Corte di Cassazione, sezione II penale, sentenza 20 luglio 2016, n. 30951

La presunzione di efficacia della procura “per un solo grado del processo”, stabilita dall’art. 100, comma 3, cod. proc. pen, può essere vinta dalla manifestazione di volontà della parte – desumibile dall’interpretazione del mandato – di attribuire il potere a proporre appello anche se il mandato alle liti non contiene un testuale riferimento espresso all’interposizione del detto gravame.  Così, nel tempo, sono state ritenute idonee a superare la presunzione di cui all’art. 100, comma 3, cod. proc. pen. formule generiche ma potenzialmente comprensive dei potere impugnazione, quali “difenderla nel procedimento penale”, “con ogni più ampia facoltà difensiva, nessuna esclusa ed eccettuata”, “a costituirsi parte civile nel procedimento penale, allo scopo di ottenere il risarcimento del danno in conseguenza dei fatti di cui all’imputazione”, “ogni grado di giudizio” ed altre similari. Nella specie la procura ex art. 100 cod. proc. pen. è stata rilasciata al fine di rappresentare le persone offese “quali parti civili nel procedimento penale sopra menzionato, in ogni stato e grado, compreso l’eventuale giudizio di esecuzione”. L’ampiezza della formula, che comprende ogni stato e grado del giudizio e va addirittura oltre, estendendo gli effetti del mandato alle liti anche all’eventuale fase esecutiva, non lascia adito a dubbi circa la reale intenzione delle parti di conferire al proprio legale anche il potere di proporre appello, sebbene non espressamente menzionato.

Suprema Corte di Cassazione

sezione II penale

sentenza 20 luglio 2016, n. 30951

Ritenuto in fatto

Il Tribunale di Pinerolo, in esito a rito abbreviato condizionato, con sentenza del 24 gennaio 2013, ha assolto, perché il fatto non sussiste, A.C. dall’imputazione di truffa aggravata ai danni di G.C. e di alcune società facenti capo alla famiglia C., per un importo di circa euro 1.200.000,00.
Hanno proposto appello, ai soli fini civili, G.C., quale titolare del C.O.S.G. e L.C., quale legale rappresentante della L. s.a.s. e della N. s.a.s.
Con sentenza del 3 luglio 2015, la Corte d’appello di Torino ha dichiarato inammissibile l’appello, rilevando un difetto di procura del difensore delle parti civili.
Le stesse propongono ricorso lamentando l’erronea applicazione degli artt. 76, 100, 122 e 176 cod. proc. pen. ed il vizio di motivazione.

Considerato in diritto

Il ricorso è fondato.
Questa Corte ha definitivamente chiarito che la presunzione di efficacia della procura “per un solo grado del processo”, stabilita dall’art. 100, comma 3, cod. proc. pen, può essere vinta dalla manifestazione di volontà della parte – desumibile dall’interpretazione del mandato – di attribuire il potere a proporre appello anche se il mandato alle liti non contiene un testuale riferimento espresso all’interposizione del detto gravame (Sez. U, n. 44712 del 27/10/2004 – dep. 18/11/2004, P.C. in proc. Mazzarella, Rv. 229179; Sez. 6, n. 21898 del 11/02/2014 – dep. 28/05/2014, Taccini e altro, Rv. 260613; Sez. 5, n. 35535 del 16/05/2013 – dep. 27/08/2013, Pinto, Rv. 256368; Sez. 3, n. 37220 dei 16/05/2013 – dep. 11/09/2013, P.C., Abiati e altro, Rv. 256972; Sez. 5, n. 33453 del 08/07/2008 – dep. 14/08/2008, Boschi Benedetti, Rv. 241394).
Così, nel tempo, sono state ritenute idonee a superare la presunzione di cui all’art. 100, comma 3, cod. proc. pen. formule generiche ma potenzialmente comprensive dei potere impugnazione, quali “difenderla nel procedimento penale”, “con ogni più ampia facoltà difensiva, nessuna esclusa ed eccettuata”, “a costituirsi parte civile nel procedimento penale, allo scopo di ottenere il risarcimento del danno in conseguenza dei fatti di cui all’imputazione”, “ogni grado di giudizio” ed altre similari.
Nella specie la procura ex art. 100 cod. proc. pen. è stata rilasciata al fine di rappresentare le persone offese “quali parti civili nel procedimento penale sopra menzionato, in ogni stato e grado, compreso l’eventuale giudizio di esecuzione”. L’ampiezza della formula, che comprende ogni stato e grado del giudizio e va addirittura oltre, estendendo gli effetti del mandato alle liti anche all’eventuale fase esecutiva, non lascia adito a dubbi circa la reale intenzione delle parti di conferire al proprio legale anche il potere di proporre appello, sebbene non espressamente menzionato.
Le diverse conclusioni cui è pervenuta la corte territoriale poggiano sulla circostanza che, contestualmente, le parti offese hanno costituito il proprio difensore anche procuratore speciale ai sensi degli art. 76 e 122 cod. proc. pen. e che, in tale ambito, non si fa alcuna menzione dei successivi atti del giudizio.
In effetti, è corretto distinguere fra la procura speciale rilasciata a norma dell’art. 100 cod. proc. pen., che conferisce al difensore lo ius postulandi, ossia la rappresentanza tecnica in giudizio, e la procura speciale prevista dall’art. 122 cod. proc. pen., che attribuisce al procuratore, a norma dell’art. 76 comma 1, cod. proc. pen. la legitimatio ad processum, ossia la capacità di essere soggetto del rapporto processuale e di promuovere l’azione risarcitoria in nome e per conto del danneggiato. Tant’è che il procuratore speciale di cui agli artt. 76 e 122 cod. proc. pen. non necessariamente deve essere un avvocato e, quand’anche lo sia, può a sua volta conferire il mandato alle liti ad altro legale.
La presunzione di limitazione di efficacia della procura “per un solo grado dei processo” riguarda, però, il solo mandato alle liti, ossia quello conferito ai sensi dell’art. 100 cod. proc. pen. Essa non concerne, invece, la procura speciale prevista dall’art. 122 cod. proc. pen. la quale, avendo effetti di natura sostanziale – in quanto conferisce al mandatario il compito di esercitare l’azione in nome e per conto del danneggiato – conserva i propri effetti fino all’espletamento dell’incarico, secondo le regole generali dei mandato.
In concreto, dunque, la corte d’appello ha errato l’applicazione degli artt. 76, 100 e 122 cod. proc. pen., pretendendo che l’esplicita manifestazione della volontà delle persone offese di conferire la rappresentanza anche per l’impugnazione in grado d’appello risultasse dal mandato ad processum anziché dal mandato ad lites.

P.Q.M.

annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Torino.

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