Suprema Corte di Cassazione
sezione II
sentenza 12 febbraio 2014, n. 3210
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ODDO Massimo – Presidente
Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere
Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere
Dott. PROTO Cesare A. – Consigliere
Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 8548-2008 proposto da:
(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 225/2007 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 13/02/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/12/2013 dal Consigliere Dott. FELICE MANNA;
udito l’Avvocato (OMISSIS), con delega dell’Avvocato (OMISSIS) difensore del ricorrente, che si riporta agli atti depositati;
udito l’Avvocato (OMISSIS), con delega dell’Avvocato (OMISSIS) difensore della resistente, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GAMBARDELLA Vincenzo che ha concluso per il rigetto del ricorso.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ODDO Massimo – Presidente
Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere
Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere
Dott. PROTO Cesare A. – Consigliere
Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 8548-2008 proposto da:
(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 225/2007 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 13/02/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/12/2013 dal Consigliere Dott. FELICE MANNA;
udito l’Avvocato (OMISSIS), con delega dell’Avvocato (OMISSIS) difensore del ricorrente, che si riporta agli atti depositati;
udito l’Avvocato (OMISSIS), con delega dell’Avvocato (OMISSIS) difensore della resistente, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GAMBARDELLA Vincenzo che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(OMISSIS) conveniva in giudizio innanzi al Pretore di Ferrara (OMISSIS) per sentirla condannare al pagamento della somma di lire 5.000.000, quale residuo prezzo di vendita di un cavallo addestrato per l’alta scuola. Nel resistere in giudizio la convenuta proponeva domanda riconvenzionale di risoluzione per vizio redibitorio, consistente in una non curabile zoppia dell’animale dovuta ad una pregressa frattura. Di riflesso, chiamava in causa il mediatore, (OMISSIS), nei cui confronti domandava il risarcimento dei danni.
Il Tribunale di Ferrara (la cui competenza era sopravvenuta ai sensi del Decreto Legislativo n. 51 del 1998) accoglieva la domanda principale e rigettava quella riconvenzionale nonche’ quella avanzata nei confronti del terzo chiamato.
Tale sentenza era riformata dalla Corte d’appello di Bologna, che accoglieva invece la domanda riconvenzionale e rigettava quella principale, confermando scie il rigetto della pretesa azionata verso (OMISSIS).
Per quanto ancora rileva in questa sede di legittimita’, la Corte territoriale, premesso che nella vendita di un equino il vizio redibitorio non puo’ rinvenirsi in una mera andatura claudicante, eventualmente di natura transitoria, ma in una lesione insanabile che renda il cavallo assolutamente inidoneo all’uso cui e’ normalmente destinato, rilevava che nella specie tale vizio non era conosciuto ne’ facilmente conoscibile al momento della vendita. Osservava, quindi, che dagli accertamenti effettuati dal c.t.u. era emerso che il cavallo era stato sottoposto a due serie di radiografie, nel novembre 1994 e nel marzo 1995, da cui era emersa una lesione estremamente evidente e di certa gravita’, la cui evoluzione aveva richiesto almeno tre mesi dalla noxa iniziale per raggiungere l’aspetto evidenziato nelle prime radiografie. Tale patologia derivava, in particolare, da una vecchia frattura, che a causa di un’inadeguata terapia aveva comportato gravi fatti degenerativi. Concludeva, pertanto, nel senso che la piena conoscenza del vizio, nei suoi aspetti eziologici ed invalidanti, si era avuta con l’esecuzione delle prime radiografie il 15.11.1994, in difetto delle quali il vizio, non facilmente riconoscibile, non poteva essere valutato a pieno. Infine, sulla base della deposizione del teste (OMISSIS), collocava nell’autunno del 1994 le rimostranze della (OMISSIS) verso il venditore e il mediatore.
Per la cassazione di tale sentenza (OMISSIS) propone ricorso affidato a due motivi.
Resiste con controricorso (OMISSIS).
(OMISSIS) e’ rimasto intimato.
Il Tribunale di Ferrara (la cui competenza era sopravvenuta ai sensi del Decreto Legislativo n. 51 del 1998) accoglieva la domanda principale e rigettava quella riconvenzionale nonche’ quella avanzata nei confronti del terzo chiamato.
Tale sentenza era riformata dalla Corte d’appello di Bologna, che accoglieva invece la domanda riconvenzionale e rigettava quella principale, confermando scie il rigetto della pretesa azionata verso (OMISSIS).
Per quanto ancora rileva in questa sede di legittimita’, la Corte territoriale, premesso che nella vendita di un equino il vizio redibitorio non puo’ rinvenirsi in una mera andatura claudicante, eventualmente di natura transitoria, ma in una lesione insanabile che renda il cavallo assolutamente inidoneo all’uso cui e’ normalmente destinato, rilevava che nella specie tale vizio non era conosciuto ne’ facilmente conoscibile al momento della vendita. Osservava, quindi, che dagli accertamenti effettuati dal c.t.u. era emerso che il cavallo era stato sottoposto a due serie di radiografie, nel novembre 1994 e nel marzo 1995, da cui era emersa una lesione estremamente evidente e di certa gravita’, la cui evoluzione aveva richiesto almeno tre mesi dalla noxa iniziale per raggiungere l’aspetto evidenziato nelle prime radiografie. Tale patologia derivava, in particolare, da una vecchia frattura, che a causa di un’inadeguata terapia aveva comportato gravi fatti degenerativi. Concludeva, pertanto, nel senso che la piena conoscenza del vizio, nei suoi aspetti eziologici ed invalidanti, si era avuta con l’esecuzione delle prime radiografie il 15.11.1994, in difetto delle quali il vizio, non facilmente riconoscibile, non poteva essere valutato a pieno. Infine, sulla base della deposizione del teste (OMISSIS), collocava nell’autunno del 1994 le rimostranze della (OMISSIS) verso il venditore e il mediatore.
Per la cassazione di tale sentenza (OMISSIS) propone ricorso affidato a due motivi.
Resiste con controricorso (OMISSIS).
(OMISSIS) e’ rimasto intimato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Col primo motivo d’impugnazione il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’articolo 1495 c.c. e la contraddittorieta’ della motivazione circa un punto (rectius, fatto) controverso e decisivo.
Sostiene parte ricorrente che la Corte territoriale e’ incorsa in una palese contraddizione, li’ dove ha affermato che la scoperta del vizio risale al 15 novembre 1994, mentre la denuncia di esso, ricavata dalla deposizione del teste (OMISSIS), risalire al mese di ottobre del medesimo anno, e dunque sarebbe addirittura anteriore alla scoperta.
Formula al riguardo il seguente quesito di diritto ai sensi dell’articolo 366-bis c.p.c., applicabile ratione temporis alla fattispecie: “dica la Suprema Corte se, a norma dell’articolo 1495 c.c., la denuncia dei vizi possa avvenire in data antecedente la relativa scoperta, come ritenuto nell’impugnata sentenza, e se sulla base delle risultanze istruttorie possa ritenersi rispettato il termine di cui all’articolo 1495 c.c.”.
2. – Il secondo motivo denuncia l’omessa o insufficiente motivazione circa un punto (rectius, fatto) decisivo della controversia, nonche’ la violazione e falsa applicazione degli articoli 1490, 1491 e 1492 c.c..
Parte ricorrente lamenta che la Corte distrettuale si sia limitata a motivare sulla tempestivita’ della denuncia, ma non sull’effettiva esistenza del vizio (insufficienti e contestati gli accertamenti tecnici), sulla sua natura redibitoria e sulla sua facile riconoscibilita’, che ai sensi dell’articolo 1491 c.c. esclude la garanzia dell’articolo 1490 c.c..
Segue il quesito: “dica la Corte se la Corte d’appello di Bologna era tenuta nel caso di specie ad accertare la sussistenza dei presupposti per la risoluzione del contratto di cui agli articoli 1490 e 1492 c.c. e se sussistevano nel contempo i presupposti per la garanzia di cui all’articolo 1491 c.c.”.
3. – I quesiti di diritto formulati a corredo dei motivi sono inammissibili; ed entrambe le censure di vizio motivazionale non hanno pregio.
3.1. – Il quesito di diritto, prescritto dall’articolo 366-bis c.p.c., assolve la funzione di collegare alla fattispecie concreta una regula iuris non solo alternativa a quella enunciata (anche solo in via implicita) nella sentenza impugnata, ma anche potenzialmente valevole per una pluralita’ di casi simili, di modo che con un’unica operazione di logica giuridica sia affermato lo ius litigatoris ed esercitata l’attivita’ nomofilattica propria della Corte di cassazione. La proposta di una tesi giuridica diversa da quella fatta propria dal giudice di merito e l’imprescindibile saldatura tra l’una e l’altra delle anzi dette funzioni del giudizio di legittimita’, determinano una duplice conseguenza. La prima e’ che la fattispecie concreta su cui s’innesta il quesito deve corrispondere a quella ricostruita e ritenuta per vera dal giudice di merito, e non gia’ a quella favorevole all’interesse e alle aspettative della parte ricorrente; pena l’alterazione logica del primo dei due termini di paragone, la non pertinenza della critica alla ratio decidendi della sentenza impugnata e, in definitiva, l’inammissibilita’ della censura per difetto del requisito di specificita’ che si enuclea dall’articolo 366 c.p.c., n. 4. La seconda e’ che il quesito posto alla Corte di cassazione deve essere di senso giuridico compiuto, per cui non e’ lecito – sostituiti ai fatti accertati dal giudice quelli dedotti dalla parte, ed opportunamente adattata la forma dell’interpello – proporre interrogativi ovvi o apparenti o puramente retorici (ad esempio perche’ meramente descrittivi di una norma o di un principio neppure discusso nella sentenza impugnata), ovvero consistenti in affermazioni incongrue o contraddittorie, cosi’ da imporre una soluzione a rima obbligata (cfr., in motivazione, Cass. n. 479/13, non massimata).
3.1.1. – Quanto al primo motivo va ulteriormente osservato che il termine di decadenza di cui all’articolo 1495 c.c. per la denunzia dei vizi della cosa venduta, pur dovendo essere riferito alla semplice manifestazione del vizio e non gia’ all’individuazione della sua causa, decorre solo dal momento in cui il compratore abbia acquisito la certezza oggettiva dell’esistenza del vizio, con la conseguenza che ove la scoperta avvenga per gradi ed in tempi diversi e successivi, in modo da riverberarsi sull’entita’ del vizio stesso, occorre fare riferimento al momento in cui si sia completata la relativa scoperta (Cass. nn. 9515/05,12011/97 e 1458/94).
Cio’ premesso sulla decorrenza del termine, va osservato che nel caso di conoscenza progressiva del vizio della res vendita l’onere della denuncia, essendo prescritto nell’interesse del venditore, ben puo’ essere assolto in via anticipata, cioe’ non appena l’acquirente venga a conoscenza del vizio stesso e prima che egli ne tragga definitiva conferma tramite gli accertamenti del caso.
E’ tutt’altro che illogico o contraddittorio, pertanto, ritenere – come nella specie – che la contestazione sia stata efficacemente manifestata nel lasso temporale compreso fra la scoperta e la definitiva prova dell’inidoneita’ dell’animale all’uso negoziato e delle relative cause.
3.1.2. – Il secondo motivo, infine, altera il senso e il contenuto della decisione impugnata.
La Corte territoriale, infatti, ha motivato proprio sulla natura redibitoria del vizio (v. la premessa a pag. 10 della sentenza impugnata: “Va osservato in proposito che il vizio di natura redibitoria …”), e all’esito della ricostruzione storica dei fatti, nei quali si parla di gravita’ della lesione subita in passato dal cavallo, ha concluso espressis verbis sulla idoneita’ del vizio a fondare la domanda di risoluzione del contratto, considerata la destinazione dell’animale all’equitazione (v. pag. 13 della sentenza). Non senza aver fatto precedere tale giudizio finale dall’affermazione della non facile riconoscibilita’ del vizio, che aveva infatti richiesto appositi accertamenti radiografici di conferma (v. pag. 12).
4. – In conclusione il ricorso va respinto.
5. – Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza della parte ricorrente.
Sostiene parte ricorrente che la Corte territoriale e’ incorsa in una palese contraddizione, li’ dove ha affermato che la scoperta del vizio risale al 15 novembre 1994, mentre la denuncia di esso, ricavata dalla deposizione del teste (OMISSIS), risalire al mese di ottobre del medesimo anno, e dunque sarebbe addirittura anteriore alla scoperta.
Formula al riguardo il seguente quesito di diritto ai sensi dell’articolo 366-bis c.p.c., applicabile ratione temporis alla fattispecie: “dica la Suprema Corte se, a norma dell’articolo 1495 c.c., la denuncia dei vizi possa avvenire in data antecedente la relativa scoperta, come ritenuto nell’impugnata sentenza, e se sulla base delle risultanze istruttorie possa ritenersi rispettato il termine di cui all’articolo 1495 c.c.”.
2. – Il secondo motivo denuncia l’omessa o insufficiente motivazione circa un punto (rectius, fatto) decisivo della controversia, nonche’ la violazione e falsa applicazione degli articoli 1490, 1491 e 1492 c.c..
Parte ricorrente lamenta che la Corte distrettuale si sia limitata a motivare sulla tempestivita’ della denuncia, ma non sull’effettiva esistenza del vizio (insufficienti e contestati gli accertamenti tecnici), sulla sua natura redibitoria e sulla sua facile riconoscibilita’, che ai sensi dell’articolo 1491 c.c. esclude la garanzia dell’articolo 1490 c.c..
Segue il quesito: “dica la Corte se la Corte d’appello di Bologna era tenuta nel caso di specie ad accertare la sussistenza dei presupposti per la risoluzione del contratto di cui agli articoli 1490 e 1492 c.c. e se sussistevano nel contempo i presupposti per la garanzia di cui all’articolo 1491 c.c.”.
3. – I quesiti di diritto formulati a corredo dei motivi sono inammissibili; ed entrambe le censure di vizio motivazionale non hanno pregio.
3.1. – Il quesito di diritto, prescritto dall’articolo 366-bis c.p.c., assolve la funzione di collegare alla fattispecie concreta una regula iuris non solo alternativa a quella enunciata (anche solo in via implicita) nella sentenza impugnata, ma anche potenzialmente valevole per una pluralita’ di casi simili, di modo che con un’unica operazione di logica giuridica sia affermato lo ius litigatoris ed esercitata l’attivita’ nomofilattica propria della Corte di cassazione. La proposta di una tesi giuridica diversa da quella fatta propria dal giudice di merito e l’imprescindibile saldatura tra l’una e l’altra delle anzi dette funzioni del giudizio di legittimita’, determinano una duplice conseguenza. La prima e’ che la fattispecie concreta su cui s’innesta il quesito deve corrispondere a quella ricostruita e ritenuta per vera dal giudice di merito, e non gia’ a quella favorevole all’interesse e alle aspettative della parte ricorrente; pena l’alterazione logica del primo dei due termini di paragone, la non pertinenza della critica alla ratio decidendi della sentenza impugnata e, in definitiva, l’inammissibilita’ della censura per difetto del requisito di specificita’ che si enuclea dall’articolo 366 c.p.c., n. 4. La seconda e’ che il quesito posto alla Corte di cassazione deve essere di senso giuridico compiuto, per cui non e’ lecito – sostituiti ai fatti accertati dal giudice quelli dedotti dalla parte, ed opportunamente adattata la forma dell’interpello – proporre interrogativi ovvi o apparenti o puramente retorici (ad esempio perche’ meramente descrittivi di una norma o di un principio neppure discusso nella sentenza impugnata), ovvero consistenti in affermazioni incongrue o contraddittorie, cosi’ da imporre una soluzione a rima obbligata (cfr., in motivazione, Cass. n. 479/13, non massimata).
3.1.1. – Quanto al primo motivo va ulteriormente osservato che il termine di decadenza di cui all’articolo 1495 c.c. per la denunzia dei vizi della cosa venduta, pur dovendo essere riferito alla semplice manifestazione del vizio e non gia’ all’individuazione della sua causa, decorre solo dal momento in cui il compratore abbia acquisito la certezza oggettiva dell’esistenza del vizio, con la conseguenza che ove la scoperta avvenga per gradi ed in tempi diversi e successivi, in modo da riverberarsi sull’entita’ del vizio stesso, occorre fare riferimento al momento in cui si sia completata la relativa scoperta (Cass. nn. 9515/05,12011/97 e 1458/94).
Cio’ premesso sulla decorrenza del termine, va osservato che nel caso di conoscenza progressiva del vizio della res vendita l’onere della denuncia, essendo prescritto nell’interesse del venditore, ben puo’ essere assolto in via anticipata, cioe’ non appena l’acquirente venga a conoscenza del vizio stesso e prima che egli ne tragga definitiva conferma tramite gli accertamenti del caso.
E’ tutt’altro che illogico o contraddittorio, pertanto, ritenere – come nella specie – che la contestazione sia stata efficacemente manifestata nel lasso temporale compreso fra la scoperta e la definitiva prova dell’inidoneita’ dell’animale all’uso negoziato e delle relative cause.
3.1.2. – Il secondo motivo, infine, altera il senso e il contenuto della decisione impugnata.
La Corte territoriale, infatti, ha motivato proprio sulla natura redibitoria del vizio (v. la premessa a pag. 10 della sentenza impugnata: “Va osservato in proposito che il vizio di natura redibitoria …”), e all’esito della ricostruzione storica dei fatti, nei quali si parla di gravita’ della lesione subita in passato dal cavallo, ha concluso espressis verbis sulla idoneita’ del vizio a fondare la domanda di risoluzione del contratto, considerata la destinazione dell’animale all’equitazione (v. pag. 13 della sentenza). Non senza aver fatto precedere tale giudizio finale dall’affermazione della non facile riconoscibilita’ del vizio, che aveva infatti richiesto appositi accertamenti radiografici di conferma (v. pag. 12).
4. – In conclusione il ricorso va respinto.
5. – Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza della parte ricorrente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese, che liquida in euro 2.700,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre IVA e CPA come per legge.
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