustrato da memoria, il Comune di Trento denunzia omessa pronunzia sull’eccezione preliminare di inammissibilita’ dell’appello, relativo a piu’ sentenze di primo grado e svolge ulteriori motivi.

Questa impugnazione avrebbe in astratto priorita’ logica ma, essendo espressamente condizionata, segue le sorti del ricorso principale, che non merita accoglimento.

L’unico motivo di censura elude la complessiva ratio decidendi che non si riferisce alla necessita’ di riserva in situazioni particolari.

Parte ricorrente invoca S.U. n. 116/2007 che hanno sancito l’annullabilita’ delle contravvenzioni elevate agli automobilisti che abbiano omesso il pagamento della sosta nelle cosiddette strisce blu, indicative di parcheggio a pagamento qualora, nelle zone limitrofe, manchino aree di sosta gratuita, escludendo da queste le zone con disco orario, lo scarico di merci e gli stalli per disabili.

La decisione, come gia’ statuito dal Tribunale ed eccepito dal controricorrente, riguarda altra fattispecie essendo prevista solo sosta a pagamento senza altre indicazioni.

Il Tribunale di Trento, come dedotto, ha statuito che nel piano urbano dei parcheggi del Comune la zona dove sono state elevate le contravvenzioni e’ definita area di seconda corona centrale che mantiene ancora caratteristiche di area centrale, in funzione delle distanze dal centro storico – 500/600 metri – interessata da una consistente domanda di sosta, le cui condizioni di traffico giustificano la deroga al principio generale di cui all’articolo 7, comma 8, cosi’ riconoscendo la legittimita’ della scelta discrezionale dell’amministrazione, insuscettibile di sindacato.

Il riferimento del ricorso ad area di seconda corona in cui ricade via (OMISSIS), ben lungi dall’avere le caratteristiche dell’area centrale storica, addirittura separata da questa dall’area di prima corona centrale, non supera la valutazione discrezionale dell’amministrazione ed indirettamente conferma la contiguita’ che giustifica la deroga. Questa Corte, peraltro, si e’ gia’ pronunziata su ricorsi analoghi rigettandoli (Cass. ord. 17.9.2014 nn. 24938 e 24939).

Resta assorbito il ricorso incidentale condizionato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese, liquidate in euro 800, di cui 600 per compensi, oltre accessori.

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