Telegramma

Suprema Corte di Cassazione

sezione II

sentenza 13 marzo 2013, n. 6370

 

 

Svolgimento del processo

1. – La società SCAI srl, quale locatrice, otteneva il decreto ingiuntivo per l’importo di Euro 1356,41 in data 1 febbraio 2003 nel confronti del conduttore C..S. (odierno ricorrente) per il pagamento di oneri condominiali. Inizialmente la richiesta della somma veniva effettuata direttamente dall’amministratore del condominio e successivamente dalla stessa locatrice con raccomandata del 28 novembre 2001. Seguiva una fitta corrispondenza tra le parti nell’ambito della quale si collocava in data 1 dicembre 2001 un telegramma inviato dal conduttore con il quale egli “sollecitava un incontro per il pagamento delle quote condominiali arretrate”. Seguiva il decreto ingiuntivo di cui sopra che veniva opposto dal conduttore il quale deduceva di aver esercitato il diritto di cui all’articolo 9 della legge 392 del 1978 (senza alcun riscontro al riguardo. La locatrice, invece, assumeva che vi era stato con il telegramma su richiamato riconoscimento del debito e deduceva che i diritti di cui all’articolo 9 erano esercitabili solo nei confronti del condominio.

2.- Il Tribunale accoglieva l’opposizione al decreto ingiuntivo.

Riteneva che il conduttore non era stato posto in condizione di esercitare le facoltà di cui all’articolo 9 della legge 392 del 1978 e che il locatore non aveva nemmeno provato i fatti costitutivi posti a fondamento della pretesa, attraverso la produzione di rendiconti e di piani di riparto approvati dall’assemblea. Né il telegramma del 1 dicembre 2001 poteva essere qualificato come riconoscimento di debito, posto che con esso veniva solo sollecitato un incontro proprio per affrontare il problema del pagamento delle quote arretrate.

3. – La Corte d’appello, adita dalla società locatrice, accoglieva l’impugnazione, qualificando il telegramma in questione come riconoscimento di debito con la conseguenza che non vi era più questione in ordine alla prova del suo credito e che, una volta riconosciuto, il credito era immediatamente esigibile.

4. Il ricorrente affida il suo ricorso a tre motivi.

Resiste con controricorso la società.

Motivi della decisione

1.1 motivi del ricorso.

1.1. Con il primo motivo di ricorso viene dedotta la violazione dell’articolo 9 della legge 392 del 1978. Osserva il ricorrente che la norma in questione non disciplina l’esistenza del debito, ma regola soltanto la sua esigibilità nel senso che, finché non viene consentito al conduttore di accedere ai documenti, il credito è inesigibile.

1.2. Con il secondo motivo di ricorso viene dedotta la violazione dell’articolo 1988 e 2197 cod. civ., nonché vizi di motivazione, avendo la Corte territoriale erroneamente interpretato la natura del telegramma, non qualificabile come riconoscimento di debito. In ogni caso, anche a voler aderire a tale interpretazione, il credito, una volta riconosciuto, non era comunque esigibile per l’effetto della norma speciale su richiamata.

1.3. – Col terzo motivo di ricorso viene dedotta la violazione dell’articolo 2697, 1136 codice civile e 63 disposizioni di attuazione cod.civ.. Secondo il ricorrente la locatrice non aveva fornito la prova del suo credito con la produzione della documentazione necessaria. Afferma che il locatore non aveva allegato al decreto ingiuntivo le delibere di approvazione dei bilanci e che il giudice di primo grado, pur in assenza di specifica contestazione al riguardo, aveva ritenuto necessaria la prova, non fornita. La Corte non aveva tenuto conto di tale principio.

2. Il ricorso è infondato e va respinto.

2.1 La Corte di appello di Roma ha ritenuto di qualificare ricognizione di debito il telegramma in data 1 dicembre 2001 dell’odierno ricorrente, inviato all’esito di una fitta corrispondenza intercorsa tra le parti, oggetto della quale era appunto la contestazione del dovuto da parte del ricorrente, quale conduttore.

Di conseguenza il primo e il terzo motivo, che attengono al regime della prova e che presuppongono che non sia intervenuto alcun riconoscimento di debito, devono essere trattati dopo il secondo, che riguarda anche la corretta interpretazione del telegramma in questione (se esso possa costituire o meno ricognizione di debito).

Il secondo motivo va, quindi, trattato con priorità.

2.2 La censura proposta è relativa alla violazione degli articoli 1988 e 2697 c.c. con riguardo ai principi posti in materia di oneri condominiali dall’articolo 9 della legge 392 del 1978, nonché deduce vizi di motivazione. Ritiene il ricorrente che il contenuto del telegramma in questione non possa essere valutato come ricognizione di debito perché “non era stata specificata l’intensione di pagare” e “non viene indicato l’importo del debito riconosciuto”.

Trattandosi di interpretazione di atti di parte, la censura di violazione di legge doveva riguardare la violazione dei canoni di interpretazione di cui agli articoli 1362 e seguenti codice civile. La censura al riguardo è carente, risultando l’altra, relativa al vizio di motivazione, oltre che inammissibile sotto il profilo di cui all’articolo 366-bis c.p.c., perché del tutto mancante del necessario momento di sintesi, anche infondata.

Occorre osservare, infatti, che la Corte di merito sul punto ha ampiamente ed adeguatamente motivato, non solo sulla base della interpretazione letterale del telegramma, ma anche tenendo conto del comportamento delle parti. La Corte, infatti, ha rilevato che, all’esito della fitta corrispondenza intercorsa tra le parti, era intervenuto il telegramma in questione, nel quale era espressa la chiara volontà del ricorrente di fissare un incontro non per discutere della questione, ma “per il pagamento delle quote condominiali arretrate”. Di qui, la ritenuta volontà di adempiere alla propria obbligazione, derivante, nel suo importo, dal contenuto univoco della pregressa corrispondenza. Infondata è anche la censura, avanzata nella prima parte del secondo motivo, con la quale si deduce che, anche in presenza di riconoscimento di debito, quest’ultimo sarebbe inesigibile per non essere stata soddisfatta la richiesta avanzata ex articolo 9 della legge 392 del 1988. Tale ricostruzione non solo non è fondata su alcuna norma, ma appare anche contraria ai principi generali in materia. La visione degli atti posti a fondamento del debito è chiaramente funzionale al riconoscimento del debito, che, se viene comunque effettuato, non può che prescindere, nei suoi effetti, da tale verifica. Sicché, anche sul piano logico, l’inesigibilità, sotto il profilo dedotto, di un debito già riconosciuto appare del tutto estranea alla fattispecie, pure complessa, in esame.

2.3 Il rigetto del secondo motivo determina l’assorbimento (e comunque il rigetto) del primo e del terzo, che presuppongono – come si è detto – che il riconoscimento di debito non sia intervenuto, posto che tale riconoscimento determina l’inversione dell’onere della prova e rende comunque ininfluente la mancata messa a disposizione dei riparti di spesa e delle relative delibere di approvazione.

3. Le spese seguono la soccombenza.

 

P.Q.M.

 

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente alle spese di giudizio, liquidate in 1.000,00 (mille) Euro per compensi e 200,00 per spese, oltre accessori di legge.

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