Il testo integrale[1]

Corte di Cassazione, sezione I, sentenza del 15 dicembre 2011, n. 27069

 Così deciso dalla Corte di cassazione con la sentenza 27069/2011.

Per la S.C. “Il criterio direttivo deve essere quello di salvaguardare l’identità personale del soggetto. Né si potrebbe affermare che l’identità di un minore in tenerissima età non sussista”.

Pertanto, si dovrà guardare al “vissuto” del minore, “alla sua vita trascorsa, ma pure alle eventuali prospettive future”.

In virtù della ricostruzione della Corte di Appello, il bambino “pur in tenerissima età, fino ad oggi ha vissuto con la madre, e non si prospetta da parte dei genitori il proposito di vivere stabilmente insieme”.

E anche se il bambino mantiene dei rapporti con il padre si presume “che egli vivrà prevalentemente con la madre e la famiglia di lei” per tale ragione la Corte Suprema ha confermato  il verdetto della Corte di merito dove si riconosce che corrisponde all’interesse del bambino aggiungere il cognome del padre a quello originario della madre, e garantire, anche in prospettiva, la tutela della sua identità personale, in relazione all’instaurato ambiente famigliari e sociale di vita.

 

Sorrento,  20 dicembre 2011.

Avv. Renato D’Isa

 


[1]Scaricabile e consultabile sul sito del Sole 24ore –  Guida al Diritto

 

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