notifica_atti_giudiziari

Testo integrale

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 19 settembre 2013 n. 21437[1]

Costituisce onere del notificante, quale adempimento preliminare agli incombenti relativi al procedimento notificatorio, accertarsi dell’assenza di mutamenti riguardanti il domicilio del procuratore costituito nel giudizio al fine di identificare correttamente il luogo della notificazione”, fatti salvi il caso fortuito o la forza maggiore ed escluse le ipotesi in cui il richiedente non sia incorso in negligenza e il mancato perfezionamento sia dipeso esclusivamente da causa allo stesso non imputabile.

La tempestività della proposizione del ricorso per cassazione esige che la consegna della copia del ricorso per la spedizione a mezzo posta venga effettuata nel termine perentorio di legge e che l’eventuale tardività della notifica possa essere addebitata esclusivamente a errori o all’inerzia dell’ufficiale giudiziario o dei suoi ausiliari, e non a responsabilità del notificante”; pertanto, la data di consegna all’ufficiale giudiziario non può assumere rilievo ove l’atto in questione sia “ab origine” viziato da errore nell’indicazione dell’esatto indirizzo del destinatario, poiché tale indicazione costituisce una formalità che non sfugge alla disponibilità del notificante.

La data di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario non può assumere alcun rilievo (quindi anche in funzione della valutazione della tempestività dell’adempimento), non potendosi ritenere neppure giustificata la ripresa del procedimento notificatorio, qualora sia imputabile al richiedente la mancata notifica del ricorso presso un procuratore cancellato dall’albo degli avvocati, stante l’agevole consultazione di tale albo, attuabile anche per via informatica e telematica, con la conseguenza va dichiarato inammissibile il ricorso notificato oltre il termine di cui all’art. 325 o all’art 327 c.p.c. nel caso in cui il ricorrente non abbia documentato che l’esito negativo della prima notifica, anteriormente richiesta, era ascrivibile alla impossibilità di accertare la detta cancellazione presso l’albo.

Lo stesso principio è applicabile con riferimento al caso di specie, avuto riguardo all’intervenuto trasferimento del difensore domiciliatario degli intimati, agevolmente e tempestivamente conoscibile, per i predetti motivi (in base alla pubblicità della comunicazione relativa all’intervenuta modificazione della sede dello studio dell’Avv. …) in base all’ordinaria diligenza da parte del notificante


[1] Testo consultabile e scaricabile dal sito del Sole24Ore – Guida al diritto –  http://www.diritto24.ilsole24ore.com/guidaAlDiritto/civile/civile/sentenzeDelGiorno/2013/09/il-cambio-di-indirizzo-del-legale-non-giustifica-la-notifica-fuori-termine.html

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