Cassazione10

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE II

SENTENZA 10 marzo 2016, n. 4727

Ritenuto in fatto

Con ricorso depositato in data 17.10.2005 al giudice di pace di Rimini S.S. proponeva opposizione ai sensi dell’art. 22 della legge n. 689/1981 avverso il verbale n. 2258/2005/V elevato dalla polizia municipale di Coriano in data 18.8.2005 per infrazione all’art. 142, comma 1, c.d.s., ovvero per asserito eccesso di velocità rispetto al limite massimo consentito.
Chiedeva l’annullamento dell’atto recante la sanzione irrogatagli. Si costituiva il comune di Coriano.
Con sentenza n. 815/2007 il giudice adito rigettava l’opposizione. Proponeva appello S.S..
Resisteva il comune di Coriano.
Con sentenza n. 1722/2010 del tribunale di Rimini dichiarava inammissibile l’appello, compensava per metà le spese di lite e condannava l’appellante a rimborsare a controparte la residua metà.
Esplicitava il giudice dell’appello che “nel caso di specie la notificazione della sentenza di primo grado, per stessa ammissione dell’appellante, è avvenuta il 18.8.2008” (così sentenza d’appello, pag, 2); che l’atto di gravame, proposto con ricorso anziché con citazione, “doveva quindi essere notificato alla controparte entro trenta giorni a decorrere dal 16.9.2008, cioè dalla fine del periodo di sospensione feriale del decorso dei termini, dunque entro e non oltre il 15.10.2008” (così sentenza d’appello, pag, 2); che, “al contrario, il Comune di Coriano ha ricevuto la notificazione dell’atto di appello in data successiva al 17.12.2008, come si evince dalla copia notificata dell’atto di appello, prodotta dall’appellato, che attesta che la spedizione del ricorso è avvenuta a mezzo posta il 17.12.2008” (così sentenza d’appello, pag, 2); che, conseguentemente, l’appello era stata proposto oltre il termine perentorio di legge.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso S.S.; ne ha chiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese di lite.
Il comune di Coriano ha depositato controricorso; ha chiesto rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese del giudizio.

Motivi della decisione

Con l’unico motivo il ricorrente deduce ‘violazione e/o erronea applicazione di norme di diritto ex art. 360 comma 1) n. 3 c.p.c., in relazione agli artt. 325 – 326 – 327 e 133 c.p.c.’ (così ricorso, pag. 3).

Adduce che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice del gravame, ‘all’appello interposto (…) andava applicato il termine lungo di impugnazione di cui all’art. 327 c.p.c. (…) e non, viceversa, il termine breve’ (così ricorso, pag. 4); che invero mai gli era ‘stata notificata – per le cure del Comune di Coriano – la sentenza n. 815/2007 emessa dal Giudice di Pace’ (così ricorso, pag. 4); che, allorché aveva dichiarato in atto di appello ‘di impugnare la (…), intendeva in realtà riferirsi solo ed esclusivamente alla data di avvenuta comunicazione, da parte della cancelleria civile competente ex art. 133 comma 2 c.p.c., del biglietto di cancelleria contenente copia del dispositivo e dell’avviso di deposito della sentenza’ (così ricorso, pag. 4); che in effetti in data 18.8.2008 aveva provveduto a ritirare, ‘presso lo sportello dell’Agenzia postale di Riccione, il plico raccomandato contenente il suddetto biglietto di cancelleria e la copia del solo dispositivo della sentenza (…) inviatogli su istanza della cancelleria dei Giudice di Pace di Rimini’ (così ricorso, pagg. 4 – 5).

Adduce, al contempo, che ‘di tale oggettiva circostanza, e dell’errore di scrittura e/o indicazione (…) compiuto (…) in atto di appello, il Tribunale di Rimini doveva e poteva rendersi conto semplicemente esaminando la documentazione versata in atti’ (così ricorso, pag. 5).

Adduce, conseguentemente, che il termine per la proposizione del gravame era quello di un anno ex art. 327 c.p.c. nella formulazione applicabile ratione temporis alla fattispecie, termine dunque destinato a scadere il 25.3.2009 in dipendenza dell’avvenuto deposito della sentenza in data 7.2.2008; che, pertanto, l’impugnazione era assolutamente tempestiva, ‘sia che la stessa la si voglia considerare interposta già alla data del deposito del ricorso in appello (deposito avvenuto il giorno 12.09.2008) sia che la si voglia considerare interposta solo alla data di invio a mezzo posta, ed a cura dell’appellante, di copia del ricorso in appello (invio avvenuto il giorno 17.12.2008)’ (così ricorso, pag. 5).

Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.

La circostanza che il ricorrente abbia in data 18.8.2008 ricevuto – propriamente – comunicazione del biglietto di cancelleria contenente copia del dispositivo e dell’avviso di deposito della sentenza n. 815/2007 del giudice di pace di Rimini risulta fuor di contestazione.

D’altro canto, è indubitabile che la comunicazione del deposito della sentenza, che il cancelliere dà alle parti costituite, ai sensi dell’art. 133, 2° co., c.p.c., con biglietto ai loro difensori, non è idonea a far decorrere il termine breve per impugnare la sentenza stessa (cfr. Cass. 2.2.2006, n. 2334, con specifico riferimento al ricorso per cassazione; altresì, Cass. (ord.) 17.9.2015, n. 18278, secondo cui la comunicazione della sentenza effettuata anteriormente all’entrata in vigore del nuovo testo dell’art. 133, 2° co., c.p.c., novellato dal dec. leg. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 114/2014) dalla cancelleria del giudice per posta elettronica certificata (P.EC), con l’invio del testo integrale del provvedimento, ai sensi dell’art. 45 disp. att. c.p, c., non è idonea a far decorrere il termine breve per le impugnazioni; nella specie, questa Corte ha ritenuto tempestivo il ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello, confermativa della dichiarazione di fallimento del ricorrente, proposto nel rispetto del termine di trenta giorni dalla formale notificazione della sentenza a cura della cancelleria, ma non anche della sua comunicazione integrale a mezzo P. E. C.).

E, parimenti, è fuor di dubbio che l’appello avverso sentenze in materia di opposizione ad ordinanza – ingiunzione, pronunciate ai sensi dell’art. 23 della legge 24.11.1981, n. 689, in giudizi iniziati prima dell’entrata in vigore del dec. lgs. 1.9.2011, n. 150 (è il caso di specie), ove erroneamente introdotto con ricorso anziché con citazione, è suscettibile di sanatoria, a condizione che nel termine previsto dalla legge l’atto sia stato non solo depositato nella cancelleria del giudice, ma anche notificato alla controparte (cfr. Cass. sez. un. 10.2.2014, n. 2907).

Su tale scorta, al cospetto dell’assunto del ricorrente (secondo cui ‘avvenuto il deposito della sentenza il giorno 07.02.2008 e computato il periodo di sospensione feriale, ne deriva che il termine per proporre utilmente l’appello scadeva (…) solo in data 2510312009’: così ricorso, pag. 5), occorre imprescindibilmente vagliare il rilievo dell’ente pubblico controricorrente a tenor del quale, allorché S.S. ha depositato – il 12.9.2008 – l’atto di appello in forma di ricorso, ‘ha dimostrato di avere, alla data del deposito dello stesso (…), piena conoscenza legale della sentenza gravata’ (così controricorso, pag. 3), cosicché il ricorso – recante l’atto di appello – ‘tenuto conto del residuo periodo feriale, andava notificato entro il 15.10.2008’ (così controricorso, pag. 3, ove si soggiunge che, viceversa, la notifica è avvenuta il 19.12.2008).

Ebbene, in relazione a tal ultimo profilo non può che ribadirsi, previamente, l’insegnamento – pur menzionato dal controricorrente – di questo Giudice del diritto secondo cui il termine breve di impugnazione decorre soltanto in forza di una conoscenza ‘legale’ del provvedimento da impugnare e cioè di una conoscenza conseguita per effetto di un’attività svolta nel processo, della quale la parte sia destinataria o che ella stessa ponga in essere, la quale sia normativamente idonea a determinare da sé detta conoscenza o tale, comunque, da farla considerare acquisita con effetti esterni rilevanti sul piano del rapporto processuale (cfr. Cass. (ord.) 10.6.2008, n. 15359; Cass. 1.4.2009, n. 7962, secondo cui il termine breve di impugnazione decorre soltanto in forza di una conoscenza ‘legale ‘ del provvedimento da impugnare, e cioè di una conoscenza conseguita per effetto di un ‘attività svolta nel processo, della quale la parte sia destinataria o che essa stessa ponga in essere, e che sia normativamente idonea a determinare ‘ex se’ detta conoscenza o tale, comunque, da farla considerare acquisita con effetti esterni rilevanti sul piano del rapporto processuale; non può pertanto ritenersi integrare una conoscenza per fatti equipollenti il riferimento al contenuto della sentenza risultante da una delibera del Commissario Governativo di una cooperativa, parte impugnante, ovvero la notifica a mezzo raccomandata della medesima delibera ad opera del difensore dell’ente).

In questi termini si reputa nel caso di specie che il deposito del ricorso recante l’atto di appello non valga e non sia valso ex se ad esplicitare la conoscenza del dictum di prime cure, non valga a dar ragione di una conoscenza ‘legale’ della sentenza n. 815/2007 del giudice di pace di Rimini.

Invero il deposito dell’atto di gravame si è correlato essenzialmente alla conoscenza della sentenza n. 815/2007 che S.S. ha acquisito a seguito della comunicazione ex art. 133, 2° co., c.p.c. e siffatta comunicazione, siccome premesso, è sicuramente inidonea a far decorrere il termine ‘breve’.

E’ significativo rimarcare che nella fattispecie di cui alla pronuncia n. 15359/2008 dapprima citata questa Corte ha cassato con rinvio l’impugnata sentenza la quale aveva dichiarato inammissibile l’appello, proposto avverso sentenza del giudice di pace di rigetto di opposizione ad ordinanza – ingiunzione, sul presupposto della tardività del gravame stesso per essere decorso il termine breve di impugnazione dal giorno in cui era stata richiesta all’ufficio del giudice di pace la copia della sentenza appellanda.

In accoglimento del ricorso la sentenza n. 1722/2010 del tribunale di Rimini va cassata con rinvio al medesimo tribunale in altra composizione.

In sede di rinvio si provvederà alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza n. 1722/2010 del tribunale di Rimini; rinvia al medesimo tribunale in altra composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *