cassazione 5

Suprema Corte di Cassazione

sezione II

sentenza 12 giugno 2015, n. 12192

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Presidente

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere

Dott. MATERA Lina – rel. Consigliere

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18621-2013 proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

COMUNE DI LIGNANO SABBIADORO (OMISSIS), in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 327/2012 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE, depositata il 11/06/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/04/2015 dal Consigliere Dott. LINA MATERA;

udito l’Avvocato (OMISSIS), con delega dell’Avvocato (OMISSIS) difensore del ricorrente, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato (OMISSIS), difensore del resistente, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per quanto di ragione dei primi due motivi e per l’assorbimento dei restanti motivi.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 16-11-2009 il Tribunale di Udine dichiarava l’intervenuto acquisto per usucapione, in favore dell’attore (OMISSIS), di una porzione di terreno adiacente ad una sua villetta e intestata al convenuto Comune di Lignano Sabbiadoro.

Avverso la predetta decisione proponeva appello il soccombente

Con sentenza in data 11-6-2012 la Corte di Appello di Trieste, in accoglimento del gravame e in riforma della sentenza impugnata, rigettava la domanda attrice. La Corte territoriale, nel respingere la tesi dell’appellante circa la natura demaniale del terreno in questione o la sua appartenenza al patrimonio indisponibile del Comune, riteneva invece meritevole di accoglimento il motivo di appello attinente all’insussistenza dei presupposti dell’usucapione. Essa osservava, al riguardo: a) che la domanda con la quale il Sindaco veniva pregato da (OMISSIS) di concedergli l’usufrutto di una porzione di terreno confinante con la sua proprieta’ dimostrava come il predetto, dante causa dell’attore, nel 1979 non si ritenesse affatto proprietario; e che non rilevava, in contrario, il fatto che la domanda non fosse stata sottoscritta anche dalla comproprietaria, moglie convivente del (OMISSIS), non potendo l’animus possidendi far capo ad un solo comproprietario; b) che ulteriore dimostrazione dell’assenza dell’animus era data dal fatto che, in seguito all’invito, formulato con la raccomandata in data 13-4-1984 dall’avvocato incaricato dal Comune ed intesa al rilascio del “fondo comunale”, il (OMISSIS) aveva risposto dicendo che “avrebbe adempiuto al rientro nel confine in un termine successivo a quello assegnatogli di trenta giorni e cioe’ indicato nel mese di agosto 1984”. Secondo il giudice del gravame, pertanto, in due circostanze, interruttive del necessario ventennio, il dante causa dell’appellato aveva manifestato l’assenza di volonta’ di possedere uti dominus; sicche’, in una simile situazione, la mera detenzione ininterrotta del terreno non aveva rilevanza. Da tanto conseguiva il rigetto della domanda proposta in primo grado dall’attore, rimanendo assorbita ogni altra questione.

Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso (OMISSIS), sulla base di quattro motivi.

Il Comune di Lignano Sabbiadoro ha resistito con controricorso.

In prossimita’ dell’udienza il ricorrente ha depositato una memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli articoli 177, 179, 180, 184, 1442, 1165 e 2944 c.c., in relazione alla ritenuta efficacia interruttiva dell’usucapione attribuita dalla Corte di Appello alla domanda di concessione dell’usufrutto avanzata dal (OMISSIS), e, quindi, a dichiarazioni abdicative rese da un solo coniuge in regime di comunione legale. Nel far presente di avere acquistato la villetta in (OMISSIS) e le aree circostanti, con contratto del 15-2-1999, da (OMISSIS) e (OMISSIS), coniugi in regime di comunione legale dei beni, rileva che la decisione impugnata si pone in contrasto con i principi affermati dalla giurisprudenza, secondo cui gli acquisti di beni per usucapione cadono in comunione legale, e le manifestazioni di volonta’ abdicativa rispetto all’acquisto per usucapione devono essere rese da entrambi i coniugi.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli articoli 1165 e 2944 c.c., sempre in relazione alla ritenuta valenza interruttiva dell’usucapione attribuita alla “domanda di concessione dell’usufrutto” rivolta dal (OMISSIS) al Sindaco. Deduce che la Corte di Appello ha erroneamente ritenuto come interruttivo un atto che implicitamente possa postulare l’altrui proprieta’, in quanto, al contrario, il riconoscimento deve essere necessariamente espresso ed univoco, dovendo costituire manifestazione certa di volonta’ abdicativa.

Con il terzo motivo, articolato in due censure, il ricorrente si duole della violazione dell’articolo 184 c.p.c. all’epoca vigente. Deduce: a) che la Corte di Appello ha utilizzato, ai fini del proprio convincimento, documentazione (corrispondenza intercorsa tra il legale del Comune ed il (OMISSIS)) prodotta in giudizio dal Comune solo all’udienza del 19-4-2005, dopo il decorso dei termini perentori fissati dal Giudice Istruttore all’udienza del 29-10-2003 ai sensi dell’articolo 184 c.p.c. (nel testo all’epoca vigente), individuati nel 23-1-2004 per le deduzioni istruttorie e nel 23-2-2004 per la formulazione di prove contrarie; b) che la deposizione resa all’udienza del 19-4-2005 dal teste geom. (OMISSIS), alla quale il giudice del gravame ha fatto riferimento, e’ stata assunta al di fuori dei capitoli dedotti dal Comune con la propria memoria istruttoria del 23-1-2004 e, quindi, su una circostanza non dedotta dal Comune nel rispetto dei termini perentori di cui al citato articolo 184 c.p.c..

Con il quarto motivo la ricorrente denuncia la violazione degli articoli 91, 10 e 15 c.p.c., per avere la sentenza di appello liquidato le spese del giudizio di merito attribuendo alla causa il valore indicato dal Comune appellante con la dichiarazione resa ai soli fini fiscali, laddove il valore delle cause aventi ad oggetto diritti immobiliari deve essere individuato in base ai criteri dettati dagli articoli 10 e 15 c.p.c.. Sostiene che, nella specie, il valore catastale del fondo conteso e’ stato determinato dal C.T.U. in euro 1,98; sicche’ l’intero valore del fondo e’ pari ad euro 396,00.

2) Il primo motivo e’ fondato.

Come e’ stato piu’ volte affermato da questa Corte, gli atti interruttivi dell’usucapione eseguiti nei confronti di uno dei compossessori non hanno effetto interruttivo nei confronti degli altri, in quanto il principio di cui all’articolo 1310 c.c., secondo cui gli atti interruttivi contro uno dei debitori in solido interrompono la prescrizione contro il comune creditore con effetto verso gli altri debitori, trova applicazione in materia di diritti di obbligazione e non di diritti reali, per i quali non sussiste vincolo di solidarieta’, dovendosi, invece, fare riferimento ai singoli comportamenti dei compossessori, che giovano o pregiudicano solo coloro che li hanno (o nei cui confronti sono stati) posti in essere (Cass. 3-4-2012 n. 5338; Cass. 5-7-1999 n. 6942; Cass. 7-10-1982 n. 6668).

Nella specie, il giudice del gravame, nel ritenere irrilevante, ai fini dell’efficacia interruttiva dell’usucapione da riconnettersi alla domanda di concessione dell’usufrutto rivolta nel 1979 dal (OMISSIS) (dante causa dell’attore insieme al coniuge in regime di comunione legale dei beni) al Sindaco, il fatto che tale istanza non recasse anche la sottoscrizione della moglie, non si e’ attenuto all’enunciato principio di diritto, avendo esteso l’effetto interruttivo dell’atto posto in essere da uno dei compossessori anche all’altro.

L’accoglimento del motivo in esame comporta l’assorbimento del quarto, inerente alle spese del giudizio, che dovranno ricevere una nuova regolamentazione in sede di rinvio.

3) Il secondo motivo, da valutare limitatamente agli effetti interruttivi prodottisi nei confronti del (OMISSIS), e’ infondato.

In tema di usucapione, ai sensi dell’articolo 1165 c.c., in relazione all’articolo 2944 c.c., il riconoscimento del diritto altrui da parte del possessore, quale atto incompatibile con la volonta’ di godere il bene uti dominus, interrompe il termine utile per l’usucapione (Cass. 29-11- 2006, n. 25250; Cass. 1-2-2010 n. 2319; Cass. 18-9-2014 n. 19706).

Di tale principio di diritto la Corte di Appello ha fatto corretta applicazione, attribuendo valore di riconoscimento dell’altrui diritto di proprieta’ alla domanda con la quale il (OMISSIS) chiedeva al Sindaco di concedergli l’usufrutto di una porzione di terreno confinante con la sua proprieta’, trattandosi di atto certamente incompatibile con l’esercizio di poteri dominicali sul predetto immobile.

4) Il terzo motivo e’ inammissibile.

La prima censura non si confronta con le ragioni della decisione, non tenendo conto del fatto che la Corte di Appello, ai fini del proprio convincimento circa l’insussistenza dell’animus possidendi, ha tenuto conto della deposizione resa dal teste (OMISSIS), da cui e’ emerso che, in seguito all’invito, formulato con raccomandata del 13-4-1984 dall’avvocato incaricato dal Comune, al rilascio del “fondo comunale”, il (OMISSIS) aveva risposto dicendo che avrebbe adempiuto “al rientro nel confine in un termine successivo a quello assegnatogli di trenta giorni” in quanto “la dilazione era giustificata dall’assenza dai luoghi del (OMISSIS) che si trovava all’estero”, deposizione che il giudice del gravame ha ritenuto precisa nei riferimenti e, quindi, assorbente rispetto alla questione dell’ammissibilita’ della produzione della lettera di risposta in oggetto, considerata tardiva dal Tribunale.

Quanto alla seconda censura, si osserva che il giudice, usando della facolta’ concessa dall’articolo 253 c.p.c., comma 2 ben puo’ rivolgere al teste, d’ufficio o su istanza delle parti, tutte le domande che ritiene utili a chiarire i fatti sui quali il teste e’ chiamato a deporre. Tale facolta’ non puo’ estendersi sino al punto di supplire alle deficienze del mezzo istruttorio proposto ed ammesso. Tuttavia, ove siffatto limite sia stato valicato, la nullita’ che potrebbe derivarne non e’ rilevabile d’ufficio dal giudice. E la parte che implicitamente, con il proprio contegno processuale, o esplicitamente abbia rinunciato a dolersi dell’inosservanza di regole e formalita’ relative alla deduzione ed escussione della prova testimoniale, non puo’ successivamente elevare tale inosservanza a motivo di impugnazione verso la sentenza, dovendosi ritenere sanata detta inosservanza per effetto di acquiescenza (Cass. 26-6-1976 n. 2401).

Nella specie, dalla lettura della sentenza impugnata e dello stesso ricorso non risulta che, nel corso dell’espletamento della prova testimoniale, l’attore abbia sollevato obiezioni riguardo alla pertinenza della domande rivolte al teste (OMISSIS) in relazione ai capitoli di prova ammessi; sicche’ ogni questione al riguardo deve ritenersi preclusa in questa sede.

5) In definitiva, il primo motivo di ricorso va accolto, con assorbimento del quarto, mentre gli altri motivi vanno rigettati.

La sentenza va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Trieste, la quale dovra’ uniformarsi al principio di diritto enunciato al punto 2), e provvedera’ anche sulle spese del presente giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbito il quarto; rigetta gli altri motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese ad altra Sezione della Corte di Appello di Trieste.

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