Corte di Cassazione, sezione II penale, sentenza 22 settembre 2016, n. 39334

Nel caso di usura mediante pattuizione, il tasso soglia al quale occorre fare riferimento è quello vigente al momento, per l’appunto, della pattuizione; l’usura mediante dazione, invece, configura un’ipotesi di reato “a condotta frazionata”, con la conseguenza che l’eventuale sforamento del tasso soglia dovrà essere verificato, trimestre per trimestre, per tutta la durata della rateizzazione.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE II PENALE

SENTENZA 22 settembre 2016, n.39334

Ritenuto in fatto

La Corte d’appello di Lecce, con sentenza del 10 luglio 2014, ha confermato la condanna di F.A. per il delitto di usura ai danni di R.M. , pronunciata dal Tribunale di Brindisi con sentenza dell’11 ottobre 2012.

L’imputato propone ricorso censurando la sentenza impugnata, per violazione di legge e vizio di motivazione, sotto molteplici profili, in sostanza tutti attinenti alla datazione e al numero dei prestiti effettuati e ai criteri giuridico-contabili applicati nella consulenza tecnica d’ufficio per la rilevazione del tasso di interessi praticato.

In particolare, deduce anzitutto che la corte di merito e il c.t.u. avrebbero travisato la prova – costituita dalle dichiarazioni della stessa persona offesa – non rilevando che costei aveva riconosciuto di aver ricevuto non uno, bensì due prestiti di Lire 8.500.000 ciascuno.

In secondo luogo, contesta la datazione dell’erogazione del finanziamento di Lire 30.000.000 al 1 novembre 2011, nonostante la parte offesa avesse invece riconosciuto di aver ricevuto l’importo nel mese di giugno, in ‘periodo delle votazioni’.

Il c.t.u. avrebbe errato nel calcolare il tasso di interessi praticato dal F. su base annuale, anziché trimestrale; nonché nell’imputare i pagamenti al capitale, anziché – come per legge – agli interessi già scaduti.

Infine, la corte d’appello avrebbe fatto erronea applicazione dell’art. 192, comma 2, cod. proc. pen., ritenendo elemento probante il possesso da parte dell’imputato di cambiali in bianco, sebbene si tratti di un unico indizio che, quand’anche lo si considerasse grave, non avrebbe i requisiti della univocità, né della concordanza.

Considerato in diritto

Il ricorso è fondato e la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio.

Sul punto della quantificazione dei prestiti ricevuti dalla R. , si controverte del fatto se costei abbia ricevuto o meno un prestito di Lire 8.500.000, precedente a quelli analizzati dal c.t.u. La dazione, secondo la difesa, risulterebbe dalle deposizioni della persona offesa; deposizioni che lo stesso c.t.u., in sede di esame, ha ammesso di non aver esaminato, essendosi limitato ad analizzare i soli prestiti supportati da un riscontro documentale.

La testimonianza sul punto dalla R. è alquanto confusa, tant’è che i giudici dei due gradi di merito pervengono a conclusioni difformi. Il Tribunale di Brindisi riconosce l’effettività di tale prestito, ma lo ritiene irrilevante ai fini della ricostruzione del tasso di interesse praticato dal F. , trattandosi di somme già interamente restituite dalla usurata e quindi di un rapporto oramai esaurito. La corte d’appello ritiene esattamente l’opposto, osservando che questo prestito ‘non risulta affatto dalle dichiarazioni rese dalla p. o. che (al di là della non puntuale collocazione temporale delle due erogazioni) ha più volte riferito di due erogazioni di Lire 5.000.000 (la prima) e di Lire 3.500.000 (la seconda)’.

In realtà, la lettura delle risultanze processuali fatta propria dalla corte d’appello contrasta in modo obiettivo con il tenore della deposizione della persona offesa.

Va premesso, al riguardo che è pacifico che la R. ottenne un prestito di Lire 30.000.000 nel 1999, in occasione dell’acquisto di una casa, nonché un ulteriore prestito di Lire 8.500.000, documentato in data 30 ottobre 2000 e 18 gennaio 2002. I due eventi non sono contestati.

Il credito invece controverso, anche perché sprovvisto di riscontri documentali, sarebbe di importo pari a quello ottenuto fra il 2000 e il 2002, ma erogato in data anteriore all’acquisto della casa (1999), in particolare in coincidenza con il tempo in cui il suocero della R. ebbe problemi di salute.

Nel verbale dell’udienza del 10 marzo 2010, a pag. 25, l’avv. Flores pone la seguente domanda: ‘Siamo nel 1999 (…) lei ha detto prima ‘ho avuto altri 5 milioni una volta e 3 milioni e mezzo un’altra volta’?’. Alla risposta affermativa della persona offesa, le viene chiesto se questo prestito era avvenuto prima o dopo quello (di Lire 30.000.000) relativo all’acquisto della casa. La R. risponde: ‘si, prima, prossima’. E poi, quando le viene chiesto se la malattia del suocero è stata prima o dopo l’acquisto della casa, la persona offesa risponde ‘prima’.

Dunque, nonostante la deposizione della R. non sia del tutto lineare, dalla stessa si ricava comunque, in modo univoco, che costei ha ricevuto un primo prestito di Lire 8.500.000 al tempo in cui il suocero era ammalato e comunque prima di quello di Lire 30.000.000 ottenuto nel 1999 per l’acquisto della casa. Tale prestito non può essere fatto coincidere – come invece sostiene la Corte d’appello – con quello documentato fra il 2000 e il 2002, semplicemente affermando, in modo apodittico, la ‘non puntuale collocazione temporale delle due erogazioni’. Invero, la persona offesa è stata più volte invitata a collocare temporalmente con precisione il primo prestito e la stessa l’ha indicato con fermezza come avvenuto prima che acquistasse la propria abitazione, ossia in data anteriore e prossima al 1999.

È appena il caso di aggiungere che la vicenda testè esaminata ha immediato riflesso sull’accertamento dell’usurarietà del tasso di interessi praticato dal F. , in quanto un maggiore capitale mutuato riduce l’incidenza percentuale degli importi corrisposti a titolo di interessi.

In conclusione, il primo motivo di ricorso merita accoglimento e la Corte d’appello dovrà riesaminare, in sede di rinvio, il contenuto della deposizione testimoniale della R. . Qualora si accerti nel merito l’avvenuta erogazione del prestito controverso, dovrà essere altresì esaminata la doglianza dell’appellante riguardante l’affermazione, contenuta nella sentenza di primo grado, di intervenuta ‘chiusura’ del rapporto e conseguente irrilevanza della vicenda, disattesa dalla corte d’appello sulla scorta della diversa ricostruzione degli eventi di cui si è detto.

Analoghe considerazioni valgono per la datazione del prestito di lire 30.000.000. La persona offesa afferma di aver ricevuto il denaro nel mese di giugno 1999, nel periodo delle elezioni (verbale udienza 10 marzo 2011, pag. 31). La Corte d’appello ignora tale evidenza processuale (che aveva costituito oggetto di specifica doglianza), limitandosi ad osservare che il consulente del P.M. aveva invece rilevato che l’erogazione del denaro era avvenuta il 1 novembre 1999, ‘senza dover risolvere questioni sollevate dalle parti’ (pag. 3). Sembra, cioè, che il giudice di appello abbia ritenuto che la datazione affermata dal consulente tecnico fosse prevalente su quella risultante dall’esame testimoniale della R. in considerazione della mancanza di contestazioni difensive durante l’escussione del primo.

A prescindere dalla conducenza astratta di un simile ragionamento, si deve rilevare che il consulente tecnico (per venire incontro ad esigenze personali dello stesso) venne esaminato prima della R. e quindi prima che si acquisisse il dato probatorio contrastante con il suo operato. L’argomento della mancanza di eccezioni sollevate nel corso dell’esame del consulente tecnico è quindi inconducente,

Emerge, dunque, un evidente contrasto fra le rilevazioni effettuate dal consulente tecnico del p.m., poi travasate nella consulenza tecnica d’ufficio, e le dichiarazioni della stessa persona offesa. La Corte d’appello avrebbe dovuto avrebbe dovuto motivare adeguatamente su questo profilo – oggetto di specifica doglianza nell’atto di appello – o, nel dubbio, considerare la data più favorevole per l’imputato.

Ovviamente, la retrodatazione del prestito incide sulla misura percentuale delle somme corrisposte a titolo di interessi.

La sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio anche in parte qua.

4.1 L’esame delle ulteriori censure richiede una premessa.

L’art. 644 cod. pen. punisce sia la dazione sia la pattuizione di interessi usurari. Il delitto di usura si configura, dunque, come un reato a schema duplice, costituito da due fattispecie – destinate strutturalmente l’una ad assorbire l’altra, con l’esecuzione della pattuizione usuraria – aventi in comune l’induzione del soggetto passivo alla pattuizione di interessi o altri vantaggi usurari in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra cosa mobile, delle quali l’una è caratterizzata dal conseguimento del profitto illecito e l’altra dalla sola accettazione del sinallagma ad esso preordinato. Nella prima il verificarsi dell’evento lesivo del patrimonio altrui si atteggia non già ad effetto del reato, più o meno esteso nel tempo in relazione all’eventuale rateizzazione del debito, bensì ad elemento costitutivo dell’illecito il quale, nel caso di integrale adempimento dell’obbligazione usuraria, si consuma con il pagamento del debito, mentre nella seconda, che si verifica quando la promessa del corrispettivo, in tutto o in parte, non viene mantenuta, il reato si perfeziona con la sola accettazione dell’obbligazione rimasta inadempiuta (Sez. 2, n. 11837 del 10/12/2003 – Sideri e altro, Rv. 228381).

La legge stabilisce un limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. In particolare, secondo quanto disposto dall’art. 2, comma 1, legge 7 marzo 1996, n. 108, il Ministero dell’Economia e delle Finanze provvede alla rilevazione, su base trimestrale, del tasso effettivo globale medio degli interessi praticati dalle banche per le operazioni della stessa natura. Il predetto limite (c.d. tasso-soglia) è pari al tasso come sopra rilevato, aumentato della metà.

4.2 Ciò posto, lo sforamento del tasso-soglia è più facile da verificare nel caso di interessi ‘promessi’, ossia contrattualmente pattuiti in una misura ben precisa (ad esempio, nel caso di usura ‘bancaria’, normalmente caratterizzata dalla presenza di un vero e proprio contratto).

Se ad acquistare rilievo è invece l’elemento fattuale della dazione, la verifica dell’usurarietà del saggio di interessi richiede un’indagine più complessa: occorre, anzitutto, accertare il valore totale delle somme riscosse dal mutuante; poi, sottraendo da tale importo la sorte capitale (ossia il denaro dato in prestito), si ricava il profitto; quest’ultimo deve essere, infine, rapportato all’intera durata del prestito, in modo da accertare in via deduttiva l’incidenza percentuale del profitto stesso nel corso del tempo, cioè il saggio di interessi in concreto riscosso.

Orbene, nel caso di usura mediante pattuizione, il tasso soglia al quale occorre fare riferimento è quello vigente al momento, per l’appunto, della pattuizione (Sez. 5, n. 8353 del 16/01/2013 – Fiarè e altri, Rv. 254715). L’usura mediante dazione, invece, configura un’ipotesi di reato ‘a condotta frazionata’, con la conseguenza che l’eventuale sforamento del tasso soglia dovrà essere verificato, trimestre per trimestre, per tutta la durata della rateizzazione.

Ovviamente, nei rapporti usurari non sempre la corresponsione degli interessi avviene con cadenze periodiche. Spesso gli stessi sono incorporati nell’importo complessivo restituito all’usuraio alla fine del rapporto o garantito dall’emissione di cambiali sottoscritte già al momento della concessione del prestito; altre volte, il debito originario viene sostituito da un ‘rifinanziamento’ comprensivo degli interessi già maturati. Consegue che non sempre è possibile rilevare il saggio trimestrale praticato, specie se la dazione degli interessi avviene in unica soluzione o a cadenze non regolari.

Nondimeno, la verifica della natura usuraria degli interessi deve avvenire con la massima analiticità possibile. Ed inoltre, nel caso in cui tra il soggetto agente e la vittima sussista una complessità di rapporti economici, occorre avere riguardo ai singoli episodi di finanziamento e quindi alle specifiche dazioni o promesse, non potendosi procedere al conteggio globale degli interessi dovuti in virtù della pluralità dei prestiti (Sez. 2, n. 745 del 04/11/2005 – Rosadini, Rv. 232985).

In ogni caso, anche se la rilevazione del tasso di interessi praticato non potesse essere calcolata su base trimestrale, il tasso-soglia di comparazione è comunque quello trimestralmente accertato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, in quanto violerebbe il principio di tassatività delle fattispecie penali riferire il tasso soglia di un trimestre – eventualmente più basso – agli interessi percepiti fuori da quell’arco temporale.

È quindi necessario che, nei limiti di quanto consentito dalle evidenze processuali, siano esattamente determinati il tempo e la durata del prestito, nonché la data dei singoli pagamenti effettuati dall’usurato, in modo da individuare il trimestre di riferimento.

D’altronde è sufficiente che in un solo trimestre tale soglia sia stata superata perché possa dirsi consumato il reato di usura.

4.3 In conclusione, è possibile affermare il seguente principio di diritto:

‘ai fini della sussistenza del reato di usura ‘per dazione’, il superamento del tasso-soglia deve essere accertato trimestre per trimestre sulla base della rilevazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, avuto riguardo al tempo di effettiva erogazione del prestito e a quello di corresponsione degli interessi’.

Facendo applicazione di tale principio, si deve giungere alla conclusione che costituisce un errore tecnico-giuridico, nella redazione di una consulenza tecnica in materia di usura, rilevare il tasso effettivamente praticato dall’imputato su base annuale, senza distinguere fra i diversi prestiti intercorsi fra gli stessi soggetti e senza verificare la data di ciascun pagamento.

Poiché, nella specie, la consulenza tecnica risulta afflitta da tali vizi e la sentenza di appello ha interamente recepito le conclusioni dell’elaborato peritale, la sentenza impugnata va annullata con rinvio.

Infine, merita accoglimento anche la censura relativa ad altro errore commesso dal c.t.u., denunciato con l’atto di appello e non rilevato dalla corte territoriale. La questione riguarda l’imputazione dei vari pagamenti effettuati dalla R. . Il c.t.u. ha imputato tutti questi pagamenti al capitale, così assottigliando man mano la base produttiva di interessi corrispettivi, con conseguente crescita del relativo saggio percentuale. Il ricorrente denuncia l’erroneità, in diritto, di questo criterio, in quanto i pagamenti parziali – salvo il consenso del creditore – devono essere imputati dapprima agli interessi scaduti e solo poi al capitale (art. 1194 cod. civ.).

La corte d’appello ha disatteso la doglianza limitandosi ad osservare che ‘appare fuorviante il riferimento dell’appellante a norme del codice civile, che muovono da un diversa prospettiva e si riferiscono alla regolamentazione delle obbligazioni pecuniarie e dell’adempimento delle obbligazioni in genere’.

Il giudice d’appello non precisa quale sia la ‘diversa prospettiva’ in cui si pongono le disposizioni civilistiche, né quale differenza intercorra fra il pagamento di una qualsiasi rata di mutuo (adempimento di un’obbligazione pecuniaria) e il pagamento di una rata di mutuo con sospetto saggio usurario.

Gli interessi, anche quando corrisposti in misura usuraria, costituiscono il corrispettivo, in tal caso illecito, del prestito del denaro, ossia di un’operazione riconducibile allo schema civilistico del mutuo. Consegue che, nella determinazione degli interessi effettivamente corrisposti non si può prescindere dalla corretta imputazione dei pagamenti effettuati medio tempore agli interessi già scaduti o al capitale.

Da un lato, infatti, solo il denaro corrisposto a titolo di interessi rileva ai fini dell’accertamento della sussistenza del reato di cui all’art. 644 cod. pen., laddove la mera restituzione del capitale è invece fatto penalmente irrilevante.

Dall’altro lato, però, l’imputazione delle ‘rate’ di ammortamento del mutuo al solo capitale, laddove ricorrano invece gli estremi per l’imputazione agli interessi (già scaduti), determina un errore di calcolo che in concreto può rivolgersi in danno dell’imputato. Infatti, l’erronea imputazione del pagamento determina un’apparente riduzione del capitale mutuato e quindi accresce l’incidenza percentuale delle ulteriori somme che saranno corrisposte in seguito, sempre a titolo di interessi. A ragionare diversamente, qualunque mutuo finirebbe col divenire usurario perché, assottigliandosi man mano il capitale (e considerandosi come insoluti i soli interessi), le rate di ammortamento prima o poi avrebbero inevitabilmente un’incidenza percentuale sul capitale residuo superiore a quella consentita dal c.d. tasso soglia.

Va quindi affermato il seguente principio di diritto:

‘ai fini dell’accertamento del reato di usura, il saggio di interessi concretamente praticato nell’ambito di un prestito o di un finanziamento nel corso del quale il mutuatario ha effettuato pagamenti parziali, deve essere verificato tenendo conto della regola posta dall’art. 1194 cod. civ., secondo cui tali acconti vanno imputati anzitutto agli interessi già scaduti’.

Poiché la sentenza impugnata ha recepito anche quest’ulteriore errore commesso dal c.t.u., il ricorso è fondato anche sotto questo profilo.

L’accoglimento dei motivi di ricorso sopra esposti assorbe le ulteriori censure dedotte dal ricorrente.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto.

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