La massima

La rapina si differenzia dall’estorsione poiché in essa il reo sottrae la cosa esercitando sulla vittima una violenza o una minaccia diretta e ineludibile, mentre nell’estorsione emergono gli elementi della coartazione e della consegna, ma non del totale annullamento della capacità del soggetto passivo di determinarsi diversamente dalla volontà dell’estorsore. In sostanza, nell’estorsione il soggetto passivo, benché coartato, partecipa alla condotta criminosa ponendo in essere l’atto di disposizione patrimoniale che rappresenta l’ingiusto profitto; nella rapina, invece, la vittima è soggetto meramente passivo della violenza esercitata dal rapinatore sulla sua persona e quindi la consumazione del reato non richiede la cooperazione della persona offesa. Tale differenza porta tradizionalmente ad affermare che nella rapina vi è una vis absoluta e nell’estorsione una vis relativa. Inoltre, l’ingiusto profitto costituisce oggetto del dolo specifico della rapina, mentre esso è parte dell’elemento materiale nel reato di estorsione.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE II PENALE

SENTENZA 18 aprile 2012, n. 14880


Ritenuto in fatto

Con sentenza del 10 marzo 2011 la Corte d’appello di Napoli, in riforma della sentenza pronunziata in data 28 marzo 2007 dal g.u.p. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ed appellata dal P.M., ha condannato A..D.C. alla pena di anni due e mesi due di reclusione per i delitti di rapina (Capo A) e lesioni (Capo B) e per due episodi di estorsione (capi C d D); i primi tre in concorso con tale A..V. (poi deceduto).

Contro tale statuizione l’imputato propone ricorso per l’annullamento, denunziando la falsa applicazione della legge penale, l’inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità ed il vizio di motivazione.

In particolare, in relazione al capo A), si duole che l’affermazione della sua colpevolezza sarebbe fondata sul travisamento di un fatto, ossia sull’erronea convinzione che la persona offesa M.P. lo avrebbe indicato fra i rapinatori, quando invece costui ha affermato che il D.C. non aveva mai partecipato alle minacce ed ai danneggiamene posti in essere dal coimputato V. , ed anzi aveva cercato più volte di farlo desistere.

Analoghe censure riguardano il capo B), in relazione al quale si registrerebbero le concordanti versioni sia del M. sia del testimone Agostino Baldassarre, secondo i quali il D.C. non fece alcun atto di violenza e guardava soltanto.

In ordine al capo C), l’imputato evidenzia che la corte, per affermare la sua responsabilità, utilizza le dichiarazioni di tale D..F. , che invece sono inerenti ai fatti contestati sub D).

Infine, deduce che sul capo D), da quale era stato assolto in primo grado, si sarebbe formato giudicato, avendo il P.M. proposto appello solo per i primi tre capi di imputazione.

Considerato in diritto

1. Tutti i motivi di ricorso sono fondati e la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio, nei termini che seguono.

2. Le prime doglianze proposte dal D.C. riguardano il vizio di motivazione e la falsa applicazione della legge penale in ordine alla qualificazione dei fatti contestati ed al riscontro degli elementi costitutivi degli stessi.

L’episodio della cui qualificazione giuridica si controverte è così descritto dalla corte d’appello: “egli si presentò più volte in compagnia dei V. presso il bar dei M. [recte: M. ], pretendendo di pagare le consumazioni, col tenere anch’egli una condotta estorsiva, ad esempio minacciando il M. [recte: M. ] ovvero commettendo atti di violenza su cose e persone ovvero ancora tenendo man forte al correo V. il quale, anch’egli con atti violenti, otteneva gratis le consumazioni, di cui usufruiva anche il D.C. . Non è vero pertanto che questi si fosse limitato a calmare l’amico e ad accompagnarlo fuori dall’esercizio commerciale, perché più volte, si ripete, vi si recava per ottenere le consumazioni senza pagare, mediante minacce o violenze poste in essere direttamente o per il tramite del complice V. , condotta che tenevano spesso, entrambi in stato di ebbrezza, anche nei confronti degli avventori, da cui pretendevano il pagamento delle consumazioni. […] Le condotte anzidette, violente o minacciose, volte ad ottenere l’utilità consistente delle consumazioni al bar, poste in essere a tal fine in maniera reiterata, e quindi certamente consapevole e volontaria, integrano entrambi gli elementi, oggettivo e soggettivo, dei reati di cui ai capi di imputazione”. Il resto della motivazione riguarda solamente l’indicazione delle deposizioni testimoniali dalle quali si ricaverebbe la dinamica dei fatti come sopra descritta.

È di tutta evidenza la mancanza di motivazione in ordine all’individuazione degli elementi costitutivi dei singoli reati per cui si procede, con particolare riferimento alla distinzione fra il delitto di rapina (capo A) e quello di estorsione (capi C e D).

Invero, la rapina si differenzia dall’estorsione in virtù del fatto che in essa il reo sottrae la cosa esercitando suda vittima una violenza o una minaccia diretta e ineludibile, mentre nell’estorsione emergono gli elementi della coartazione e della consegna, ma non del totale annullamento della capacità del soggetto passivo di determinarsi diversamente dalla volontà dell’estorsore. In sostanza, nell’estorsione il soggetto passivo, benché coartato, partecipa alla condotta criminosa ponendo in essere l’atto di disposizione patrimoniale che rappresenta l’ingiusto profitto; nella rapina, invece, la vittima è soggetto meramente passivo della violenza esercitata dal rapinatore sulla sua persona e quindi la consumazione del reato non richiede la cooperazione della persona offesa.

Tale differenza porta tradizionalmente ad affermare che nella rapina vi è una vis absoluta e nell’estorsione una vis relativa.

Inoltre, l’ingiusto profitto costituisce oggetto del dolo specifico della rapina, mentre esso è parte dell’elemento materiale nel reato di estorsione.

La corte d’appello ha totalmente trascurato di verificare la ricorrenza degli elementi testé descritti tipici dell’uno, dell’altro o di entrambi i reati, limitandosi ad una affermazione talmente generica (“Le condotte anzidette […] integrano entrambi ed, oggettivo e soggettivo, dei reati di cui ai capi di imputazione”) da risultare afflitta dal vizio della mera apparenza.

Ed invece, in presenza della contestazione del concorso formale fra reati di diversa specie, avrebbe dovuto verificare distintamente la presenza degli elementi costitutivi di ciascuna delle singole fattispecie criminose di cui il D.C. è imputato. La sentenza deve essere pertanto annullata sul punto.

3. Analoghe considerazioni valgono per il delitto di lesioni personali di cui al capo B).

Le risultanze istruttorie avevano condotto il g.u.p. di Santa Maria Capua Vetere ad assolvere il D.C. dalla relativa imputazione, osservando che “le lesioni repertate appaiono chiaramente riconducigli alfa condotta posta in essere esclusivamente dai V. ”.

Nel riformare tale statuizione, sul punto la corte d’appello non spende un rigo di motivazione, limitandosi ad osservare genericamente – come già rimarcato – che dalle deposizioni testimoniali si ricaverebbe la responsabilità del D.C. per tutti i reati ascrittigli (senza alcuna ulteriore specificazione).

Invero, nella sentenza di secondo grado non è precisato neppure quale testimone avrebbe parlato delle lesioni e chi le abbia subite; si legge solamente che il M. (che la corte erroneamente continua a chiamare, per tutta la sentenza, “M. ” o “M. “) “si limitava a riferire che il D.C. accompagnava il V. e che entrambi, mediante la condotta violenta posta in essere dai solo V. , consumavano senza pagare”. In cosa sia consistita questa condotta violenta e se, in particolare, si trattasse di violenza sulle cose o sulle persone, non è dato sapere. Men che meno emerge il titolo di concorso del D.C. nella condotta che la stessa corte riconosce come materialmente posta in essere dal solo V. ; probabilmente si ipotizza un concorso morale, ma si tratta di una mera supposizione di questa Corte, dal momento che la corte d’appello non ha minimamente adempiuto all’onere di motivazione sul punto.

Anche in parte qua la sentenza impugnata deve essere, pertanto, annullata.

4. Le ulteriori censure del D.C. – concernenti i capi C) e D) della rubrica – possono essere trattate congiuntamente, in quanto fra loro connesse.

Da tali imputazioni il ricorrente era stato assolto in primo grado, in difetto di prova. In accoglimento dell’appello del P.M., la corte territoriale ha invece ritenuto la responsabilità penale del D.C. per tutti i reati inizialmente contestati e quindi anche per i capi C) e D). Al riguardo si limita ad osservare che la prova della colpevolezza si ricava dalle deposizioni delle persone offese M.P. e D..F. . Nessun rilievo sulle osservazioni svolte dal g.u.p. a pag 6 della sentenza di primo grado, ove sono illustrati analiticamente il contenuto di tali deposizioni e le ragioni per le quali da questi fatti il D.C. sarebbe dovuto essere mandato assolto.

Ciò posto, in relazione al capo C) si deve rilevare – ancora una volta – la fondatezza del ricorso in esame. Ed infatti è senz’altro vero che D..F. figura come persona offesa solo nel reato di cui al capo D). Ciò nonostante, le sue deposizioni sono genericamente utilizzate dai giudici di appello anche per affermare la responsabilità dell’imputato per il reato sub C). Si configura, quindi, un travisamento dei fatti.

Quanto al capo D), trova conferma la doglianza del D.C. secondo cui tale imputazione è estranea all’appello del P.M..

Sebbene l’appello debba essere interpretato alla stregua di tutto il suo tenore complessivo e non soltanto delle conclusioni rassegnate, anche da una lettura globale dell’atto non si ricava l’intendimento del P.M. di impugnare la sentenza del g.u.p. pure in relazione al capo D).

La sentenza di appello opera quindi una reformatio in peius della decisione di primo grado, pur in assenza di impugnazione del P.M. sul punto, e deve essere conseguentemente annullata.

A margine si deve oltretutto osservare che i capi C) e D) sono perfettamente sovrapponiteli, quanto alla condotta contestata ed all’arco temporale in cui si è consumata, e si differenziano solo perché del secondo reato è persona offesa anche già menzionato F. e dello stesso è chiamato a rispondere solo il D.C. (non anche il coimputato V. , nel frattempo deceduto).

Il giudice di rinvio dovrà quindi verificare quale sia la sostanziale portata dell’assoluzione non impugnata dal P.M. e se questa riguardi solo i fatti commessi ai danni del F. o anche la condotta pedissequa mente riportata anche nell’ambito del capo C).

P.Q.M.

annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Napoli.

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