Impianti gpl

Suprema Corte di Cassazione

sezione II

sentenza  13 settembre 2013, n. 20996

Svolgimento del processo

Con citazione ritualmente notificata L..D.S. conveniva davanti al GP di Chieti la G.P. CARS srl per sentirla condannare al pagamento di Euro 1140 pari al prezzo pagato il 25.5.2002 per la sostituzione dell’impianto di alimentazione a GPL dell’autovettura Volvo, targata PE 357369, vendutale dalla società il 23.12.2000 nonché ai danni per essere stata costretta a sostenere i maggiori costi derivanti dall’alimentazione a benzina, oltre interessi.
La convenuta eccepiva decadenza, prescrizione ed esonero da responsabilità come da liberatoria sottoscritta dall’attrice e, nel merito, la buona fede stante la revisione da parte del precedente proprietario S..P. , chiamato in causa dalla convenuta. Con sentenza 6.10.2003 il GP accoglieva la domanda condannando in solido G.P. CARS e P. a pagare Euro 1140 assumendo di dover applicare l’art. 1453 anzicché gli artt. 1490 e 1495 perché la mancata omologazione dell’impianto per GPL aveva determinato una inidoneità assoluta del bene e nulla era la clausola di esonero da responsabilità.
Proposto appello da CARS, il Tribunale di Chieti, in riforma, con sentenza 10 luglio 2006, dichiarava prescritta l’azione della D.S. nei confronti della CARS, con condanna alle spese.
Era pacifico che il 23.12.2000 era stata acquistata l’autovettura e che nel 2002 era stato sostituito l’impianto per GPL perché quello installato dal precedente proprietario non era omologato né poteva più esserlo.
Poiché l’attrice non aveva articolato alcun mezzo istruttorio per dimostrare di aver contestato il vizio prima della lettera del 26.4.2002 né aveva provato il riconoscimento (non potendosi rilevare tale circostanza dalla mancata risposta all’interrogatorio formale) il GP avrebbe dovuto accogliere l’eccezione preliminare della convenuta e del terzo chiamato e non configurare l’aliud pro alio, ipotizzabile in presenza di genere diverso e di inidoneità ad assolvere alla destinazione economica della res dedotta come oggetto del contratto.
Ricorre D.S. con tre motivi, illustrati da memoria, resiste CARS.

Motivi della decisione

Si denunziano violazione degli artt. 1453, 1477, 1490, 1495, 1497 cc, 88 e 92 cpc ed omessa motivazione deducendo A) erronea considerazione dell’intervenuta prescrizione, col quesito se la vendita di veicolo alimentato a GPL, carente di collaudo, possa soggiacere alle specifiche limitazioni dell’art. 1495 oppure sia applicabile l’art. 1453 trattandosi di aliud pro alio; B) la mancata considerazione delle prove testimoniali, col quesito se la mancata valutazione dell’occultamento dei vizi e la diserzione dall’interrogatorio formale del titolare della società dovevano condurre a diverse conclusioni; C) Orientamento della dottrina, disciplina di derivazione Europea e compensazione spese, in riferimento alla tutela del consumatore ed al superamento della distinzione tra garanzia ed inadempimento, col quesito se il Giudice dovesse compensare le spese.
Ciò premesso si osserva:
La prima censura merita accoglimento con assorbimento delle altre.
La sentenza, come dedotto, afferma essere pacifico che il 23.12.2000 era stata acquistata l’autovettura e che nel 2002 era stato sostituito l’impianto per GPL perché quello installato dal precedente proprietario non era omologato né poteva più esserlo. Poiché l’attrice non aveva articolato alcun mezzo istruttorio per dimostrare di aver contestato il vizio prima della lettera del 26.4.2002 né aveva provato il riconoscimento (non potendosi rilevare tale circostanza dalla mancata risposta all’interrogatorio formale) il GP avrebbe dovuto accogliere l’eccezione preliminare della convenuta e del terzo chiamato e non configurare l’aliud pro alio.
La decisione richiama la giurisprudenza in tema di aliud pro alio, ipotesi prospettabile nel caso in cui la cosa consegnata sia completamente diversa da quella pattuita, appartenendo ad un genere diverso e rivelandosi funzionalmente del tutto inidonea ad assolvere la destinazione economico sociale della res dedotta come oggetto del contratto e, quindi, a fornire l’utilità richiesta (Cass. 3.7.2003 n. 10523, Cass. 25.9.2002 n. 13925, Cass. 23.2.2001 n. 2659, Cass. 3.8.2000 n. 10188, Cass. 19.1.1995 n. 593) aggiungendo che la stessa attrice aveva chiesto i danni per i maggiori costi derivanti dall’utilizzazione a benzina implicitamente ammettendo che il mancato collaudo dell’impianto per GPL non le aveva impedito l’utilizzo.
Tale motivazione non può essere condivisa.
Chi acquista un’autovettura alimentata a GPL lo fa con l’evidente scopo di risparmiare sui costi del carburante.
Essendo pacifico che l’impianto non era omologato e non poteva più esserlo veniva meno la specifica utilità insita nell’acquisto ed era irrilevante che il mezzo potesse essere utilizzato a benzina.
Oggetto dell’acquisto era, invero, non una autovettura in quanto tale ma una autovettura alimentata a GPL.
Donde la cassazione con rinvio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia, per nuovo esame e per le spese, ad altro Giudice del Tribunale di Chieti.

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