Il testo integrale[1]

Corte di Cassazione, sezione II penale, sentenza 2 novembre 2011 n. 39326

Così deciso dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 46686/2011, rigettando la questione di costituzionalità proposta dalla difesa in procedimento di condanna per ricettazione.

Per la S.C. l’astensione dall’attività di difesa proclamata dall’Unione delle camere penali non si configura come diritto di sciopero e non ricade dunque sotto la protezione dell’articolo 40 della Costituzione. Trattandosi, invece, di  una libertà riconducibile al diverso ambito del diritto di associazione (art. 18 Cost) che trova un limite nei diritti fondamentali dei soggetti destinatari della funzione giudiziaria. E cioè nel diritto di azione e difesa tutelati dall’articolo 24 della Costituzione e  nei principi generali della giurisdizione tra cui la ragionevole durata del processo.

In caso di astensione non vengono in rilievo né impedimenti legittimi, né il diritto di difesa o l’uguaglianza delle parti processuali, ma soltanto la salvaguardia degli spazi di libertà dei singoli e dei gruppi (nella specie degli avvocati) che trovano un limite in altri valori costituzionali, fra i quali rientra la ragionevole durata del procedimento.

E il giudizio abbreviato, importato a criteri di speditezza processuale,  svolge una funzione essenziale ai fini della ragionevole durata del processo, cosa di cui la parte è ben consapevole.

Infine per la  Corte, non vi è dubbio che la parte interessata possa vanificare l’astensione del suo difensore sostituendolo, sicché ben può accettare un rito in cui l’astensione del difensore non comporti rinvio dell’udienza di appello in conseguenza dell’astensione.

Sorrento, 20 dicembre 2011.                                                         Avv Renato D’Isa


[1] Sentenza scaricabile e consultabile sul portale del Sole 24 Ore – Guida al Diritto

 

 

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