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La massima

1. Oggetto del contratto di appalto è il risultato di un facere (anche se comprensivo di un dare) che può concretarsi sia nel compimento di un’opera che di un servizio che l’appaltatore assume verso il committente dietro corrispettivo, mentre oggetto del contratto di vendita è il trasferimento di un bene a cui può essere connessa un’obbligazione di fare, cioè, l’obbligazione di mettere in opera il bene venduto.

2. Nel contratto di appalto vi è un fare che può essere comprensivo di un dare, mentre nel contratto di compravendita vi è un dare che può comportare anche un fare. Pertanto, sono sempre da considerarsi contratti di vendita (e non di appalto) i contratti concernenti la fornitura ed eventualmente anche la posa in opera qualora l’assuntore dei lavori sia lo stesso fabbricante o chi fa abituale commercio dei prodotti e dei materiali di che trattasi, salvo, ovviamente, che le clausole contrattuali obbligano l’assuntore degli indicati lavori a realizzare un quid novi rispetto alla normale serie produttiva, perché in questo caso dovrebbe ritenersi prevalente l’obbligazione di facere, in quanto si configurano elementi peculiari del contratto di appalto e, precisamente, l’intuitus personae e l’assunzione del rischio economico da parte dell’appaltatore. Qualora, invece, l’assuntore dei lavori non è né il fabbricatore, né il rivenditore del bene da installare o mettere in opera, l’attività di installazione di un bene svolta dal prestatore, risultando autonoma rispetto a quella di produzione e vendita, identifica o rinvia ad un contratto di appalto, dato che la materia viene in considerazione quale strumento per la realizzazione di un’opera o per la prestazione di un servizio.

 

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE II

SENTENZA 17 gennaio 2014, n. 872

Ritenuto in fatto

L.V. con atto di citazione dell’8 luglio 1997 conveniva in giudizio davanti alla Pretura di Messina C.S. titolare della ditta SMA Siciliana Montacarichi Ascensori nonché G.M. amministratore pro tempore del Condominio (omissis) e, premesso di aver concluso nel gennaio 1992 un contratto per la fornitura e la messa in opera di un ascensore completo di accessori da installare nella costruzione eseguita dalla ditta Livoti, di aver versato il corrispettivo ad eccezione del 10% della complessiva somma che avrebbe dovuto essere corrisposta solo al collaudo, di aver provveduto a versare all’ISPESL le somme dovute, ma il C. non aveva provveduto ad effettuare il collaudo né a fornire la certificazione indicata, chiedeva che lo stesso fosse obbligato ad effettuare l’attività occorrente per il collaudo dell’ascensore e a consegnare la dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico di alimentazione.
Si costituiva il C. eccependo l’incompetenza del giudice adito e nel merito evidenziava che ai fini del collaudo l’attore avrebbe dovuto pagare all’ente preposto al collaudo dell’ascensore la somma prevista e che non poteva rilasciare la certificazione di conformità dell’impianto elettrico perché non era la sua ditta ad averlo realizzato, con domanda riconvenzionale, chiedeva il pagamento di lire 28.000.000 quale saldo per la fornitura dell’ascensore.
Si costituiva l’amministratore del condominio chiedendo la nullità della citazione per omessa determinazione dell’oggetto della domanda.
Il Tribunale di Messina, subentrato al Pretore a seguito della riforma sul c.d. Giudice unico, con sentenza n. 1493 del 2002 dichiarava nullo il contratto stipulato tra le parti, rigettava la domanda proposta da L. nonché quella esperita in riconvenzionale da C. , dichiarava compensate le spese e condannava L. , a rimborsare le spese all’amministratore del condominio.
Avverso tale sentenza proponeva appello L. anche quale rappresentante della società Livoti Vincenzo e Livoti Mario costruzioni snc. cui L.V. aveva conferito la propria ditta individuale, per due motivi.
Con separato atto ha proposto appello anche C. .
La Corte di appello di Messina, riuniti i giudizi con sentenza n. 211 del 2006 dichiarava cessata la materia del contendere in ordine alle domande del L. , condannava il L. a corrispondere al C. la somma di Euro 1446,07 con interessi legali dal 25 maggio 2000 ed a rimborsare allo stesso le spese dei due gradi del giudizio. Compensava tra il L. e il Condominio XXXXXX le spese di entrambi i gradi del giudizio. Secondo la Corte peloritana il rapporto intercorso tra L. e C. , come correttamente aveva evidenziato il Tribunale andava qualificato quale appalto e non come vendita, considerato che il contratto di cui si dice non considerava solo un dare, ma anche un facere. Dal verbale provvisorio del 15 maggio emergeva che l’impianto installato era stato collaudato dalla ditta IVG di Taranto e il L. deduceva che, essendo stato collaudato l’ascensore, avrebbe dovuto essere dichiarata cessata la materia del contendere. Il L. non aveva provato d’aver corrisposto il residuo di lire 2.800.000.
La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da L.V. anche quale legale rappresentate della snc. Livoti Vincenzo e Livoti Mario costruzioni, per due motivi, illustrati con memoria. La ditta Cannavò Ascensori ha resistito con controricorso proponendo, a sua volta, ricorso incidentale per un motivo. All’udienza dell’8 maggio 2013 questa Corte avendo rilevato che il ricorso non era stato notificato al Condominio litisconsorte necessario disponeva la notifica del ricorso al suddetto nel termine di 60 giorni e rinviava la causa a nuovo ruolo. L.V. ha provveduto a notificare il ricorso al Condominio in data 4 giugno 2013.

Motivi della decisione

Preliminarmente i rincorsi, principale e incidentale, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., vanno riuniti atteso che sono stati proposti contra la stessa sentenza.

A.= Ricorso principale.

1.= Con il primo motivo L.V. anche quale legale rappresentate della snc. Livoti Vincenzo e Livoti Mario costruzioni, lamenta la violazione e falsa applicazione e dell’art. 1476 cc. e dell’art. 17 DPR n. 1497 del 1063, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sui fatti controversi e decisoli del giudizio (art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.). Secondo il ricorrente:

a) sia il Tribunale che la Corte di Appello di Messina avrebbero errato nel ritenere che nella fattispecie si vertesse in ipotesi di appalto, anziché di vendita, disattendendo il principio di cui all’art. 1367 cc, nonché il principio secondo cui il negozio misto che presenta i caratteri della compravendita e dell’appalto deve ritenersi assoggettato alla disciplina unitaria del contratto i cui elementi costitutivi debbono, nella specie considerarsi prevalenti.

b) la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto di alcuni elementi decisori acquisiti al processo. In particolare, sostiene il ricorrente, di aver fornito la prova del proprio adempimento esibendo in giudizio i bollettini postali di pagamento in favore di ISPELS delle somme occorrenti per il collaudo dell’ascensore installato della ditta Cannavò, nonché con la fattura relativa al collaudo emessa dal C. nella quale non sono indicati e, quindi, richiesti gli importi per le spese.

Posto ciò il ricorrente conclude formulando i seguenti quesiti:

dica la Corte ai fini dell’accertamento della soccombenza virtuale se il mancato collaudo dell’impianto ascensore, in rapporto alle previsioni di cui all’art. 1476 cc. e dall’art. 7 del DPR 1963/1497 sia imputabile al C. .

Dica la Corte, conseguentemente, se le spese ed i compensi dei due gradi di giudizio andavano posti a carico del L. e non, piuttosto, a carico del C. .

1.1.= Il motivo è infondato.

1.1.a).= Nella realtà non è agevole distinguere se una determinata operazione possa rientrare nello schema del contratto d’appalto d’opera o della fornitura con posa in opera. Tuttavia, oggetto del contratto di appalto è il risultato di un facere (anche se comprensivo di un dare) che può concretarsi sia nel compimento di un’opera che di un servizio che l’appaltatore assume verso il committente dietro corrispettivo, mentre oggetto del contratto di vendita è il trasferimento di un bene a cui può essere connessa un’obbligazione di fare, cioè, l’obbligazione di mettere in opera il bene venduto. In altri termini, nel contratto di appalto vi è un fare che può essere comprensivo di un dare, mentre nel contratto di compravendita vi è un dare che può comportare anche un fare. Pertanto, sono sempre da considerarsi contratti di vendita (e non di appalto) i contratti concernenti la fornitura ed eventualmente anche la posa in opera qualora l’assuntore dei lavori sia lo stesso fabbricante o chi fa abituale commercio dei prodotti e dei materiali di che trattasi, salvo, ovviamente, che le clausole contrattuali obbligano l’assuntore degli indicati lavori a realizzare un quid novi rispetto alla normale serie produttiva, perché in questo caso dovrebbe ritenersi prevalente l’obbligazione di facere, in quanto si configurano elementi peculiari del contratto di appalto e, precisamente, l’intuitus personae e l’assunzione del rischio economico da parte dell’appaltatore. Qualora, invece, l’assuntore dei lavori di cui si dice non è né il fabbricatore, né il rivenditore del bene da installare o mettere in opera, l’attività di installazione di un bene svolta dal prestatore, risultando autonoma rispetto a quella di produzione e vendita, identifica o rinvia ad un contratto di appalto, dato che la materia viene in considerazione quale strumento per la realizzazione di un’opera o per la prestazione di un servizio.

Ora, nel caso in esame, come evidenzia la sentenza impugnata, la ditta SMA non era né il produttore, né il rivenditore dell’ascensore, e non aveva venduto un ascensore con l’impegno di installarlo, ma si era impegnata ad installare un ascensore, o meglio, a realizzare un impianto ascensore funzionante, mediante la fornitura dello stesso ascensore. Pertanto, come correttamente ha affermato il Tribunale prima e la Corte di appello di Messina dopo, il rapporto tra L. e C. era riconducibile al contratto di appalto e non a quello della vendita, proprio perché nel caso in esame vi era un fare cui si accompagnava un dare e non, invece, un dare cui si accompagnava un facere.

1.1.b) Non merita censura neppure la sentenza impugnata laddove afferma che il L. non ha provato di aver corrisposto anticipatamente gli oneri necessari per il collaudo considerato che lo stesso ricorrente non ha escluso che le ricevute di conto corrente postale del versamento dei proventi in favore della tesoreria dello Stato in conto ISPESL, che avrebbero dovuto provare il pagamento degli oneri di cui si dice, facevano riferimento all’ascensore (OMISSIS), mentre la matricola dell’ascensore (installato dalla Cannavò Ascensori) portava il numero (OMISSIS), né, in questa sede, di legittimità, può essere accertata la circostanza dedotta dal ricorrente, cioè, che la fattura n. (OMISSIS) (documento n. 21 allegato al fascicolo di produzione aventi la Pretura di Messina) identifichi l’adempimento dell’obbligo del L. di cui si dice, considerato pure, come lo stesso ricorrente evidenzia, che non vi è corrispondenza formale tra il debitore (L.V. ) e il nome (Condominio (OMISSIS) ), cui risulta riferita la fattura di che trattasi.

1.1.c).= Pertanto, considerato che l’art. 8 della legge 1415 del 1942 pone a carico del proprietario dello stabile l’onere di pagare i contributi previsti per il collaudo dell’impianto di ascensore, e che il L. non aveva fatto tutto quello che era di sua esclusiva competenza ai fini del collaudo dell’impianto dell’ascensore installato dalla ditta Cannavò, correttamente, la Corte di Appello di Messina, ha ritenuto il L. soccombente virtuale rispetto alla sua domanda proposta e correttamente ha posto a carico del L. i compensi e le spese dei due gradi di giudizio.

2.= Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1219 cc, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa fatti controversi e decisoti del giudizi (art. 360 n. 3 e 5 cpc).

Secondo il ricorrente, la Corte peloritana avrebbe errato nel condannare L.V. a pagare al C.S. gli interessi legali dal 25 maggio 2000 sull’importo di Euro 1446,07 costituente il saldo della fornitura dell’ascensore perché l’assenza del certificato definitivo di collaudo, la mancata consegna del suddetto documento al Livori e la necessità di intraprendere l’azione giudiziaria per ottenere l’adempimento avrebbero dovuto indurre la Corte di Messina a ritenere l’insussistenza di mora in capo al L. , relativamente al pagamento della somma di Euro 1.446,07. Pertanto, conclude il ricorrente, dica la Corte se sussiste, o meno, la mora del L.V. nel pagamento del saldo del prezzo della fornitura dell’impianto dell’ascensore. E Dica conseguentemente la Corte se L. è tenuto, o meno, al pagamento degli interessi legali su Euro 1.446,07 a far data dal 20 maggio 2000.

2.1.= Il motivo è infondato.

È affermazione pacifica in dottrina e nella giurisprudenza anche di questa Corte che a norma dell’art. 1219, comma secondo, n. 3, cod. civ., alla scadenza del termine in cui un pagamento deve essere eseguito si verifica la mora del debitore senza bisogno di intimazione (‘mora ex re’), e per effetto della mora sono applicabili le disposizioni in tema di interessi e di obbligo di risarcimento del maggior danno dettate dall’art. 1224, comma primo e secondo. Ora, nel caso in esame, al momento del collaudo dell’ascensore avvenuto il 25 maggio 2000, il L. era tenuto a corrispondere al C. , come afferma la stessa sentenza impugnata, il residuo prezzo concordato contrattualmente, pari ad Euro 1.446,07 e da quel momento, senza la necessità di intimazione, lo stesso L. , era costituito in mora.

Pertanto, la Corte peloritana, avendo accertato che il L. non ha corrisposto al C. il residuo prezzo concordato corrispondente alla somma di Euro 1.446,07 correttamente ha condannato lo stesso L. al pagamento della somma di Euro 1.446.07, e, ai sensi dell’art. 1219 cc., unitamente, al pagamento degli interessi legali sulla stessa somma residua a decorrere dalla messa in mora e cioè dal 25 maggio 2000 fino all’integrale soddisfo.

B.= Ricorso incidentale.

3.= Con l’unico motivo del ricorso incidentale la ditta Cannavò Ascensori denuncia un error in procedendo da omessa pronuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 4 cpc, in riferimento alla violazione dell’art. 112 cpc. Secondo il ricorrente incidentale la Corte di Appello di Messina pur condannando il L. al pagamento della somma di Euro 1446,07 e agli interessi legali sulla stessa somma dal 25 maggio 2000 al soddisfo avrebbe omesso la pronuncia sulla richiesta di pagamento dell’IVA così come era previsto nel contratto di fornitura. Il ricorrente incidentale conclude formulando il presente quesito di diritto: nel caso in cui come nel procedimento de quo il giudice omette di pronunciarsi sulla domanda di pagamento IVA unitamente alla somma imponibile ricorre l’ipotesi di omessa pronuncia.

3.1= Il motivo è inammissibile per carenza di interesse.

Salvo che non sia espressamente stabilito dalle parti, il compenso dovuto all’appaltatore ed indicato dal contratto deve ritenersi al netto dell’IVA essendo, questa ai sensi del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche, un’imposta applicata sul valore aggiunto di ogni fase della produzione, scambio di beni e servizi, dovuta per legge. Pertanto, nonostante l’omissione di esplicita pronuncia da parte della Corte di Appello di Messina in merito alla corresponsione anche dell’IVA relativa al pagamento del residuo prezzo deve ritenersi che il L. , per legge, deve al C. l’importo di Euro 1446.07 oltre interessi dal 25 maggio 2000 al soddisfo ed oltre IVA.

In definitiva, riuniti i ricorsi entrambi vanno rigettati. La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese giudiziali del presente giudizio di cassazione

P.Q.M.

La Corte riuniti i ricorsi, li rigetta entrambi. Compensa le spese.

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